Banca D'Italia - Provvedimento 18 Dicembre 2012

BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2012   Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.
(GU n.8 del 10-1-2013)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, in particolare l'art. 145, che
disciplina la procedura sanzionatoria per le violazioni alle quali si
applica una sanzione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, in particolare l'art. 195, che
disciplina la procedura sanzionatoria applicabile alle sanzioni del
Titolo II della Parte V dello stesso decreto legislativo;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e in particolare le Sezioni
I e II del Capo I, che disciplinano i principi generali e
l'applicazione delle sanzioni amministrative;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari),
recante i principi generali per i procedimenti sanzionatori della
Banca d'Italia;
Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in
particolare l'art. 1, recante i principi generali dell'attivita'
amministrativa;
Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008,
recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011
concernente la disciplina della procedura sanzionatoria
amministrativa e delle modalita' organizzative per l'attuazione del
principio di distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie;
Considerata l'esigenza di razionalizzazione del processo di esame e
gestione delle irregolarita' secondo principi di semplificazione e
flessibilita', nel pieno rispetto del diritto di difesa;
Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

Emana

l'unito provvedimento che contiene le «Disposizioni di vigilanza in
materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa».
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° febbraio 2013.
Esse si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro
entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla
stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere
applicate le disposizioni previgenti.
L'accluso provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito
internet www.bancaditalia.it
Roma, 18 dicembre 2012

Il direttore generale: Saccomanni

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il
mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente
gestione dell'attivita' bancaria e finanziaria, della correttezza e
trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo.
La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono ad assicurare
l'effettivita' delle regole; esse hanno non solo carattere afflittivo
nei confronti dell'autore della violazione ma anche correttivo della
lesione dello specifico interesse amministrativo.
La Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria,
irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato
seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
La disciplina e l'attivita' sanzionatoria sono ispirate a un
approccio:
- dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la
reiterazione del comportamento anomalo;
- proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in
relazione alla gravita' delle violazioni;
- oggettivo, per assicurare omogeneita' di giudizio nella concreta
valutazione delle diverse fattispecie;
- trasparente, nei confronti dell'intermediario e degli esponenti
aziendali, le cui controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo,
completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale
e ispettiva.
Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto, secondo criteri
di proporzionalita', della natura e della gravita' della violazione
accertata, nonche' degli effetti che questa determina sulla
complessiva situazione dell'intermediario o sull'esposizione ai
diversi profili di rischio. Si tiene altresi' conto
dell'inottemperanza a specifici richiami o interventi correttivi
adottati dall'Organo di Vigilanza.
La collaborazione attiva dei soggetti vigilati, anche con
riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali
irregolarita', e' espressione di lealta' e correttezza nei rapporti
con l'Autorita' di Vigilanza ed e' funzionale al raggiungimento degli
obiettivi di vigilanza.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del Testo unico
bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - "T.U."):
- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono l'applicazione di sanzioni
amministrative
pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di
partecipazioni;
- art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione
- estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie - determina l'applicabilita' di
sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonche'
gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria
amministrativa.
La materia e', altresi', disciplinata dai seguenti articoli del
Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 -
"T.U.F."):
- artt. 188 e 189, che prevedono l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in
materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale di
SIM, SGR e SICAV;
- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui
violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina
l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni
medesime;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria
amministrativa. Si richiamano, inoltre:
- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al
sistema penale"), e successive modificazioni, che trovano
applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non
disciplinati dall'art. 145 del T.U.;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ("Attuazione della
direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della
direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro"), che indica le norme del
medesimo decreto legislativo la cui violazione determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che
prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 ("Regolamento recante
norme sui servizi di bancoposta"), per cio' che concerne le attivita'
di bancoposta svolte da Poste Italiane s.p.a.;
- l'art. 67-septies decies del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
("Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della l. 29 luglio
2003, n. 229"), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
contenute nel medesimo decreto legislativo;
- l'art. 24 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari")
relativo ai procedimenti della Banca d'Italia per l'adozione di
provvedimenti individuali;
- l'art. 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), che indica le norme
del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che
prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 60 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che stabilisce la
procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni di
cui agli artt. 57 e 58 del medesimo d.lgs. e per l'irrogazione delle
sanzioni;
- il regolamento della Banca d'Italia dell' 11 dicembre 2007, che
disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi concernenti l'attivita' di vigilanza della
Banca d'Italia;
- il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante
l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011, che
disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi degli
artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F. e definisce le modalita'
organizzative per attuare il principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria
per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei
propri compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione
dell'attivita' bancaria e finanziaria, sulla correttezza e
trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo (1).

