Alcoolici

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SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOOLICI

Secondo il rapporto EURISPES 2003, in Italia il consumo di alcolici è altissimo e "drammatici” sono i dati sull’alcolismo. I ragazzi dai 15 ai 19 anni sono i soggetti più a rischio e non deve essere sottovalutato il pericolo negli ambienti di lavoro: l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) valuta che, nel mondo, il 10-30% degli incidenti in ambienti lavorativi siano da attribuibire all’alcol.

La gravità del fenomeno impone agli organi di polizia addetti al controllo del territorio di verificare costantemente la corretta applicazione delle norme che disciplinanano la distribuzione, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche.

Secondo la legge 30-03-2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Occorre poi rammentare che vendita, vendita per asporto e somministrazione non sono fattispecie identiche: la vendita, ad esempio, comprende la vendita per asporto (in contenitore chiuso), la vendita al banco e la somministrazione (nel bicchiere per il consumo sul posto). In altri termini, la somministrazione rientra nella vendita, ma non tutte le vendite costituiscono somministrazione.

SULLE AREE PUBBLICHE E NEI "CHIOSCHI"

Questa attività è spesso esercitata in concomitanza con pubbliche riunioni, e può quindi influire sul loro corretto svolgimento.

Ad esempio: in occasione di un concerto rock che richiama migliaia di persone, l’operatore di polizia nota che nel chiosco situato nel vicino parco pubblico vengono somministrati alcoolici e si chiede se ciò sia normalmente consentito.

Se l’esercizio opera nell’ambito della manifestazione, non può mai somministrare superalcoolici. Un provvedimento del comune potrebbe però vietare temporaneamente anche la somministrazione di bevande alcooliche.

Negli altri casi, per rispondere, occorre esaminare il titolo in base al quale viene esercitata l’attività.
Se il titolare è in possesso dell’autorizzazione prevista dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, (o della corrispondente legge regionale) può senz’altro somministrare alcoolici.

Tuttavia è probabile che un “chiosco” sia in possesso della diversa autorizzazione prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina il commercio su aree pubbliche svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche, ai sensi del medesimo D.Lgs. 114/98, è “l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”.

L’art. 87 del T.U.L.P.S. vieta la vendita ambulante di bevade alcooliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz’altro vieta la forma itinerante. Non si può invece considerare “ambulante” l’attività esercitata da un chiosco su posteggio decennale.

Tuttavia, l’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98 fa salvo il “divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del Regolamento…”. Vale a dire che l’art. 30 vieta la somministrazione di alcoolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi.
Per le strutture con posteggio decennale autorizzate ai sensi del D.Lgs. 114/98, si giunge quindi a questa conclusione, peraltro non da tutti condivisa:1
1) la somministrazione (e la vendita per il consumo interno al chiosco) è sempre vietata;
2) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a l. 0,33 è vietata;
3) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l. 0,33 è ammessa.

Non essendo prevista una specifica sanzione, sembra doversi applicare l’art. 17 del T.U.L.P.S., che prevede una sanzione amministrativa di competenza del prefetto.

Successivamente è intervenuto l’art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, “in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol”, ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, per stabilire che:

  1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma, del TULPS;
  2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Inspiegabilmente la legge richiede la “licenza di cui all’art. 86 TULPS” da tempo (18 anni!) non più esistente in quanto sostituita dall’autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e poi dalla normativa regionale.

Dovendo tuttavia dare un significato alla norma, essa va interpretata nel senso che è consentita la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertienti agli esercizi elencati all’art. 86 TULPS, cioè “trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche”.

Tra gli “altri esercizi” vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto una autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici.

Putroppo, in questo contesto, si è inserito il Ministero dello Sviluppo economico che, probabilmente sommerso da un pressante lavoro di lobby, in pieno marasma confusionale ha emanato (non si capisce a quale titolo) la circolare n. 69837 del 30 luglio 2009, in cui afferma di ritenere che “nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui all’art. 23”.

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI IN ORE NOTTURNE

La somministrazione e la vendita di alcolici nelle ore notturne è soggetta ad una disciplina restrittiva e rigorosa (Art. 1 D.L. 117/2007).

