Avviso Orale

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E' un atto con cui l’interessato viene avvisato che esistono sospetti sul suo conto; egli è invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che in caso contrario potrà essere proposto per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge.

Va premesso che la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti supportati da elementi di fatto, tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti i presupposti della misura di prevenzione, in caso di persistenza delle condotte segnalate (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1023).

L’avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una “valutazione indiziaria di portata generale….fondata su contesti significativi nel loro complesso, anziché su fatti univoci e su episodi definiti”. Può essere ritenuto sufficiente per l’applicazione della norma di cui trattasi, in altre parole, “qualora non sia possibile documentare che l’interessato viva dei (soli) proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati….che il modello comportamentale complessivo del soggetto faccia ragionevolmente presumere la persistenza di una pericolosità sociale”.( Consiglio di Stato, Sez. 6, Sent. 02468 del 27 aprile 2011

Il questore della provincia di dimora può avvisare oralmente i medesimi soggetti che esistono sospetti a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

Autorità competente :

Il questore nella cui provincia la persona dimora o tiene il comportamento non conforme alla legge.

Forma

Il questore, o il funzionario delegato dal questore, avvisa oralmente il soggetto che esistono sospetti a suo carico, e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.
Deve essere redatto il processo verbale dell’avviso orale unicamente allo scopo di stabilire la data certa dell’atto.

Particolari divieti

Con l'avviso orale, alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il questore, può imporre il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
Può inoltre vietare di possedere o utilizzare armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonchè sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
In ultimo, il divieto può riguardare programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Oltre che alle persone avvisate, il divieto di possedere questi oggetti, può essere imposto dal questore anche ad altri soggetti, 1) definitivamente condannati per delitto non colposo e 2) sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e 3) appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere a), b. o c) previste dall'art. 4 per le misure di prevenzione c.d. giurisdizionali
Nota: Le tre condizioni debbono verificarsi contemporaneamente in capo al soggetto.

Effetti e inosservanza

Per l'inosservanza dell'avviso orale nella forma semplice, non sono previste sanzioni.Può costitutuire un eventuale ulteriore elemento di supporto ad una successiva prprosta di misura di prevenzione giurisdizionale.
Invece chi viola il divieto di possedere determinato oggetti, apparati, strumeti ecc…commette un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa.
Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.(art. 76 comma 3 del D. lgs 159/2011)

Revoca - ricorso - impugnazioni

Alla persona che ha ricevuto l’avviso orale sono assicurati i normali rimedi ammessi contro tutti gli atti amministrativi: ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ricorso al giudice amministrativo (1) (vedi cap. II, paragrafo 4).
Contro l’avviso orale è assicurato un ulteriore rimedio. Infatti l’interessato può, in qualsiasi momento, chiedere la revoca del provvedimento al questore, il quale deve provvedere entro i 60 giorni successivi, revocando il provvedimento oppure confermandolo. Se entro i 60 gg. il questore non risponde, la richiesta si intende accolta.

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