Armi antiche

ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE

La normativa per le armi da sparo antiche e per le armi da sparo artistiche risulta dalla combinazione delle disposizioni della legge 110/75 e del D.M. 14 aprile 1982.
Sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica (art. 6 D.M. 14 aprile 1982). Le repliche di tali modelli sono considerate armi comuni da sparo fatta eccezione per quelle a colpo singolo (art. 2 lett. h, legge 110/75).
Le armi antiche non si computano ai fini del numero massimo di armi per uso sportivo e da caccia, che possono essere detenute previa denuncia al questore.
Sono armi da sparo artistiche quelle che presentano caratteristiche decorative di pregio o che siano realizzate da artefici particolarmente noti.
Sono armi rare di importanza storica, se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6 D.M. 14 aprile 1982).

Le armi da sparo antiche non sono sottoposte alla normativa delle armi comuni né di quella da guerra o tipo guerra. Invece le armi artistiche o rare sono soggette alla normativa sulle armi comuni da sparo con una eccezione: le armi artistiche o rare, e quelle antiche, vanno inserite in una specifica licenza di collezione.

L’accertamento della qualità di arma antica artistica o rara di importanza storica deve essere documentata in sede di denuncia del detentore e viene accertata, a richiesta del questore, dalla sovraintendenza per i beni artistici e storici.

Detenzione

Chi detiene armi da sparo antiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto deve farne denuncia ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S. all’ufficio di P.S. o, in mancanza, al comando dei Carabinieri.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di queste armi alle persone ritenute capaci di abusarne, informandone immediatamente la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio (art. 7 D.M. 14 aprile 1982).

Collezione

Per detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a otto occorre chiedere al questore la licenza di collezione prescritta dall’art. 31 T.U.L.P.S.
Per il rilascio di questa licenza di collezione non è richiesto l’accertamento della capacità tecnica e non si osserva il limite di un solo esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche tecniche di fabbricazione. Questo limite invece deve essere rispettato per le collezioni delle normali armi comuni da sparo.
18.3. Importazione, esportazione, trasporto di armi antiche, artistiche o rare
Per l’importazione occorre la licenza del questore della provincia ove le armi sono dirette.
Per l’esportazione, invece, la licenza è rilasciata dal questore della provincia da cui le armi sono spedite (artt. 31 T.U.L.P.S. e 48 Reg.).
Per il trasporto (artt. 34 T.U.L.P.S. e 50 Reg.) è necessario dare preventivo avviso al questore della provincia da cui le armi sono spedite.

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