Somministrazione

I titolari di strutture autorizzate a somministrare bevande alcoliche o superalcoliche (2) devono interrompere la vendita e la somministrazione alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive.
E' fatto salvo il potere del dal questore di disporre diversamente in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

I locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso un’uscita un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool.

Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle (3) che riproducano:

  • a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
  • b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20.

Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne.

Vendita per asporto

I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei couni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei couni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti ( art. 4/1° lett. d) e art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Anche in questo caso è fatto salvo il potere del questore di disporre diversamente in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni sul rispetto degli orari consentiti per la somministrazione e vendita di alcolici comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
L’inosservanza delle disposizioni relative alla disponibilità dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico ed alla esposizione delle tabelle comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.200.

Eccezioni

I divieti non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Ripetute contestazioni nel biennio

In ordine al rispetto degli orari che disciplinano la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di vicinato e negli stabilimenti balneari (art. 6, commi 2, 2-bis e 2 quinquies del D.L. 117/2007), se, nel corso di un biennio vengono contestate due distinte violazioni, oltre alla sanzione pecuniaria, è sempre disposta la sospensione della licenza da 7 a 30 giorni.
Perciò il verbale con la contestazione o la notifica deve essere comunque inviato all’Autorità, per le opportune registrazioni, anche in caso di pagamento in misura ridotta (P.M.R.)

Nota: Le "ripetute contestazioni" non rientrano nella "reiterazione" disciplinata dall'art. 8bis della l. 689/81 e la norma si applica anche nel caso di pagamento in misura ridotta (P.M.R.)

Autorità competente

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Commissario del Governo, la Corte Costituzionale (sentenza n. 259 del 2010) ha stabilito che spetta allo Stato e quindi al prefetto, applicare la sanzione, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza:
Al riguardo la Corte aveva già riconosciuto che la disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumità degli utenti della strada, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicché risulta evidente che i provvedimenti adottati sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico.
Le conclusioni della Corte Costituzionale, in ordine alla competenza del Prefetto ad infliggere le sanzioni amministrative, sembra possano applicarsi anche alla somministrazione su aree pubbliche e nei chioschi ed alla vendita e somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade.

++. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI SULLE AUTOSTRADE
Premessa importante: la vendita per asporto avviene in contenitore chiuso, mentre la somministrazione presuppone la consumazione sul posto.

Sulle autostrade la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è soggetta a ulteriori restrizioni, come misura per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (Art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 ).

Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche

Nelle aree di servizio situate lungo autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Quanto alla somministrazione nelle medesime aree, occorre distinguere.
• la somministrazione di bevande superalcoliche è sempre vietata;
• la somministrazione di bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6.

La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

Vendita per asporto di bevande alcoliche

Nei minimarket degli autogrill, che rientrano nella definizione di “esercizi di vicinato” il divieto di vendita opera dalle ore 24 alle ore 6.

Nei bar degli autogrill, come in tutti gli esercizi esterni all’autostrada, si dovrebbe applicare l’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 che vieta la vendita per asporto dalle 3 alle 6. Tuttavia, poiché, come si è visto, la somministrazione deve essere interrotta alle ore 02, e la possibilità di vendita deriva dall’autorizzazione alla somministrazione, si ricava che anche la vendita per asporto deve cessare alle 02.

Peraltro, secondo parte della dottrina, in base ad una diversa interpretazione all’art. 5 della legge 287/91, solo la somministrazione potrebbe proseguire fino alle 02, mentre la vendita per asporto dovrebbe cessare alle 24, come nel minimarket.

Reiterazione

Qualora, nell’arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni, il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. La reiterazione è disciplinata dall'art. 8 bis della legge 689/1981

Autorità competente

L’autorità competente ad infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che a disporre la sospensione della licenza, è il Prefetto.

Attenzione! Esiste una grande differenza tra “ripetute contestazioni” e “reiterazione”.

Nel primo caso due distinte contestazioni nel biennio, quand’anche seguite da pagamento in misura ridotta (P.M.R.) impongono al prefetto di adottare la sanzione accessoria della sospensione della licenza.
La reiterazione, invece, ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/81, ha luogo quando le due violazioni sono accertate dall’Autorità con provvedimento esecutivo: essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta ( vedi Illecito amministrativo)

Stranamente, quindi, la norma che disciplina il divieto di vendita e somministrazione di alcoolici sulle autostrade è meno severa della norma generale.

