Armi da guerra

Voci correlate: Materiali d'armamento

DEFINIZIONI

Armi da guerra

Sono le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico (art. 1 legge 110/75).

Per classificare un’arma tra quelle da guerra, occorre quindi far riferimento a due parametri indicatori:

  1. alla spiccata potenzialità di offesa;
  2. alla attuale o possibile destinazione al moderno armamento delle truppe per impiego bellico.

In base a questi indicatori, possono rientrare tra le armi da guerra solo quelle da sparo: le armi bianche non possiedono infatti la potenzialità per essere impiegate in guerra come moderno armamento delle truppe. Di conseguenza la baionetta non può essere classificata tra le armi da guerra in quanto manca di ambedue i requisiti: quello della potenzialità offensiva spiccata e quello della destinazione ai moderni armamenti di truppe per l’impiego bellico.
Secondo la Corte di Cassazione la baionetta non può nemmeno essere considerata parte di arma da guerra ed è quindi da classificare tra le armi comuni (proprie) non da sparo.
Sono inoltre armi da guerra:

  • le bombe di qualsiasi tipo o parte di esse;
  • gli aggressivi chimici (cioè i gas asfissianti, tossici, nervini che operano la paralisi dei centri nervosi, i gas lacrimogeni usati in ordine pubblico);
  • i congegni bellici micidiali di qualunque natura (ad esempio le mine e congegni analoghi);
  • bottiglie o involucri esplosivi od incendiari (tra cui le bottiglie molotov).

Armi tipo guerra

Secondo la classificazione della legge 110/75: «sono armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra».

Munizioni da guerra

Sono munizioni da guerra le cartucce ed i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra (art. 1 legge 110/75).

FABBRICAZIONE, ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE

Per la fabbricazione e l'assemblaggio delle armi da guerra, tipo guerra o parti di esse, occorre la licenza del Ministero dell’Interno valida due anni (art. 28 T.U.L.P.S.). Per la fabbricazione e l'assemblaggio delle armi comuni da sparo occorre invece aver ottenuto la licenza del questore valida tre anni (art. 31 T.U.L.P.S.).
In ambedue i casi, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso della capacità tecnica, accertata mediante un esame sostenuto innanzi a una commissione tecnica nominata dal prefetto.
Tuttavia la licenza del Ministro, per la fabbricazione di armi da guerra consente ora tutte le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte (non delle armi prodotte da altri).
La fabbricazione di bottiglie incendiarie integra il reato di fabbricazione abusiva di armi.

In materia di riparazione di armi, la legge non fa distinzioni tra armi da guerra ed armi comuni da sparo.
Secondo l’art. 8 della legge 110 del 1975 infatti, la licenza di cui all’art. 31 T.U.L.P.S., rilasciata dal questore, «è richiesta anche per l’esercizio dell’industria della riparazione delle armi», cioè sia per le armi da guerra, sia per le armi comuni da sparo, sia per le armi proprie non da sparo.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente, mediante apposito esame dinanzi alla commissione prevista dall’art. 49 T.U.L.P.S., nominata dal prefetto ed integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.

INTERMEDIARI DI ARMI

L'art. 1bis, lett. f) del D. lgs 30 dicembre 1992, n. 527 definisce " intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori.
Anche per svolgere questa attività è necessario dotarsi di apposita licenza, rilasciata dal prefetto valida per il periodo di tre anni.
Ogni operatore autorizzato deve comunicare ogni anno al prefetto, anche mediante un sistema informatizzato, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate
La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
La norma non prevede alcuna specifica disposizione penale destinata alla repressione dell’esercizio illecito dell’attività di intermediazione.
La giurisprudenza dovrà stabilire se il riferimento alla vendita e cessione illecita di armi da guerra o comuni da sparo contenuto nell’art. 1 della l. n. 895 del 1967 possa ricomprendere anche questa attività.

Detenzione, raccolta, cessione e vendita di armi da guerra

Dall’entrata in vigore della legge 110/75 non possono essere rilasciate nuove licenze per la raccolta di armi da guerra o di parti di esse. Neppure è più consentita ai privati la detenzione di tali armi (art. 10 legge 110/75).
È però ammessa la detenzione di armi demilitarizzate, cioè trasformate in armi comuni da sparo, che debbono essere denunciate ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S. .
La raccolta di armi da guerra è permessa solo:

  1. allo Stato e agli enti pubblici nell’esercizio di attività di carattere storico e culturale;
  2. a chi sia autorizzato alla fabbricazione, per esigenze di studio, esperimento o collaudo.

Ha diritto a mantenere la licenza chi, prima dell’entrata in vigore della legge 110/75, era autorizzato alla detenzione o alla raccolta di armi da guerra.
Poiché non possono essere concesse nuove licenze, è chiaro che le armi da guerra non possono essere liberamente cedute né acquisite. I trasferimenti possono avvenire solo:

  • per successione a causa di morte;
  • per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa;
  • per cessione allo Stato o agli enti pubblici;
  • per cessione ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra;
  • per cessione ad enti o persone residenti all’estero.

L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengano le armi da guerra, deve darne immediato avviso al Ministero dell’Interno e chiedere l’apposita autorizzazione.

