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LAME, COLTELLI E ARMI NON DA SPARO
Nella seduta del 11 gennaio 2009. rispondendo ad una interrogazione sulla criminalità diffusa, il ministro dell'Interno ha riferito in parlamento che "tra gli strumenti più comuni utilizzati dai giovani (anche per la loro facile reperibilità), rientrano le armi da taglio".
Scorrendo le cronache più recenti, peraltro, si rileva che questi strumenti di offesa, che sembravano relegati ai racconti di duelli rusticani, sono tornati prepotentemente di attualità , non solo tra i giovani: scontri fra tifosi, rapine, , risse notturne, omicidi passionali, liti fra automobilisti, vedono sempre più spesso una inaspettata diffusione di coltelli e strumenti da punta e da taglio.
Per arginare i reati connessi al porto abusivo dei coltelli , l'interrogante auspica un forte inasprimento delle pene. Si tratta di un fenomeno che, in passato, è stato ripetutamente affrontato dalle autorità.
Già negli stati preunitari, ad esempio nel Regno delle due Sicilie, era sorta l'esigenza di disciplinare il porto delle armi da taglio: "Tra le armi di cui in forza di queste leggi è vietata l'asportazione, s' incontrano le armi da fuoco di qualunque specie, ogni ferro puntuto che portasi dentro qualunque mazza , gli stilletti , i coltelli a fronda di oliva, i coltelli a scorciacapre , gli scannatoi, le baionette , i ferri denominati triangoli, i fusetti, le sciabole , i coltelli puntuti ad un taglio, i coltelli a piegatojo con molla. Le indicate leggi non comprendono nella classe di armi vietate gli strumenti rurali, e quelli di qualunque arte , quando si portino per I' esercizio della medesima; purché nel portarsi per transito, si portino palesi, o dentro pelle, o astuccio, o ligati con lacci. (ISTRUZIONI per la gendarmeria reale, del 26 Dicembre 1827) (Consultabile on line su Google libri) .
Analoghe disposizioni si rinvengono nel codice penale del Regno di Sardegna del 1859:
Art. 453. Le armi o sono tali propriamente o tali si considerano dalla legge.
Sono armi proprie quelle da fuoco, ed altre , la cui destinazione principale ed ordinaria o la difesa propria o l'altrui offesa.
Sono considerate armi dalla legge e diconsi armi improprie le altre macchine di fuoco, o tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici , coltelli da serrare , sassi, canne . e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso per uccidere . ferire , percuotere o minacciare;
Art. 454. Nelle disposizioni del presente Codice , ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono e le armi proprie e le improprie.
Nel nostro ordinamento, sulla distinzione tra armi proprie e armi improprie è basata l'attuale normativa relativa alle armi non da sparo.
Per un esame dei vari tipi di armi bianche, si rinvia al lavoro del dott. Edoardo Mori, uno dei massimi esperti in materia, consultabile on line sul sito http://www.earmi.it/armi/glossario/glossario.htm
A) ARMI (PROPRIE) NON DA SPARO (ART. 4 DELLA LEGGE 110/75)
Secondo la Cassazione, oltre alle armi da sparo la qualificazione di arma propria deve essere attribuita solo agli oggetti la cui destinazione è l'offesa alla persona.
La categoria delle armi non da sparo comprende quindi sia le cosiddette armi bianche (pugnali, spade sciabole ecc..) sia gli strumenti dei quali è vietato il porto in modo assoluto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagenti e noccoliere), sia i bastoni animati per i quali il porto è consentito (caso unico di questa categoria) previa licenza del prefetto.
La Cassazione classifica tra le armi proprie non da sparo o "bianche", il coltello a serramanico a scatto, detto anche "molletta", il cui porto, vietato in modo assoluto, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p.p. secondo comma (Da ultimo Cass. pen. Sez. I, sent. 22285 del 17.5.2004).
Alcune sentenze tuttavia hanno fatto rientrare tra le armi proprie anche il coltello a serramanico che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione (Cass. pen. sez. I, sent. 16685 del 27.3.2008 - Cass. Pen. Sez. I, sent. 1901, del 17-2-1996).