(1) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le
sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella
prestazione di servizi di pagamento, bonifici transfrontalieri,
trattamento del contante.

Esse sono dirette ai soggetti sottoposti alla potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U.
e 195 del T.U.F., in particolare:
- alle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- ai soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del
T.U.F. (2);

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F.
"soggetti abilitati" sono le SIM, le imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate,
le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall' articolo 107 del T.U. e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le
banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o
delle attivita' di investimento.

- a societa' capogruppo di gruppi bancari e di SIM, societa'
appartenenti a tali gruppi e societa' incluse nell'ambito della
vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del
T.U.F.;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del T.U. (3);

(3) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del
T.U., il riferimento e' da intendersi agli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107
del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo
III del d.lgs. 141/2010.

- alle societa' finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, alle
societa' appartenenti a tali gruppi e societa' incluse nell'ambito
della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.;
- agli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed
extracomunitari;
- agli istituti di pagamento italiani, comunitari ed
extracomunitari;
- ai confidi (4);

(4) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del
T.U., il riferimento e' da intendersi ai confidi previsti
dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in
vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

- a Poste Italiane spa, per l'attivita' di bancoposta.
Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:
- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di
controllo;
- i dipendenti ai quali e' affidata, nell'ambito della struttura
aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o
settori operativi, purche' i fatti siano riconducibili all'ambito di
responsabilita' proprio dei soggetti ai quali la violazione viene
contestata;
- coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal
rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento
nella struttura organizzativa, purche' i fatti siano riconducibili
all'ambito di responsabilita' proprio dei soggetti ai quali la
violazione viene contestata;
- i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, per la
violazione delle proprie responsabilita' in materia di contabilita',
per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti,
rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria
ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul
bilancio, nonche' per il mancato invio alla Banca d'Italia di ogni
altro dato o documento richiesto.

La medesima procedura trova applicazione, altresi', nei confronti
delle persone fisiche e giuridiche destinatarie delle disposizioni in
materia di abuso di denominazione (artt. 133 del T.U. e 188 del
T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e 140 del T.U., nonche' art. 189
del T.U.F.) e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007) (1).

(1) Con riferimento agli agenti in attivita' finanziaria e ai
mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli
128-decies ss. e 144, comma 5-bis, del T.U. Fino al 31 dicembre
2013 la procedura prevista dalle presenti disposizioni si
applica anche alle violazioni in materia di trasparenza e
correttezza nei rapporti con la clientela commesse dai mediatori
creditizi o dagli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento
comunitari.

4. Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° febbraio 2013;
esse si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro
entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla
stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere
applicate le disposizioni previgenti.
A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
abrogate:
- Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229, e
successivi aggiornamenti (Istruzioni di vigilanza per le banche),
limitatamente al Titolo VIII, Capitolo 1;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003,
Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli
intermediari non bancari.

SEZIONE II PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
- accertamento delle violazioni;
- contestazione delle violazioni;
- presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione
personale;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di
archiviazione del procedimento;
- adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del
procedimento da parte del Direttorio;
- notifica e pubblicazione del provvedimento.

1.1 Accertamento delle violazioni

La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa
nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli
elementi necessari a valutare la sussistenza di un'irregolarita'
sanzionabile.
Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere
generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e
prevedibilita' della sanzione, la Banca d'Italia valuta la condotta
tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere
generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto.
La Banca d'Italia valuta la fattispecie anche alla luce degli
interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti degli
intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti
particolari.
Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano
stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da parte della
Guardia di Finanza, dell'UIF o di altre Autorita', la Banca d'Italia
esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della
sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario, ai
fini dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori
elementi.
L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto
del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria. Da
tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i
termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli
interessati.
L'accertamento delle violazioni e' condotto dalla Banca d'Italia
secondo un approccio unitario, inquadrando le potenziali
irregolarita' nell'ambito della complessiva azione di vigilanza e,
ove del caso, del processo di revisione e valutazione prudenziale per
gli intermediari sottoposti allo SREP (1).

(1) Cfr. Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III e
Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II.

