Agenzie

Sotto la denominazion e di agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari si comprendono le imprese che si offrono come intermediarie nella soluzione o nella trattazione di affari altrui, prestando la prpria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Secondo l'art. 115 TULPS, senza licenza non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno, o latre agenzie di affari, quali siano l'oggetto o la durata.
Con il trasferimento operato dal D. Lgs. 112/98. la licenza viene rilasciata dal comune. Restano però di competenza del questore le licenze relative alle agenzie di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.

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