Tutte le attività relative ad armi proprie (anche non da sparo) sono soggette a controlli o autorizzazioni dell'autorità
Detenzione
La detenzione di armi proprie deve essere denunciata all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla Stazione Carabinieri. In caso di trasferimento da un luogo all'altro, la denuncia deve essere ripetuta all'ufficio competente per il nuovo luogo di detenzione
Debbono denunciare la detenzione di armi non da sparo anche le persone che, per la loro qualità permanente, hanno diritto di andare armate ( Cass. Pen. sez. I, sent. n. 18819 del 18-04-2003).
Porto
Il porto delle armi non da sparo non può essere autorizzato, neppure alle persone che, per la loro qualità permanente, hanno diritto di andare armate. Unica licenza prevista dalla legge è quella del prefetto (art. 42 TULP) per il porto di bastoni animati la cui lama abbia una lunghezza non inferiore (cioè uguale o superiore) a 65 cm.
Chi partecipa ad una pubblica riunione non può mai portare armi, neppure se munito di licenza.
Trasporto
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori dal proprio negozio od opificio senza preventivo avviso all'autorità di p.s..
L'avviso è obbligatorio anche per il privato (pur se titolare di porto d'armi) che per qualunque motivo debba trasportare armi non da sparo all'interno dello Stato.
Al riguardo giova rammentare la distinzione tra porto e trasporto: il trasporto richiede che l'arma sia trasferita come oggetto inerte, non suscettibile di uso, laddove il porto ricorre quando è possibile l'utilizzo immediato.
Cessione e acquisto
E' vietato vendere o comunque cedere armi a privati che non siano muniti di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. La sanzione penale si applica anche al privato cessionario (acquirente).
Fabbricazione, riparazione e commercio
Per la fabbricazione ed ogni attività commerciale è richiesta l'autorizzazione del questore
Il commerciante, il fabbricante e chi esercita la riparazione delle armi, è obbligato a tenere il registro delle operazioni giornaliere, nel quale debbono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Collezione
La licenza del questore, stabilita dall'art. 10 della legge 110/75 riguarda unicamente le armi comuni da sparo, perciò le altre armi proprie (quelle non da sparo) possono essere collezionate senza limite numerico, con la semplice denuncia di detenzione prevista dall' art. 38 TULPS.
Vendita ambulante
La vendita ambulante di armi è vietata, E' consentita soltanto la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Comune.
B) ARMI IMPROPRIE (ART. 4 DELLA LEGGE 110/75)
Sono oggetti atti ad offendere quelli che non vengono costruiti a scopo di offesa alla persona (e quindi non sono armi in senso proprio), ma che, usati non secondo la loro destinazione naturale, possono causare danni fisici..
In senso lato, qualsiasi corpo contundente può essere utilizzato a scopo di offesa, e quindi rientrare tra le armi improprie che, quindi possono essere liberamente acquistate cedute, fabbricate, riparate e trasportate; con licenza del Comune è consentita la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere,. (art. 37 TULPS)
Quanto al porto di tali oggetti , esso non può essere vietato in modo assoluto, ma deve essere permesso per l'uso cui sono naturalmente destinati (giustificato motivo). Come si è visto, già il re Francesco I aveva consentito il porto di " strumenti rurali, e quelli di qualunque arte , quando si portino per I' esercizio della medesima;" (Istruzioni per la gendarmeria, cit.)
La legge vigente elenca sinteticamente gli strumenti atti ad offendere che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo:
- bastoni muniti di puntale acuminato;
- strumenti da punta e da taglio atti ad offendere;
- qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Nulla è previsto invece per il trasporto.
