Asilo

Regolamento (CE) n° 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (Cosiddetto Dublino 2)
Il regolamento sostituisce la Convenzione di Dublino firmata il 15 giugno 1990, stabilisce i criteri oggettivi al fine di:
individuare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo;
fissare termini ragionevoli per ciascuna fase della procedura;
prevenire il fenomeno delle domande d'asilo presentate in Stati diversi da una medesima persona (asylum shopping);
evitare che la domanda d’asilo non venga esaminata da alcuno Stato (richiedenti in orbita)
Ora, in base al Regolamento, un unico Stato membro è competente per l'esame di una domanda d'asilo;.
Quando, sulla base dei criteri enumerati nel Regolamento, non può essere individuato lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo , resta competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualsiasi riferimento alla convenzione di Dublino contenuta nel regolamento Eurodac deve intendersi rivolto al Regolamento (CE) n° 343/2003

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