Con specifico riguardo alle societa' capogruppo di gruppi bancari
inquadrati nelle prime due classi a piu' intensa supervisione in
ambito SREP, nel caso di verifiche - a distanza o ispettive - facenti
parte di un processo valutativo unitario, la Banca d'Italia, laddove
le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente puo'
valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte
le informazioni acquisite, al termine dell'ultima verifica prevista
nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione
del ciclo di valutazione annuale. In tal caso, la Banca d'Italia
comunica formalmente all'intermediario, alla fine della prima
verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente, a
conclusione degli accessi ispettivi o del ciclo di valutazione.
Nell'esame delle fattispecie relative alla trasparenza delle
condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti
di cui all'art. 144, commi 3 e 3-bis del T.U., ai fini dell'avvio
della procedura sanzionatoria, la rilevanza delle violazioni puo'
essere desunta:
- dall'idoneita' della condotta a esporre l'intermediario a
significativi rischi legali o reputazionali;
- dal carattere diffuso o sistematico delle violazioni in relazione
all'articolazione territoriale o all'operativita' dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni
dell'Autorita' di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo
adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa
in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.

1.2 Contestazione delle violazioni

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione
formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti
ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate (2). La
contestazione e' effettuata da parte del Servizio o della Filiale
competente della Banca d'Italia.

(2) Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. 231/2007 la Banca
d'Italia cura la contestazione agli interessati delle violazioni
delle disposizioni del medesimo decreto riscontrate
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza per le quali il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e' competente per
l'irrogazione della sanzione. La Banca d'Italia inoltra al
Ministero, per il seguito di competenza, gli atti relativi
all'accertamento della violazione nonche' le relative
contestazioni.

La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro 90 o 180
giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure avviate ai
sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F.. In entrambi
i casi, il termine e' di 360 giorni per i soggetti residenti
all'estero.
La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a
qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene:
- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di
vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la
violazione;
- la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione;
- la descrizione della violazione;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie;
- l'indicazione dell'unita' organizzativa presso la quale puo'
essere presa visione dei documenti istruttori;
- l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le
violazioni e dell'ente civilmente responsabile, a far pervenire al
Servizio Rapporti esterni e affari generali ("REA") della Banca
d'Italia (1), unita' organizzativa responsabile del procedimento,
eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni;

(1) Nel caso di violazioni delle disposizioni del d.lgs.
231/2007 per le quali il potere sanzionatorio e' attribuito al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, le controdeduzioni e
ogni ulteriore atto istruttorio vanno indirizzati a detto
Ministero.

- l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari delle
contestazioni di chiedere un'audizione personale nel termine di 30
giorni;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo.
La lettera di contestazione viene notificata secondo le modalita'
previste dall'ordinamento. In base all'art. 14 della l. 689/1981, la
notificazione puo' essere effettuata, con le forme previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione (2).

(2) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. 689/1981, per i
soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o
il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non
e' obbligatoria.

Di norma, la notifica della contestazione viene effettuata a mani
degli interessati nel corso di una riunione presso l'intermediario
interessato o presso la Filiale competente della Banca d'Italia. La
contestazione alle persone fisiche e agli esponenti non piu' in
carica puo' avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle
disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica
certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle
comunicazioni con la Banca d'Italia.
Le banche, le societa', gli enti o i soggetti interessati
forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca
d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e
al codice fiscale dei possibili destinatari delle contestazioni,
verificandone esattezza e completezza, indicando altresi' le
domiciliazioni, le deleghe degli interessati e il relativo indirizzo
di PEC; comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni
fornite.
La sanzione pecuniaria, quando indirizzata alle persone fisiche, ha
carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145 del T.U. e
dell'art. 195 del T.U.F., le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del
pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di
regresso verso i responsabili. La Banca d'Italia procede, pertanto,
alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante
dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.3 Presentazione delle controdeduzioni