+++Divieto di lLocazione e comodato

La legge 110/75, art. 22, vieta la locazione ed il comodato sia delle armi da guerra che delle armi comuni salvo che:
• si tratti di armi per uso scenico ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia;
• il conduttore o comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi e munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo.
Locazione: è un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa per un determinato tempo, contro un corrispettivo.
Comodato: è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta e senza corrispettivo.
Vietando queste due forme di contratto, che provocherebbero la cessione del possesso per un tempo limitato, il legislatore vuole evitare una eccessiva mobilità delle armi e le conseguenti difficoltà dei controlli.
Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.

SPECIALI OBBLIGHI

Obbligo di denuncia dell’esistenza di armi

Chiunque, venuto a conoscenza (senza concorrere nella detenzione) che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, (da guerra e comuni) deve farne denuncia all’autorità (art. 697 C.P.).

Obbligo di custodia

L’obbligo di custodia delle armi è diverso per i privati detentori rispetto a chi esercita professionalmente un’attività in materia di armi.
Mentre questi ultimi debbono adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di P.S., i primi invece debbono soltanto assicurare la custodia con ogni diligenza (art. 20 legge 110/75).
Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di esse (art. 20, ultimo comma, l. 110/1975)

Obbligo di denunciare lo smarrimento o il furto. Obbligo di depositare le armi rinvenute

Chi smarrisce un’arma o una parte di essa o ne subisce un furto, deve immediatamente denunciare il fatto. Nel caso siano rinvenute armi o parte di esse, debbono essere immediatamente depositate presso un ufficio di Polizia o un comando dei Carabinieri, che ne rilasciano ricevuta (art. 20 legge 110/75).

Ordine di consegna

Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo che le armi (anche quelle da armi da guerra) siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di P.S. o dell’autorità militare. L’ordine può essere dato con pubblico manifesto (art. 40 T.U.L.P.S.).

Armi e munizioni raccolte nei musei (art. 32 legge 110/75).

I Direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, devono redigere su apposito registro l’inventario dei materiali custoditi. Essi debbono altresì curare il puntuale aggiornamento dell’inventario comunicando le variazioni al questore.
L’inventario e i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di P.S., i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

++TRASPORTO

Secondo l’art. 34 T.U.L.P.S., il commerciante, il fabbricante di armi o chi esercita l’industria della riparazione delle armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che per qualunque motivo deve trasportare armi all’interno dello Stato.

INTRODUZIONE NELLO STATO, TRANSITO, ESPORTAZIONE DI ARMI DA GUERRA

Introduzione nello Stato, importazione in transito, importazione definitiva

Per l’introduzione nello Stato di armi da guerra occorre la licenza del Ministro per l’Interno (art. 28 T.U.LP.S.).
Tuttavia per l'introduzione nel territorio dello Stato e vendita delle armi da fuoco semiautomatiche o a ripetizione camerate per il munizionamento calibro 9x19 “parabellum”, destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato ovvero all’esportazione, è sufficiente la licenza del questore di cui all’art. 31 T.U.L.P.S.(art. 2, comma 2 L. 110/1975).
Per i materiali di armamento, la materia è ora disciplinata dalla legge 185/90 che prevede l’autorizzazione del Ministro degli affari esteri.
Per l’importazione in transito di materiali d'armamento, necessita la licenza prevista dalla legge 185/1990).
Si ha importazione in transito quando le armi provengono da uno Stato estero e sono dirette ad altro Stato estero passando attraverso il territorio italiano.

Esportazione

Per l’esportazione di armi da guerra occorre la licenza del Ministro dell’Interno. L’autorizzazione deve essere esibita agli uffici di dogana.
L’esportazione deve avvenire entro 90 gg. dal rilascio della licenza, salvo giustificati motivi.
Sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della Guardia di Finanza (art. 16 legge 110/75).
Se il trasferimento di armi da fuoco deve avvenire verso uno Stato membro dell’Unione europea, la licenza è subordinata alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta. La licenza deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri (art. 8 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527) (1).
Per i materiali d’armamento, la materia è disciplinata dalla Legge 185/90.

DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE (art. 13-bis L. 110/1975)

Definizioni

Per demilitarizzazione si intende la trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo. La procedura di demilitarizzazione e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno
Per disattivazione si intende una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune da sparo, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno.

Demilitarizzazione delle armi portatili

Le armi di proprieta' delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non piu' in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate.
La demilitarizzazione deve essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, della legge 110/1975, purchè muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
Le armi demilitarizzate ( e divenute armi comuni da sparo) possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto.
I possessori delle armi demilitarizzate debbono ovviamente effettuare la denuncia di detenzione di arma comune ai sensi dell’art. 38 del TULPS.

Disattivazione

Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione.
La disattivazione delle armi da guerra deve essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, della legge 110/1975, purchè muniti delle necessarie attrezzature tecniche. .
Le operazioni di disattivazione devono rendere l’arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

Annotazione sul registro ex art. 35 TULPS

I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra i abilitati alla effettuazione delle operazioni di demilitarizzazione e di disattivazione delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l’altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

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