Autorita' locale di Pubblica Sicurezza

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Nei capoluoghi di provincia il questore è anche autorità locale di P.S. Negli altri comuni sono autorità locale di P.S. i funzionari preposti ai commissariati di pubblica sicurezza. Ove non sono istituiti commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato nei comuni in cui non siano istituiti commissariati, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza.
In tal caso rimane sospesa la competenza del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza.
L’autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell’ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza (art. 4 Reg. T.U.L.P.S.). Ad essa quindi sono attribuiti i compiti generali previsti dall’art. 1 T.U.L.P.S., nonché quelli specifici che debbono essere ricercati nel T.U.L.P.S., nel relativo regolamento ed in varie leggi speciali.
Tra le numerose competenze dell’autorità locale di pubblica sicurezza, vanno rammentate, ad esempio, le seguenti:

  1. vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, e alla tutela della proprietà (art. 1 T.U.L.P.S.);
  2. curare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità (art. 1 T.U.L.P.S.);
  3. prestare soccorso nel caso di pubblici o privati infortuni (art. 1 T.U.L.P.S.);
  4. provvedere, a richiesta delle parti, per mezzo degli ufficiali di P.S., alla bonaria composizione dei dissidi privati (art. 1 T.U.L.P.S.);
  5. ordinare i rilievi segnaletici (escluse le ispezioni corporali), alle persone pericolose o sospette (art. 4 T.U.L.P.S.);
  6. invitare a comparire una persona davanti a sé, ed eventualmente ordinare l’accompagnamento coattivo di chi non si sia presentato (art. 15 T.U.L.P.S.);
  7. ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi, quando costituiscano pericolo (art. 56 T.U.L.P.S.);
  8. rilasciare la licenza per accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, innalzare aerostati (art. 57 T.U.L.P.S.);
  9. prescrivere, d’accordo con l’autorità comunale, che nelle ore notturne non si lasci aperto nelle case, più di un uscio sulla pubblica via (art. 61 T.U.L.P.S.);
  10. vigilare sulle riunioni non preavvisate o impedire che abbiano luogo, riferendone al questore per gli ulteriori provvedimenti (art. 28 Reg. T.U.L.P.S.);
  11. ricevere le comunicazioni giornaliere del movimento alloggiati (art. 109 T.U.L.P.S.);
  12. ricevere la comunicazione da parte di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, o lo assume alle proprie dipendenze (art. 7 T.U. 286/98);
  13. ricevere la denunzia di cessione immobili prevista dall’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59;
  14. rilasciare la licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici, in occasione di festività civili e religiose (art. 110 Reg. T.U.L.P.S.);
  15. autorizzare l’uso della maschera, in particolari epoche e mediante avviso con apposito manifesto e approvare i progetti di mascherate collettive o allegoriche (art. 85 T.U.L.P.S.);
  16. ricevere le denunce del datore di lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
  17. ricevere le denunce di inizio dell’attività di facchino (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342);
  18. emettere ordinanza, a richiesta del Ministro competente, di sospensione dei lavori di costruzione, trasformazione, adattamento di sale cinematografiche (art. 1 D.M. 13 gennaio 1992, n. 184);
  19. ricevere il preavviso di utilizzo di un’aviosuperficie (D.M. 10 marzo 1988);
  20. ricevere le denunce di scoperte di beni culturali (di interesse storico, archeologico ecc.) (art. 87 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).

Importante: Nessuna norma attribuisce all'Autorità Locale di P.s. compiti in materia di contrasto o di prevenzione della criminalità.

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