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Voci correlate: Porto d'armi
DEFINIZIONI
Per l’art. 2 della legge 110/75, sono armi comuni da sparo:
- a) i fucili, anche semiautomatici, con una o più canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica, di modelli anteriori al 1890 (fatta eccezione per quelle a colpo singolo);
- i) i fucili e le carabine che pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari;
- l) sono considerate armi comuni quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, le armi ad aria compressa sia lunghe che corte (1) i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 Joule;
- m) gli strumenti lanciarazzi.
Le armi ad aria compressa non sono considerate armi comuni da sparo quando sono destinate alla pesca.
Agli strumenti lanciarazzi ed alle relative munizioni inoltre, non si applicano le disposizioni relative alla detenzione e al porto, quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumento di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
FABBRICAZIONE, ASSEMBLAGGIO, RIPARAZIONE DI ARMI
Per la fabbricazione e l'assemblaggio delle armi comuni da sparo occorre invece aver ottenuto la licenza del questore valida tre anni (art. 31 T.U.L.P.S.).
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso della capacità tecnica, accertata mediante un esame sostenuto innanzi a una commissione tecnica nominata dal prefetto.
La fabbricazione di bottiglie incendiarie integra il reato di fabbricazione abusiva di armi.
In materia di riparazione di armi, la legge non fa distinzioni tra armi da guerra ed armi comuni da sparo.
Secondo l’art. 8 della legge 110 del 1975 infatti, la licenza di cui all’art. 31 T.U.L.P.S., rilasciata dal questore, «è richiesta anche per l’esercizio dell’industria della riparazione delle armi», cioè sia per le armi da guerra, sia per le armi comuni da sparo, sia per le armi proprie non da sparo.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente, mediante apposito esame dinanzi alla commissione prevista dall’art. 49 T.U.L.P.S., nominata dal prefetto ed integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.
INTERMEDIARI DI ARMI
L'art. 1bis, lett. f) del D. lgs 30 dicembre 1992, n. 527 definisce " intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori.
Anche per svolgere questa attività è necessario dotarsi di apposita licenza, rilasciata dal prefetto valida per il periodo di tre anni.
Ogni operatore autorizzato deve comunicare ogni anno al prefetto, anche mediante un sistema informatizzato, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate
La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
La norma non prevede alcuna specifica disposizione penale destinata alla repressione dell’esercizio illecito dell’attività di intermediazione.
La giurisprudenza dovrà stabilire se il riferimento alla vendita e cessione illecita di armi da guerra o comuni da sparo contenuto nell’art. 1 della l. n. 895 del 1967 possa ricomprendere anche questa attività.
VENDITA O CESSIONE DI ARMI COMUNI, PER COMMERCIO O TRA PRIVATI
«Non si può fare raccolta per ragioni di commercio o industria o porre comunque in vendita armi senza la licenza del questore» (art. 31 T.U.L.P.S.).
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi. Nella licenza sono indicate le specie e le quantità delle armi nonché i locali dove esse sono raccolte, messe o detenute per la vendita. L’attività della vendita delle armi deve svolgersi esclusivamente nei locali indicati nella licenza.
Per la vendita ambulante di armi da sparo, vietata in modo assoluto, non può essere concessa alcuna licenza. È tuttavia consentito andare in giro con campioni di armi al fine di commercio, previa licenza del questore della provincia dalla quale il soggetto parte; l’autorizzazione deve essere vidimata dai questori delle province percorse.
Mentre occorre la licenza per esercitare ogni forma di attività commerciale connessa con le armi, il privato può liberamente vendere o cedere ad altro privato un’arma comune da sparo, senza necessità di una specifica licenza di polizia purché l’acquirente sia munito di permesso di porto d’armi o di nulla osta (art. 35 T.U.L.P.S.).
Il cedente deve semplicemente dare avviso dell’avvenuta cessione all’autorità di P.S. come prescritto dall’art. 4 del D.L. 1274/56 (Circ. Min. Int. 559/C. 12182/10179 (27) del 26 luglio 1985).
Questo orientamento è recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che il venditore occasionale di un’arma a soggetto privo di titolo all'acquisto può essere ritenuto responsabile esclusivamente della contravvenzione prevista dall’art. 35 T.U.L.P.S, purchè la vendita o la cessione sia avvenuta tra persone identificate e non per causa contra legem (vedi Cass. Pen.. Sez. IV 13 dicembre 2006 , n. 6340; Sez. I 17 febbraio 1998, n. 3745, Sez. I 16 ottobre 1984 , n. 11360, ).
NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI COMUNI DA SPARO
La legge vieta la vendita di armi comuni da sparo a coloro che non sono muniti di permesso di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (art. 35 T.U.L.P.S.).
La domanda intesa ad ottenere il nulla osta deve indicare i motivi per cui esso è richiesto (art. 8/1° L. 110/75).
Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il questore prima di rilasciare il nulla osta, deve chiedere la presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il certificato deve attestare che il richiedente non e' affetto da malattie mentali nè da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, e che non risulta assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nè abusare di alcool.
L’autorizzazione (nulla osta o porto d’armi), è necessaria sia per atti di commercio sia per cessione tra privati.
Chi cede a persona priva di titolo all'acquisto (porto d'armi o nulla osta) e' punito con l'arresto e con l'ammenda . Con una pena inferiore è punito anche l'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme .
Il nulla osta all’acquisto abilita anche a trasportare (non a portare!) l’arma acquistata dall’armeria (o dal domicilio del privato venditore) al luogo di detenzione dell’acquirente. Di ciò dovrà essere fatta menzione nel nulla osta che sarà consegnato al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto. (Circ. Min. Int. 559/C3159 - 10100 del 17 febbraio 1998).
Il cedente deve dare avviso della cessione all’autorità di P.S. (art. 4 D.L. 1274/56), mentre il cessionario deve effettuare la denuncia dell’arma ricevuta ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S.
Obbligo di comunicazione ai conviventi
Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.
L'obbligo della comunicazione ai conviventi, riguarda anche rilascio delle licenze di porto d'armi per difesa, uso caccia e tiro a volo che, oltre al nulla osta, consentono l'acquisto, nonchè l'acquisto per eredità.
In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”;
La norma (introdotta dal D. Lgs 204/2010) fa riferimento alla possibile "revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione" benchè per la detenzione di armi sia richiesta la sola denuncia (art. 38 TULPS) ed il nulla osta occorra per l'acquisto. Comunque si tratta certamente di una sanzione amministrativa accessoria che, ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81, non può essere applicata in caso di pagamento in misura ridotta (PMR)
REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE (art. 35 T.U.L.P.S.)
L'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 527 definisce “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.”
L'armaiolo, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento TULPS, deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati, per la conservazione, all'Autorita' di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza.
Gli armaioli, infine, devono comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
LA DETENZIONE
La detenzione consiste in una relazione di fatto tra il soggetto e l’arma, in modo che si verifichi la disponibilità dell’arma, indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l’agente e l’arma detenuta.
Perché sussista la detenzione, non occorre che un soggetto abbia sempre presso di sé l’arma, ma è sufficiente che la custodisca o la possegga in un luogo dal quale possa liberamente prelevarla e disporne.
La codetenzione di un’arma si ha quando la disponibilità autonoma e quindi la possibilità di uso dell’arma sia riferibile a due o più soggetti con conseguente obbligo di farne denuncia all’autorità di P.S. a carico di ciascuno dei codetentori (Cass. pen. - sez. I - 19 dicembre 1984, n. 11183).
Obbligo di denunciare la detenzione di armi
Per detenere legittimamente armi comuni da sparo non occorre alcuna preventiva autorizzazione dell’autorità di P.S.. Il nulla osta, infatti, è richiesto per l’acquisto, non per la detenzione, e solo se l’acquirente non è già titolare di porto d’armi.
Chiunque detiene armi deve farne immediata denuncia all’ufficio di P.S. o, se questo manchi, al locale comando Carabinieri (art. 38 T.U.L.P.S.), che appone il visto, restituisce l’originale e conserva la copia agli atti.
Le denunce di armi vengono annotate in un apposito registro, e viene compilato un modulo rilevazione armi, per l’inserimento e la memorizzazione al CED (Centro Elaborazione Dati) della pubblica sicurezza.
Nel caso di trasferimento dell’arma da un comune ad un altro occorre ripetere la denuncia (art. 38 comma 4 TULPS e 58 Reg. P.S.). Come confermato anche dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di ripetere la denuncia sussiste anche nel caso di trasferimento nell’ambito dello stesso comune.
Poiché la denuncia di detenzione ha uno scopo diverso dalla licenza di porto d’armi, anche chi è munito di quest’ultima licenza è tenuto alla denuncia.
