Adempimenti amministrativi

Adempimenti amministrativi.

Parte degli adempimenti amministrativi previsti dal Regolamento 1/2005 erano già stabiliti dalla normativa precedente; alcuni di essi sono stati parzialmente o totalmente modificati per renderli più rispondenti alle esigenze di sicurezza sanitaria e di rintracciabilità che il legislatore comunitario ha ritenuto necessario prevedere anche per questa attività che rappresenta un’attività correlata alla produzione primaria di alimenti. Pertanto questi adempimenti amministrativi sono atti necessari in un quadro di sempre più elevata protezione animale e sicurezza alimentare.

Il Regolamento si applica a tutti i trasporti di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità Europea; si tratta di un campo di applicazione molto vasto che comprende non solo le specie di interesse zootecnico (bovini, suini, equidi, ovini, caprini, avicoli) ma anche animali selvatici, animali d’affezione (cani, gatti, ecc.), rettili, anfibi e pesci.

A questa disposizione generale sono consentite soltanto due deroghe:
una parziale, per gli allevatori che trasportano con propri mezzi i propri animali per ragioni di transumanza o per distanze inferiori a 50 Km dal proprio allevamento (la deroga è parziale nel senso che comunque questi allevatori sono tenuti al rispetto di condizioni generali finalizzate a garantire il benessere degli animali trasportati;
una totale, in base alla quale il regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione ad un’attività economica

Qui di seguito si espongono gli adempimenti amministrativi necessari a chi esegua il trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento 1/2005:

1) Autorizzazione del trasportatore:

Il legislatore europeo per “trasportatore” intende il titolare dell’azienda di trasporto animali che può essere quindi, il proprietario di un solo mezzo di trasporto (“padroncino”) o il rappresentante legale di una società di trasporti costituita da decine di automezzi. Quindi, in una ditta individuale con un solo automezzo o in una ditta societaria con decine di automezzi, il trasportatore è sempre e solo uno, vale a dire il titolare della ditta di trasporti; una ditta che ha alcuni mezzi di trasporto di animali ha un titolare che è identificato come “trasportatore” e dei dipendenti che sono dei “conducenti” nel senso che fisicamente provvedono al trasporto degli animali. Anche il titolare della ditta se provvede al trasporto in prima persona, non è solo “trasportatore” ma anche “conducente”.
Il Regolamento 1/2005 stabilisce che per poter svolgere tale attività deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal competente servizio veterinario. Tale autorizzazione non è necessaria se il trasportatore trasporta animali fino ad una distanza massima di 65 Km dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Si tratta quindi di un’autorizzazione alla persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.
A seconda della durata dei viaggi effettuati, il trasportatore deve richiedere un’autorizzazione per brevi viaggi TIPO 1 (allegato 1) o un’autorizzazione per lunghi viaggi TIPO 2 (allegato 2).
Per lungo viaggio s’intende un viaggio della durata superiore a 8 ore sul territorio comunitario o superiore a 12 ore sul territorio nazionale.
Un trasportatore che esegue nella sua attività sia brevi viaggi che lunghi viaggi ha l’obbligo di richiedere un’autorizzazione per lunghi viaggi che gli consente di effettuare sia brevi viaggi che lunghi viaggi.
Per un corretto calcolo della durata del viaggio occorre rilevare che il viaggio comprende anche le operazioni di carico e scarico degli animali, il che significa che il viaggio inizia con il carico del primo animale e termina con lo scarico dell’ultimo animale.
Sia l’autorizzazione del trasportatore per brevi viaggi che quella per lunghi viaggi sono redatte in lingua italiana ed inglese, vengono rilasciate dal servizio veterinario dell’ASL, hanno una durata di 5 anni dalla data del rilascio e sono contrassegnate da un numero unico dello Stato membro.
Sia le autorizzazioni del trasportatore per i brevi viaggi che quelle per i lunghi viaggi devono essere esibite in copia su richiesta dell’autorità di controllo. Pertanto è necessario che copia di tale autorizzazione sia tenuta su ogni automezzo della ditta.
Qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese nell’istanza ed ai documenti allegati alla medesima deve essere comunicata al servizio veterinario che ha rilasciato l’autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata.

