Applicabilità della l. 189/2004 in allevamento, durante il trasporto e la macellazione.
In materia di allevamento, trasporto e macellazione di animali le normative specifiche di riferimento possono essere racchiuse, da un punto di vista sistematico, in tre atti principali, ovvero il D.Lgs.146 del 2001 (Attuazione della Direttiva 98/58/CE) in materia di allevamento di animali, il Regolamento CE 1/05 in materia di trasporto di animali vivi, ed il D.Lgs. 333/98 (attuazione della direttiva 93/119/CE, che sarà sostituita dagli effetti del Regolamento 1099/2009 a partire dal 1° gennaio 2013) in materia di macellazione.
Assai interessante, per le molteplici conseguenze che ne derivano in campo di obblighi e responsabilità degli operatori di settore coinvolti, è dunque l’analisi della concreta applicabilità della normativa penale a tutela degli animali, legge 189 del 2004, in tali ambiti, ovvero la possibilità di contestare il reato di maltrattamento ex art 544 ter c.p. anche per animali la cui destinazione finale è comunque, in ultima analisi la morte per scopi commerciali.
Un esempio concreto in ambito di violazione delle norme sul trasporto e principio di sussidiarietà è dato dal Tribunale penale di Lodi che con sentenza n 241 del 9 marzo 2009 ha condannato per maltrattamento ex art 110 e 544 ter c.p. anche in relazione all’art 12 D.Lgs. 333/98 e D.Lgs. 532/92 un medico veterinario A.S.P., alcuni trasportatori ed il titolare del macello perché in “concorso tra loro con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle loro rispettive qualità di legale rappresentante, addetti alla ricezione di bestiame e veterinario ufficiale della asl in servizio presso il predetto macello, per crudeltà e senza necessità, anziché procedere come imposto dalle normative sopracitate all’immediato abbattimento e macellazione dei capi bovini incapaci di deambulare (stanti le loro condizioni di salute compromesse) o comunque di effettuare direttamente a bordo degli automezzi lo stordimento degli animali, li sottoponevano ad inutili sevizie e vessazioni quali il trasferimento nelle varie zone del macello dei bovini da abbattere mediante il sollevamento sulle forche di carrelli elevatori o il trascinamento degli animali legati al predetto carrello da un cavo metallico applicato alla zampa, il tutto a dispetto delle loro personali qualifiche”.
Le normative in vigore, tanto Europee quanto Nazionali, partono tutte da un assunto ideologico incontrovertibile: che l’animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica oltre che verso la tutela del conclamato sentimento di pietà della collettività nei loro confronti.
La normativa su allevamenti, trasporti e macellazioni si ispira sempre più a principi a tutela del benessere animale in ossequio al dettato comunitario, assai restrittivo in proposito. In base ai principi fin’ora esposti risulta evidente che le violazioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto siano sanzionate in via amministrativa, in base alla normativa speciale, sempre che i fatti in contestazione non costituiscano “reato”, sia per la gravità della lesione sia per aver attuato condotte non prescritte dalla norma speciale nel qual caso si prefigura l’applicazione delle norme del codice penale”. Il riferimento è da intendersi all’art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) e all’art. 727 c.p. ( Abbandono di animali) così come novellato dalla legge 189/2004.
Aspetti procedurali
Nel campo dei reati contro gli animali l’obbligo primario di reprimere la condotta criminosa non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare importanza.
Infatti il danno in caso di morte o lesione continuate dell’animale è comunque irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti economici alle parti civili che certo non ripristinano la situazione pregressa di benessere dell’animale coinvolto.
Gli strumenti procedurali con cui reprimere tali reati sono il sequestro preventivo e probatorio degli animali che sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della polizia giudiziaria può determinare danni irreparabili per l’acquisizione delle fonti di prova o la prosecuzione del reato.
Oltre al sequestro preventivo degli animali, per impedire il protrarsi del reato di maltrattamento, si rende doveroso in genere anche il sequestro preventivo delle gabbie o strutture utilizzate per maltrattare gli animali ed anche dei camion adibiti al trasporto, in quanto mezzi che comportano il compimento dei reato di cui si discute e la cui libera disponibilità in capo ai responsabili nelle more delle indagini ben potrebbe comportare la reiterazione del reato con altri animali.
Nei reati in danno agli animali, anche se l’azione specifica dinamica di maltrattamento appare cessata, il sequestro in questione è comunque da eseguirsi. Inoltre, in caso di reati a danno di animali, il sequestro è sempre propedeutico alla confisca in sede dibattimentale, prevista come obbligatoria della nuova normativa (cfr art 544 sexies).
In particolare occorre a tal punto precisare che il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca, come nel caso di cui trattasi considerato l’art 544 sexies c.p., costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il fumus del reato, cumulativamente, entrambi rilevati pienamente nel caso in oggetto come confermato da numerose pronunce della Cassazione.