ALTRI DIVIETI

Vendita e somministrazione di alcoolici a minori o a infermi di mente

Somministrazione a minori di anni 16

L'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita‘, e` punito con l’arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e‘ aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.(art. 689 comma 1 c.p.)
Si applica la stessa pena se la somministrazione avviene attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. (art. 689 comma 2 c.p.) Non si applica se é presente sul posto personale per il controllo dei dati anagrafici.
Osservazione: dalla lettura del nuovo secondo comma, sembra doversi concludere che il comportamento vietato consista nella semplice distribuzione al pubblico mediante apparecchi automatici non presidiati e che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici. Non sembra invece necessaria la effettiva somministrazione a minore di anni 16.
Al riguardo occorre attendere che si formi giurisprudenza. In ambedue i casi la competenza appartiene al Giudice di pace.

Vendita a minori di anni 18

Chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. .
In quest'ottica, chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.(art. 14 ter l. 30 marzo 2001, n. 125)
La violazione amministrativa può essere commessa da chiunque, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 689 è un reato proprio dell'esercente.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro e, se si tratta di un esercente anche con la sospensione dell'attività per tre mesi(art. 14 ter l. 30 marzo 2001, n. 125).

Nota: Dalla lettera della legge, che non richiede la reiterazione , ma solo che il fatto sia commesso più di una volta, sembra che la sanzione amministrativa più grave e la sanzione accessoria della sospensione si applichino anche in caso di pagamenti in misura ridotta

Il possibile conflitto apparente tra le due norme, (art. 14 ter e art. 689), è risolto dalla legge stessa, che commina la sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato.

In sintesi: La vendita a minori di anni 18, da chiunque effettuata (anche in luogo privato) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di competenza del prefetto. La somministrazione a minori di anni 16, in luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte di un esercente costituisce reato.

Somministrazione a minori di anni 16 negli istituti di educazione

Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino. (art. 24 del R.D. 2316/1934)
I contravventore è punito con la stessa pena prevista dall'art. 689 c.p.
Poiché la norma rinvia all'art. 689 c.p. al fine di determinare la pena, ritengo che questa contravvenzione non rientri nella competenza del Giudice di pace..

La somministrazione di bevande alcoliche da parte di minore.

Secondo l’art. 188 del Reg. TULPS “I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituiscono prestazione unica od essenziale dell’esercizio.”

Determinazione, in altri, dello stato di ubriachezza

L’art. 690 c.p. sanziona penalmente chiunque (non solo l’esercente) in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche.

Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

L’art. 691 c.p. sanziona penalmente chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza
Qualora il colpevole sia un’esercente un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi e bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Le norme vietano la somministrazione, ma non la vendita per asporto, che quindi non è sanzionabile.

PROCEDURE

Per l’accertamento delle violazioni delle norme penali e di quelle che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano rispettivamente il CPP e la legge 689/81.
Inoltre, secondo l’art. 183 del Reg. TULPS “ Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l’accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l’esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione”
Infine l’art. 182 del Reg. TULPS, stabilisce che le autorità di pubblica sicurezza (non gli ufficiali e agenti di p.s. di propria iniziativa) e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsaisi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabiliti dalle norme speciali sulla materia o indicati nel medesimo art. 182.

PUBBLICITA'

La convenzione di Strasburgo del 1989 sulla televisione transfrontaliera, ratificata con Legge 5 aottobre 1991 ha posto limiti alla pubblicità televisiva di alcolici che deve:

  • a ) non rivolgersi espressamente ai minori;
  • b ) non collegare il consumo di alcolici con prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
  • c ) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano proprietà terapeutiche oppure che abbiano un effetto stimolante, sedativo o che possano risolvere problemi personali;
  • d ) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
  • e ) non insistere indebitamente sul forte grado alcolico delle bevande.

Con la legge 125/2001, la pubblicità (non solo televisiva) di bevande alcoliche e superalcoliche ha trovato una organica disciplina, prevedendo anche pesanti sanzioni amministrative. Per le norme sulle emittenti radiotelevisive a tutela dei minori, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art.10 comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112)

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