I destinatari del procedimento sanzionatorio e le banche, le
societa' o gli enti di appartenenza esercitano il diritto di difesa
attraverso la partecipazione al procedimento. Essi pertanto hanno la
facolta' di presentare, in ordine agli addebiti contestati, deduzioni
scritte e documenti, che la Banca d'Italia valuta con riguardo
all'oggetto del procedimento.
Il termine di 30 giorni per la presentazione dei documenti
difensivi (deduzioni scritte e documenti) - che vanno trasmessi al
Servizio REA, responsabile del procedimento sanzionatorio,
preferibilmente tramite PEC all'indirizzo ti.ailatidacnab.cep|aer#ti.ailatidacnab.cep|aer -
decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Gli
intermediari che si sono dotati di un indirizzo di PEC inviano ogni
documento difensivo esclusivamente tramite PEC. Le controdeduzioni
vanno trasmesse inoltre in copia all'Unita' (Servizio o Filiale)
competente per la vigilanza sull'intermediario e, nel caso di
procedure sanzionatorie amministrative avviate in relazione a
violazioni riscontrate in sede ispettiva, anche al Servizio
Ispettorato Vigilanza.
I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza
debitamente motivata e firmata dagli stessi, una breve proroga. La
proroga, di norma non superiore a 30 giorni, puo' essere concessa,
secondo criteri di proporzionalita', anche in relazione alle
caratteristiche operativo-dimensionali dell'intermediario e alla
complessita' degli addebiti.
La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il
seguito della procedura sanzionatoria.
Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero
essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il
legale rappresentante della banca, della societa' o dell'ente) o da
alcuni di essi.
Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo,
preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative
alla procedura sanzionatoria.
In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi
va trasmesso anche su supporto informatico fisico (ad es. CD, DVD
etc.) munito di attestazione di conformita' all'originale (cfr.
allegato A).
Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attivita'
difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale
collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale
ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita'
dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte,
anche al fine di favorire la migliore comprensione delle
argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale,
rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50
pagine, devono concludersi con una sintesi delle principali
argomentazioni difensive presentate.
La documentazione eventualmente allegata deve essere pertinente ai
fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. In via
generale, non e' necessaria la produzione di documentazione
aziendale, specialmente se gia' nota all'Autorita' di Vigilanza
ovvero antecedente la data di conclusione degli accertamenti
ispettivi. Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati
da un elenco, evitando la produzione di documentazione
sovrabbondante, disordinata o inconferente.
Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle
contestazioni possono chiedere, con specifica istanza indirizzata al
Servizio REA, un'audizione personale (1). Le audizioni, che hanno
carattere strettamente personale e non possono quindi svolgersi per
delega, di norma hanno luogo nei 30 giorni successivi presso le
Filiali della Banca d'Italia con compiti di vigilanza. Nel caso in
cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle
controdeduzioni, non e' possibile produrre in tale sede materiale
integrativo delle controdeduzioni. Delle audizioni personali viene
redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve
essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente
tramite PEC, al Servizio REA e alla Filiale indicata per lo
svolgimento dell'audizione.

(1) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento
dell'audizione, la richiesta deve essere presentata con atto
distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della
procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a
supporto, richieste di proroga, ecc.).

1.4 Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni

La sospensione del procedimento e' disciplinata dall'art. 8 del
provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.
Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione
del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso di
ulteriori accertamenti siano riscontrati fatti nuovi che
costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate
nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia puo'
integrare le contestazioni gia' formulate nei confronti dei soggetti
responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di
conclusione del procedimento. Con riferimento alle contestazioni
integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e
hanno facolta' di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di
audizione nei tempi e con le modalita' previste dal paragrafo 1.3.

1.5 Istruttoria del Servizio REA e proposta al Direttorio

Il Servizio REA e' l'unita' responsabile dei procedimenti
sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti
disposizioni; in tale qualita' cura la tenuta di tutti gli atti e
documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.
In particolare, verifica che sia correttamente instaurato il
contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia
salvaguardata la possibilita' degli stessi di partecipare al
procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati - nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' ed economicita'
dell'azione amministrativa - l'accesso agli atti del procedimento,
con le modalita' e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e dal
Regolamento della Banca d'Italia recante la disciplina delle
modalita' dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi concernenti l'attivita' di vigilanza in materia
bancaria e finanziaria (cfr. par. 2).
Il Servizio REA procede quindi all'analisi di tutti gli elementi
istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio; in
particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei
documenti di parte, nonche' del complesso delle informazioni
raccolte, effettua una ponderata valutazione degli addebiti
contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilita'
personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.
L'accentramento della fase istruttoria e' preordinato ad assicurare
omogeneita' di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto
della parita' di trattamento.
Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata
per il Direttorio.
Nei casi di particolare complessita', di novita' delle questioni
emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del Direttore
Centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio REA
trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'Esame
delle Irregolarita', che formula un parere vincolante ai fini della
successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio REA.
Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e
la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, acquisito il
parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o
impedimento, dell'Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato con
il quale viene disposta l'applicazione della sanzione o
l'archiviazione. Ove del caso, il Direttorio puo' richiedere
supplementi d'istruttoria.
L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' adottato
dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del
soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.
Il termine si considera unico per tutti i destinatari delle
contestazioni relative a uno stesso intermediario, anche a
prescindere dal concorso nella medesima violazione.
Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' per la
Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni,
provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati,
anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al
principio di sana e prudente gestione, nonche' lettere di richiamo.
Nell'ambito dell'istruttoria la Banca d'Italia esamina le
argomentazioni difensive presentate e il complesso degli altri
elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi sia
stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della
violazione da parte dell'interessato. Qualora riscontri che i fatti
oggetto di contestazione risultino giustificati o che gli interventi
posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle carenze
rilevate, la Banca d'Italia ne tiene conto ai fini della conclusione
del procedimento con provvedimento di archiviazione (1).
L'archiviazione del procedimento viene comunicata si soggetti
interessati.