Una particolare attenzione è stata rivolta al regime giuridico della balestra. Al riguardo, infatti la Cassazione è pervenuta a due soluzioni divergenti, in un caso considerandola arma propria, in un altro, invece, arma impropria. Il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le armi, ha condiviso la seconda tesi, ritenendo che la balestra non sia oggi naturalmente destinata all'offesa alla persona, ma abbia una destinazione prevalentemente sportiva. Conseguentemente essa va fatta rientrare tra gli strumenti da punta e da taglio (arma impropria) di cui è vietato il porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo (Circ. 559/C.22590.10179(17) del 16 .12.95 ).
Dalla disciplina restrittiva sono escluse le balestre di tipo ornamentale o decorativo, nonché quelle folcloristiche di rilevanti dimensioni, che richiedono particolari strumenti per essere armate (come, ad esempio, le balestre di Gubbio).
Per giurisprudenza prevalente, il coltello a serramanico non a scatto rientra tra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il cui porto fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 110/75. Tuttavia si richiamano le sentenze che hanno ricompreso tra le armi proprie anche un coltello coltello non a scatto ad estrazione manuale.
Il coltello da lancio normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio) e il coltello destinato alla pesca subacquea, rientrano tra agli strumenti da punta e da taglio che, pur non avendo come destinazione naturale l'offesa alla persona, hanno idoneità offensiva e sono, quindi, qualificabili come armi improprie (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 9300 del 19-10-1985, Sez. I, sent. n. 4020 del 21-03-1980).
E il coltellino svizzero?
Secondo la Cassazione il coltello comunemente detto "multiuso" è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considerarsi come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. Il fatto che sia dotato anche di altri strumenti finalizzati a scopi "pacifici" ed innocui rende tuttavia assai più agevole la giustificazione in merito al porto del coltello nel corso di un viaggio, o di una vacanza, o di una gita in ambienti ove gli strumenti incorporati nel coltello possano rivelarsi utili, senza che tuttavia la giustificazione possa ricavarsi dal solo fatto che il coltello ha più strumenti incorporati e sia destinato a più usi (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 13015 del 11-12-1998).
Il giustificato motivo
Il porto di coltello è sempre proibito, a meno che non venga dimostrato un giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all'onere della prova incombente sull'imputato (Cass. pen., sez. VI, sent. 177777 del 22.12.1989 - Sez. VI, sent. n. 9369 del 29-10-1984)
Ad esempio, perché sia giustificato il porto degli oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all'offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, è richiesto che il porto medesimo sia unito dal nesso della causalità all'attività lavorativa. Tale nesso comprende qualsiasi momento comunque collegato, anche indirettamente, con lo svolgimento dell'attività lavorativa. È quindi giustificato il porto anche nel percorso per recarsi da casa al lavoro o nei momenti di pausa temporanea dell'attività lavorativa, essendo pur sempre il porto a questa ricollegabile. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato in considerazione del fatto che il coltello serviva all'imputato per il suo lavoro di carpentiere e che lo stesso, pur trovandosi in un esercizio pubblico, era in abiti di lavoro e in compagnia del suo capocantiere in un momento in cui il lavoro era sospeso per le condizioni atmosferiche.) (Cass. pen., sez. I, sent. n. 6965 del 14-07-1993)
Anche il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati (Cass. pen., sez. I, sent. n. 580 del 18-01-1996).
Invece il porto di un coltello risulta senza giustificato motivo allorché l'arma impropria sia rinvenuta nel giubbotto di una persona che non fornisca alcuna prova convincente circa l'esercizio dell'attività di caccia o di pesca, in quanto in sede di perquisizione dell'autovettura non é rinvenuto alcun oggetto idoneo a comprovare l'esercizio di tale attività (Cass. pen. sez. I, sent. n. 10244 del 02-10-1986 ) .
Analogamente, nel caso di un coltello a serramanico rinvenuto addosso a un autotrasportatore e asseritamente utilizzato per preparare panini e sbucciare frutta; la Corte. ha ritenuto ingiustificato il porto per non avere trovato riscontro, nella perquisizione eseguita contestualmente, la giustificazione addotta. (Cass. pen., sez. I, sent. n. 4696 del 14-04-1999)
Lunghezza e affilatura della lama
E' opinione diffusa che possano liberamente portarsi coltelli con lama inferiore a 4 quattro dita.