2) Certificato di idoneità per il conducente:

Ogni conducente deve essere in possesso di un certificato d’idoneità; come nel caso dell’autorizzazione del trasportatore anche il certificato di idoneità del conducente non è obbligatorio per i trasporti di animali fino ad una distanza massima di 65 Km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione degli animali.
Il certificato di idoneità viene rilasciato dal servizio veterinario dell’ASL a seguito della partecipazione ad uno specifico corso di formazione e del superamento del relativo esame. Ad ogni conducente che abbia frequentato il corso di formazione ed abbia superato l’esame viene rilasciato un certificato di idoneità in lingua italiana ed inglese.
Il certificato di idoneità del conducente ha una validità di 10 anni dalla data del rilascio ed è un documento personale del conducente che, non essendo vincolato alla ditta per la quale il conducente lavora, mantiene la sua validità anche in caso che il conducente lavori per un’altra ditta e fino alla sua scadenza. Anche questo documento deve essere esibito ad ogni richiesta dell’autorità di controllo, per cui il conducente deve mantenerlo sempre sul mezzo di trasporto.

3) Autocertificazione per mezzi di trasporto su strada adibiti a brevi viaggi

Prima dell’entrata in vigore del Regolamento 1/2005, per ogni mezzo di trasporto adibito a brevi o lunghi viaggi era previsto il rilascio di un’autorizzazione sanitaria che doveva essere rinnovata ogni anno; oggi il Regolamento 1/2005 ha notevolmente semplificato la procedura. Infatti per gli automezzi adibiti per brevi viaggi non è più necessaria l’autorizzazione sanitaria bensì è prevista soltanto un’autodichiarazione del titolare proprietario dell’automezzo in cui il dichiarante attesta la presenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal regolamento. Tale autodichiarazione, fatta presso il servizio veterinario dell’ASL all’atto dell’acquisto dell’automezzo, se da un lato semplifica notevolmente la procedura, dall’altro rappresenta un atto di responsabilità del dichiarante. Infatti la constatazione della mancanza da parte dell’organo di controllo anche di un solo requisito per il quale era stata dichiarata la presenza può far ravvisare l’ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci penalmente rilevanti.

4) Omologazione per mezzi di trasporto su strada adibiti a lunghi viaggi:

I mezzi di trasporto adibiti a lunghi viaggi devono possedere dei requisiti supplementari in virtù dei quali il mezzo stesso può essere omologato dall’autorità sanitaria. L’omologazione rappresenta praticamente un’autorizzazione sanitaria dell’automezzo che viene rilasciata su istanza del titolare e solo dopo un sopralluogo del veterinario ufficiale che ha attestato l’esistenza dei requisiti supplementari richiesti, essa ha validità 5 anni.
L’omologazione si applica al mezzo di trasporto adibito per lunghi viaggi di equidi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina ed avicola. L’attestato di omologazione dell’automezzo riporta il numero di targa (quindi quello della motrice è diverso da quello del rimorchio) ed è redatto sia in lingua italiana che in inglese. La durata massima è di 5 anni dalla data del rilascio però, in realtà la sua validità viene meno allorché si modifichino o si alterino i requisiti previsti per il rilascio.

5) Il giornale di viaggio:

Il legislatore comunitario ha stabilito che, nei lunghi viaggi tra stati membri e Paesi terzi, il trasporto di equidi domestici e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina debba essere sempre accompagnato da un documento denominato giornale di viaggio.
Si tratta di un documento costituito da cinque sezioni compilato, per le parti di competenza, da diversi “attori” del trasporto quali l’organizzatore del viaggio o, più spesso, il trasportatore, l’autorità veterinaria presente nel luogo di partenza il detentore nel luogo di partenza (che può essere il titolare di un centro di raccolta o il titolare dell’allevamento di origine degli animali), il detentore nel luogo di destinazione (che può essere un altro allevatore in caso di trasporto di animali da allevamento oppure il titolare dell’impianto di macellazione se si trasportano animali da macello) ed infine il conducente.
La compilazione del giornale di viaggio è dunque in’operazione complessa, dettata dalla volontà del Legislatore di affidare a più persone l’onere e la responsabilità del controllo delle corrette condizioni di trasporto.

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