(1) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce
l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione relativa alla
sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in
caso di decesso del soggetto interessato.

1.6 Irrogazione della sanzione

L'importo della sanzione, stabilito entro i limiti previsti dalla
legge, viene fissato avendo riguardo ai criteri definiti dalla l.
689/1981. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della
violazione, la gravita' della violazione viene valutata tenendo
conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
- la durata della violazione;
- le dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza;
- i riflessi, anche potenziali, della violazione sulla situazione
tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo di
appartenenza nonche' l'eventuale assunzione nei confronti degli
intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di misure
inibitorie ovvero di provvedimenti specifici, straordinari,
ingiuntivi o di crisi;
- l'attendibilita' della rappresentazione della situazione
aziendale fornita all'Autorita' di Vigilanza;
- le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa
la violazione di diverse disposizioni o piu' violazioni della
medesima disposizione;
- i casi di reiterazione della violazione;
- i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori
di interessi qualificati o sui mercati.
Nella determinazione della sanzione la Banca d'Italia tiene anche
conto:
- dell'attivita' svolta dai soggetti sottoposti alla procedura
sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze
dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorita' di Vigilanza;
- del grado di responsabilita' personale dei soggetti sottoposti
alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi
disponibili (ad es.: effettivo assetto dei poteri, condotte
concretamente tenute, durata dell'incarico).

1.7 Notifica e pubblicazione del provvedimento

La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli
interessati e agli intermediari, societa' o enti solidalmente
responsabili.
Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato per estratto nel
Bollettino di Vigilanza con indicazione delle violazioni accertate,
delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati e delle sanzioni
rispettivamente applicate.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art.
144, commi 3, 3-bis e 4 del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30
giorni dalla data della notificazione, a cura e spese
dell'intermediario, della societa' o dell'ente ai quali appartengono
i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta
pubblicazione e' data immediata comunicazione alla Banca d'Italia,
inviando copia, anche elettronica, delle pagine dei quotidiani sui
quali e' stata effettuata.
Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del
T.U.F., la Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione
e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.

2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono
accedere ai documenti del procedimento nella parte in cui li
riguardano, in base alle disposizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il diritto di accesso e' riconosciuto, con le limitazioni e le
esclusioni previste in base alla l. 241/1990 e avuta anche presente
la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali e alla
riservatezza dei terzi, ai titolari di interessi diretti, concreti e
attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso. Ai sensi
dell'art. 25 della l. 241/1990, le richieste di accesso devono essere
motivate, al fine di consentire in particolare di verificare la
sussistenza dei predetti interessi.
L'esercizio del diritto di accesso e' disciplinato dal regolamento
della Banca d'Italia adottato con provvedimento dell'11 dicembre
2007. Le istanze di accesso devono essere presentate, con le
modalita' stabilite dal citato regolamento e preferibilmente tramite
PEC, al Servizio REA, responsabile del procedimento.
Al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse
devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto
presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni,
documentazione a supporto, richieste di audizione, ecc.); devono
inoltre essere formulate mediante l'apposito modulo, disponibile
presso le Strutture o nel sito internet della Banca d'Italia, o
comunque recare nell'oggetto la dicitura "Procedimento sanzionatorio
a carico di … - Istanza di accesso a documenti amministrativi".

3. Pagamento della sanzione

Il pagamento e' effettuato entro il termine di 30 giorni (cfr. art.
18, comma 4, l. 689/1981) dalla notifica del provvedimento.
I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento
effettuato alla banca, alla societa' o all'ente di appartenenza,
nonche' alla Banca d'Italia attraverso la trasmissione del modello
F23.
Le banche, le societa' o gli enti, ai quali appartengono le persone
fisiche responsabili delle violazioni, rispondono in solido del
pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' a carico dei
responsabili e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso.
Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l.
689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.
Il mancato pagamento della sanzione nei termini determina
l'applicazione degli interessi a norma di legge.

4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi di
legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della
sanzione.
La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio e nel corso di esso,
presenta le memorie e produce gli atti e documenti a difesa della
legittimita' del provvedimento sanzionatorio.

5. Informativa

Annualmente la Banca d'Italia pubblica un'analisi delle tipologie
dei provvedimenti emanati, finalizzata a rendere ulteriormente
consapevoli gli intermediari delle violazioni ritenute meritevoli di
sanzione.

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico - omesso

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License