Il detentore di armi (ma non anche a quello di munizioni o materie esplodenti) per il porto delle stesse deve presentare ogni sei anni una certificazione medica come per il rilascio del nulla osta . In caso di inadempimento il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
La certificazione non occorre per i titolari di porto d'armi, che già sono soggetti alla presentazione di certificato medico di idoneità.
.Infine. il quinto comma dell'art. 38 impone al detentore l’obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell’arma offra adeguate garanzie di sicurezza.
Attualmente, per fini diversi dalla fabbricazione, esportazione, commercio, industria e vendita, le armi possono essere detenute con semplice denuncia, nei seguenti limiti (art. 10 legge 110/75) (1):
- 3 armi comuni da sparo;
- 6 armi per uso sportivo;
- numero illimitato di armi da caccia.
Il limite non sussiste quando la detenzione avviene per fabbricazione, importazione, esportazione o raccolta per ragioni di commercio o di industria.
Salvo l’obbligo di denuncia, il principio generale è dunque quello della libera detenzione di armi.
Soggetti che non possono detenere armi
Ad alcuni soggetti, tuttavia, la legge vieta di detenere armi e precisamente:
- – a chi sia stato ammesso al servizio non armato o sostitutivo civile come obiettore di coscienza [ad eccezione delle repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, e delle armi “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, o ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi (art. 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230)] (1);
- ai semidetenuti (art. 55 legge 689/81);
- ai sottoposti a libertà controllata (art. 56 legge 689/81);
- agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 8 legge 575/65);
- ai condannati per i reati di discriminazione razziale previsti dall’art. 3 della legge 654/75, cui sia stata inflitta la sanzione accessoria del divieto di detenere armi (art. 1/1 bis D.L. 122/93).
A questi divieti assoluti previsti dalla legge, si aggiunge la facoltà del prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne (art. 39 T.U.L.P.S.).
Soggetti esentati dall’obbligo della denuncia
Alcuni soggetti sono esentati dall’obbligo della denuncia (art. 10 legge 110/75):
- i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, limitatamente alle armi detenute nei luoghi espressamente destinati a tale scopo;
- i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero e alla specie delle armi loro consentite;
- le persone autorizzate alla fabbricazione, alla introduzione ed al commercio delle armi.
Uso delle armi detenute
Può un’arma lecitamente detenuta essere usata per esplodere colpi o per esercitarsi al tiro?
Finché l’arma non viene portata fuori dell’abitazione o delle appartenenze di essa, può essere impiegata in ogni attività che non sia specificamente vietata.
Ovviamente può servire a fini di legittima difesa, nei casi previsti dall’art. 52 C.P.
Tuttavia l’art. 703 C.P. vieta, senza licenza, gli spari con armi da fuoco e le accensioni o esplosioni pericolose in un luogo abitato e nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, e nei luoghi ove sia adunanza o concorso di persone.
Luogo abitato non significa luogo pubblico, così come arma da fuoco non vuol dire arma da sparo. Perciò lo sparo in luogo abitato con un’arma ad aria compressa può eventualmente costituire il reato di getto pericoloso di cose, non quello di esplosione pericolosa (Cass. pen. sez. VI 13 dicembre 1974, n. 9885).
Con un’arma da fuoco, invece, è possibile sparare solo in luoghi privati e non abitati: ci si può quindi esercitare al bersaglio unicamente nei luoghi a ciò destinati (tiro a segno nazionale) o in quelli assolutamente disabitati.
COLLEZIONE DI ARMI COMUNI
Per detenere più di tre armi comuni da sparo, occorre ottenere apposita licenza di collezione dal questore, che può essere rilasciata per un solo esemplare per ogni modello del catalogo nazionale (art. 10 legge 110/75).
Chi è in possesso di licenza di collezione non può detenere il relativo munizionamento, però il collezionista può anche contemporaneamente detenere (fuori collezione, con semplice denuncia) altre armi per le quali ha invece diritto al munizionamento.
«Possono quindi concorrere nello stesso soggetto, le due qualità di detentore e di collezionista e il divieto di detenzione del munizionamento si riferisce solo alle armi che formano oggetto della collezione»1.
Può quindi verificarsi che due armi di cui una in detenzione e l’altra in collezione usino la stessa munizione, ed il collezionista si trovi, di fatto, a detenere legittimamente anche munizioni per un’arma in collezione.
