L’art. 1 ella legge 121/81 è così rubricato: “Attribuzioni del Ministro dell’interno”
Il testo del primo comma è il seguente: “Il Ministro dell’interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia”.
La seconda parte del primo comma è di fondamentale importanza, perché il legislatore utilizza termini importanti: servizi, compiti e attività.
Per capirne la portata, occorre considerare l’uso che di tali termini fa il legislatore della 121, quando tratta delle autorità provinciali.
L’art. 13 comma 3 dispone che il prefetto assicura “unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia…”. Si parla di compiti e attività, ma non di servizi, mentre l’art. 14 comma 2 affida al questore “la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi…”. In questa norma troviamo invece il riferimento ai servizi.
Queste tre espressioni, che stabiliscono le differenze tra le attribuzioni del prefetto e quelle del questore, si rinvengono tutte e tre con riferimento Ministro - Autorità Nazionale di P.S., con l'avvertenza che la “direzione” attribuitagli ha un livello ed una definizione diversa: ha l’alta direzione….
I compiti rappresentano la missione dell’istituzione e, in questo caso, delle forze di polizia.
Nella legge 121 si parla di compiti in due occasioni, nell’art. 1 dove si parla di “compiti (…) delle forze di polizia” e nell’art. 24, in cui si definiscono i compiti istituzionali della sola Polizia di Stato.
Al contrario, per i servizi e le attività non abbiamo un puntuale riferimento normativo che ci consenta di ben comprendere il significato dei termini e, di conseguenza, le differenze tra l’uno e l’altro.
Ciò che possiamo sicuramente comprendere è che ben diversi sono la “direzione” ed il “coordinamento”.
Mentre il primo, richiamato con riferimento ai servizi (“ha l’alta direzione dei servizi…”), implica un intervento gerarchico formalizzato in un ordine che il subordinato deve eseguire, il coordinamento presuppone autonomia e, in forza dell’art. 16 comma 1, fa salvi “i rispettivi ordinamenti e dipendenze” (per esempio l’Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della Difesa).
Ricapitolando: i compiti consistono nella mission istituzionale di ogni forza di polizia che per essa rappresentano l’obbiettivo finale da raggiungere e verso cui devono volgersi.
Le attività, invece, sono tutti gli impegni necessari per muoversi verso l’obbiettivo.
I servizi rappresentano il momento operativo, il fare giornaliero, l'azione concreta di ogni giorno .
In quest'ottica a livello provinciale abbiamo due autorità, il prefetto ed il questore, i quali hanno attribuzioni differenti.
Il prefetto ha compiti strategici (politico-amministrativi) e deve fermarsi al coordinamento dei compiti e delle attività (non dei servizi).
Peraltro, per il rispetto che egli deve ai rispettivi ordinamenti egli coordina le attività non delle forze di polizia, ma degli ufficiali ed agenti di P.S., cioè di soggetti cui sono riconosciute attribuzioni di pubblica sicurezza.
Il questore ha attribuzioni tecnico-operative e, quindi, ha la direzione dei servizi.
Il sistema della Pubblica Sicurezza rientra nel potere esecutivo e, quindi, l’art. 1 attribuisce al ministro dell’interno tutti questi compiti, non solo in quanto ministro, ma in quanto autorità nazionale di P.S., cui è riconosciuta la capacità di emettere provvedimenti.
Il comma 2 così dispone: “Il Ministro dell’Interno adotta i provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
I provvedimenti sono qualcosa di concreto.
Le Autorità adottano provvedimenti. Emettere provvedimenti dà la qualificazione dell’essere Autorità, titolare di capacità di incidere su persone terze rispetto all’organizzazione.
Caratteristica dell’autorità è la capacità provvedimentale e con la L 121/1981 il Ministro dell’Interno avendo ricevuto l’attribuzione, il titolo di autorità ha acquisito il potere di emettere provvedimenti.
Il dettato normativo di cui all’art. 1, co. 2 è chiaro in tal senso: “il ministro dell’interno adotta i provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Esempi di esplicazione da parte del Ministro dell’ Interno del suo essere Autorità Nazionale di PS sono:
- il provvedimento di espulsione dello straniero;
- i provvedimenti adottabili in materia di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive e grandi eventi.
Un altro esempio significativo è dato da una direttiva del 2009 (peraltro di dubbia legittimità per possibile contrasto con l'art. 17 Cost.) emanata dal Ministro in materia di servizi di ordine pubblico, con la quale invitava le autorità provinciali, soprattutto i prefetti, a stabilire preventivamente che certe zone di particolare pregio della città non diventassero luogo di manifestazioni pubbliche.
Si tratta di una direttiva-provvedimento amministrativo che, unitamente all’ordine, costituisce il provvedimento classico che il Ministro adotta nella qualità di Autorità Nazionale di PS.
Possono ricordarsi direttive emanate nella stessa materia (rivolte alle autorità di ps.) dal Ministro Scotti, dal Ministro Napolitano, dal Ministro Bianco
Trattasi di tre direttive sullo stesso argomento emanate da Ministri che hanno cercato di mettere ordine nei comparti di specialità e nei compiti delle forze di polizia (art. 1 comma 2 L. 121/1981)
L’art. 2 (rubricato “Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) dispone che “il Ministro dell’interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
L’uso del termine “avvalendosi” chiarisce la posizione dell’Amministrazione della P.S., che è servente rispetto al ministro-autorità nazionale di P.S. Quest’ultimo, infatti, ha capacità provvedimentale ed ha , di conseguenza, responsabilità.
Come svolge i propri compiti? Chi esegue i provvedimenti? Non può essere autorità nazionale di P.S. senza un apparato che consenta di svolgere i compiti che la legge attribuisce.
La legge 121/81 individua tale struttura nell’Amministrazione della P.S.,