Certificazione sanitaria

Certificazione sanitaria di scorta degli animali

Il trasporto di animali vivi delle categorie di equini, suini, ovini, caprini, bovini, bufalini ed animali da cortile deve essere sempre accompagnato da una dichiarazione di provenienza (Allegato 7) che deve essere rilasciata dallo speditore. Il trasportatore ha l’obbligo di esigerla prima di iniziare il trasporto. In essa sono contenuti i dati di provenienza e destinazione del carico, numero dei capi e contrassegni di identificazione, attestazioni sanitarie ecc.
Le attestazioni sanitarie sono compilate a cura del veterinario ASP in caso di trasporto di animali provenienti da allevamenti con patologie infettive di natura epizootica, attestando la loro idoneità al trasporto, o nel caso di trasporto di suini; in entrambi i casi è obbligatoria e valida 15 gg. Tutta la documentazione deve essere compilata per tutti i trasporti per vita e per morte degli animali; fanno eccezione i trasporti di conigli, volatili da cortile, selvaggina d’allevamento e ratiti (struzzi), per i quali in caso di destinazione al macello devono essere accompagnati da apposito documento di accompagnamento al macello (Allegato 8) ed attestazione sanitaria (Allegato 9).

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