(Art. 4 legge 110/75)
Sono armi improprie - oggetti atti ad offendere quelli che pur non essendo armi comuni, (non vengono infatti costruiti a scopo di offesa), tuttavia se impropriamente usati (cioè non secondo la loro destinazione naturale) possono causare danni fisici.
È chiaro quindi che il porto di tali oggetti non può essere vietato in modo assoluto, ma deve essere consentito per l’uso cui sono naturalmente destinati (giustificato motivo).
In senso lato, qualsiasi corpo contundente può essere un oggetto atto ad offendere (arma impropria).
Sono stati ad esempio, ritenuti strumenti di cui è vietato il porto senza giustificato motivo: il cacciavite, la scure, la roncola, un’ascia-alabarda.
La legge sinteticamente classifica strumenti atti ad offendere che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo:
– bastoni muniti di puntale acuminato;
– strumenti da punta o da taglio atti ad offendere;
– qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.