Questa errata convinzione va ricercata nell'abrogato articolo 80 del Regolamento TULPS, che considerava lecito il porto di coltelli e forbici con lama di lunghezza inferiore a 4 centimetri.
Invece dopo l'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere ricomprende ora strumenti il cui porto era consentito anche senza giustificato motivo. Il coltello deve essere considerato arma impropria e non è più necessario che esso presenti determinate dimensioni, come richiesto dalla precedente normativa. (Cass. pen., sez. I, sent. n. 4733 del 16-05-1985 - sez. I, sent. n. 8821 del 08-10-1982 - sez. I, sent. n. 1386 del 05-02-1998)- sez. II, sent. n. 7529 del 26-09-1984 - sez. V, sent. n. 2417 del 20-03-1981 sez. I, sent. n. 2356 del 22-03-1986)
Detenzione
Gli strumenti sportivi o ad uso scenico o d'arredo, scarsamente affilati o appuntiti, come attrezzi da sub o da survival, spade e sciabole di rappresentanza,, katane (spada giapponese a lama curva ), nunchakus (due corti bastoni uniti con una catenella o corda ) ecc., considerati armi improprie, possono essere detenuti senza denuncia.
Se la lama è affilata anche sulla costa (doppio filo) allo scopo di rendere maggiormente penetranti i colpi inflitti, siamo in presenza di un 'arma propria (es. pugnale) che non può essere mai portata, e la cui detenzione deve essere denunciata ex art. 38 TULPS.
C) I MINORI
Quali regole disciplinano i rapporti dei minori con le armi non da sparo?
Le armi proprie possono essere vendute o cedute solo a persone in possesso di porto d'armi o di nulla osta del questore che, secondo gli art. 35 e 44 TULPS, non possono essere rilasciati ai minori di 18 anni..
Un coltello a scatto, ad esempio, non può essere acquistato e quindi neppure legittimamente detenuto da un minore. Nel caso, oltre alle segnalazioni alla Procura minorile, la Polizia giudiziaria deve identificare anche il cedente e procedere con notizia di reato ex art. 35 TULPS.
Quanto alle armi improprie, nessun limite é posto per i minori, essendo libera la vendita ed il porto consentito con giustificato motivo. Basti pensare che sono state ritenute arma improprie un fucile subacqueo con arpione, un cavatappi acuminato, una punta di trapano, un martello, una chiave inglese, un crick per auto e perfino una pentola utilizzata per colpire un avversario durante un'animata discussione.
D) LE PERQUISIZIONI DI INIZIATIVA
In materia di armi (anche non da sparo), nel corso delle normali attività, alla Polizia Giudiziaria è consentito operare perquisizioni di iniziativa.
Art. 353 c.p.p.: nella flagranza del reato, gli ufficiali di P.G. procedono a perquisizione personale o locale, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona o in un determinato luogo si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato, che possono essere cancellate o disperse. Nei casi di particolare necessità e urgenza previsti dall'art. 113 n. attuaz. c.p.p., l'atto è consentito anche agli agenti di P.G.
Art. 41 TULPS: gli ufficiali e gli agenti di P.G. che abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono (cioè devono procedere) immediatamente a perquisizione e sequestro. L'art. 41 TULPS prevede la perquisizione locale, ma non quella personale.
Art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 152: in casi eccezionali di necessità e urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, nel corso di operazioni di polizia, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.
La perquisizione può estendersi per la medesima finalità al mezzo di trasporto usato dalle persone per giungere sul posto e deve avvenire sul posto, non essendo ammesso l'accompagnamento in ufficio che trasformerebbe questo istituto in un fermo di polizia.
Il verbale va trasmesso al procuratore della Repubblica entro 48 ore.
Si intendono per operazioni di polizia non solo quelle effettuate con notevole dispiegamento di forze, ma anche quelle svolte dalle pattuglie in servizio.