La licenza di collezione non è subordinata all’accertamento della capacità tecnica; infatti la legge, vietando la detenzione del munizionamento per le armi in collezione, implicitamente vieta l’uso delle armi stesse.
L’autorizzazione, prevista dall’art. 10, comma 6 della L. 110/75 deve essere richiesta da tutti coloro che hanno intenzione di detenere:
- più di tre armi comuni da sparo;
- più di sei armi ad uso sportivo.
L’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’acquisto dell’arma da inserire in collezione.
Se il titolare della licenza in esame intende acquistare (mediante uno dei titoli abilitativi all’acquisto ex art. 35 del T.U.L.P.S.) un’altra arma comune da sparo oppure un’altra arma per uso sportivo da aggiungere alla sua collezione, deve, prima di entrare in possesso della medesima, rivolgere istanza all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente territorialmente, tesa ad ottenere la iscrizione dell’arma nella collezione stessa.
Solo se l’Autorità di P.S. autorizza l’iscrizione, il collezionista può acquistare l’arma in parola, dopodiché dovrà rendere la denuncia ex art. 38 del Testo Unico» (Vedi Circ. min. Int. n. 559/C.25372.10171 (3), del 15 maggio 1995).
ORDINE DI CONSEGNA DI ARMI
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo che le armi (comuni da sparo, comuni non da sparo ovvero armi da guerra) siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di P.S. o dell’autorità militare. L’ordine può essere dato con pubblico manifesto (art. 40 T.U.L.P.S.).
LOCAZIONE E COMODATO DI ARMI
La legge 110/75, art. 22, vieta la locazione ed il comodato sia delle armi da guerra che delle armi comuni salvo che:
- si tratti di armi per uso scenico ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia;
- il conduttore o comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi e munizioni
ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo.
Locazione: è un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa per un determinato tempo, contro un corrispettivo.
Comodato: è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta e senza corrispettivo.
Vietando queste due forme di contratto, che provocherebbero la cessione del possesso per un tempo limitato, il legislatore vuole evitare una eccessiva mobilità delle armi e le conseguenti difficoltà dei controlli.
Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.
OBBLIGHI E DIVIETI
Divieto di compravendita di armi per corrispondenza
Le persone residenti nello Stato (cittadini, stranieri e apolidi), non possono effettuare la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, a meno che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, oppure abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede (art. 17 legge 110/75).
Invece le persone che si trovano fuori del territorio dello Stato possono acquistare armi comuni da sparo per corrispondenza anche in Italia ed il venditore italiano può effettuare l’esportazione rispettando le norme in materia.
La legge vieta la compravendita, cioè quel contratto che, secondo il Codice civile, si perfeziona con il semplice accordo tra le parti. Perciò il reato si verifica anche se la consegna delle armi ed il pagamento del prezzo non siano avvenuti.
Obbligo di denuncia dell’esistenza di armi
Chiunque, venuto a conoscenza (senza concorrere nella detenzione) che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, (da guerra e comuni) deve farne denuncia all’autorità (art. 697 C.P.).
Obbligo di denunciare lo smarrimento o il furto. Obbligo di depositare le armi rinvenute
Chi smarrisce un’arma o una parte di essa o ne subisce un furto, deve immediatamente denunciare il fatto. Nel caso siano rinvenute armi o parte di esse, debbono essere immediatamente depositate presso un ufficio di Polizia o un comando dei Carabinieri, che ne rilasciano ricevuta (art. 20 legge 110/75).
Obbligo di custodia
L’obbligo di custodia delle armi è diverso per i privati detentori rispetto a chi esercita professionalmente un’attività in materia di armi.
Mentre questi ultimi debbono adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di P.S., i primi invece debbono soltanto assicurare la custodia con ogni diligenza (art. 20 legge 110/75).
Non rispetta l’obbligo della custodia chi lasci l’arma incustodita nella vettura, anche se chiusa a chiave.
Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di esse (art. 20, ultimo comma, l. 110/1975)
Divieto di consegna ai minori
L’art. 20 bis della legge 110/75 vieta di consegnare un’arma a un minore degli anni 18 non autorizzato, a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti e a persone inesperte nel maneggio di esse.
La legge impone anche di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie ad impedire che taluna delle persone sopra indicate giunga ad impossessarsene agevolmente.
Non viene fatta alcuna distinzione tra armi cariche ed armi scariche.