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Tra gli organi periferici dell' Amministrazione della pubblica sicurezza, assumono particolare rilievo il prefetto e il questore, definiti rispettivamente dagli art. 13 e 14 l. 121/1981 quali autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Nota: nell’ambito dello stesso contesto territoriale (provincia) troviamo due autorità di P.S. In cosa differiscono le loro attribuzioni?
Ai sensi dell’art. 13della l. 121/1981 il prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia, assicurando unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. A tal proposito occorre rilevare come l’art. in commento attribuisca al prefetto il coordinamento dei compiti e delle attività dei soli ufficiali e agenti di p.s. e non delle forze di polizia: il coordinamento di tali ultime forze compete infatti a livello centrale al Ministro dell’Interno.
L’art 14 della l. 121/1981 attribuisce al questore la direzione, la responsabilità e il coordinamento a livello tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
Alla luce di quanto sopra è possibile affermare che mentre il prefetto è autorità prov di p.s. a livello politico amministrativo il questore e invece autorità di p.s. a livello tecnico operativo.
Ad esempio: Nel caso in cui, in una determinata provincia, occorrano rinforzi per determinati servizi, la valutazione in ordine alla richiesta spetta al prefetto ex art. 38 del regolamento di servizio dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Egli però non potrà disporne direttamente, ma li metterà disposizione del questore, l’altra autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Tanto il prefetto quanto il questore sono titolari del potere di emettere ordinanze.
In particolare, l’art. 2 tulps attribuisce al prefetto il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per far fronte a situazioni che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Trattasi nello specifico di atti atipici (extra-ordinem) volti a colmare le lacune dell’ordinamento giuridico in tutti quei casi di necessità e urgenza in cui non è possibile il ricorso agli ordinari strumenti predisposti dall’ordinamento giuridico.
Tratto peculiare delle ordinanze in parola è la loro capacità di innovare, seppur temporaneamente, l’ordinamento giuridico possedendo queste la “forza” di derogare, seppur entro certi limiti, alle disposizioni di legge.
Il potere di emettere ordinanze, oltre che al prefetto, è attribuito anche al questore. Si pensi ad es. alle ordinanze di servizio ex art. 37 reg. di serv. con cui il questore stabilisce le modalità di espletamento dei servizi in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Le ordinanze del questore di differenziano da quelle prefettizie sia perché tipizzate, sia perché si rivolgono ai soli appartenenti all’amministrazione di pubblica sicurezza.