Cessione fabbricati

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L’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 è uno strumento per la individuazione dei «covi» di terroristi e della criminalità.
La norma stabilisce che «chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che deve essere richiesto all’interessato».

Immobili soggetti a denuncia

Un covo può essere organizzato in qualunque immobile, quindi deve essere denunciata la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

Termine per la comunicazione

Per consentire la verifica da parte delle forze di polizia, le comunicazioni debbono essere tempestive, e quindi avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali; si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.

Obblighi del cedente

Deve effettuare la comunicazione:
– chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata;
– cede ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso.

L’incombenza spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.

• Soggetti esonerati dalla comunicazione

Nel caso di locazione da parte di privato locatore, l'art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto che la registrazione del contratto "assorba" l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 12 del D.L.59/1978. Attenzione: l'obbligo di comunicazione non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuata nell'esercizio di attività di impresa, o di arti e professioni.

Se si tratta di trasferimento di immobili o di diritti immobiliari la registrazione dei contratti assorbe sempre l'obbligo previsto dall'articolo 12 (art. 5, comma 5 del D. L. 13 maggio 2011, n. 70) (vedi circolare Ministero interno riportata in calce)

Sono esonerati dall’obbligo, gli esercenti di attività subordinate a licenza di polizia, per cui sussiste già l’obbligo della notifica all’autorità locale di P.S. (alberghi, pensioni ecc.).
Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

La denuncia è necessaria quando il fabbricato (anche una sola stanza), esce dalla sfera di vigilanza del cedente, in modo da poter essere eventualmente adibito a «covo» a sua insaputa.
Se viceversa il locale in cui è alloggiata la persona ospitata rimane sempre nell’ambito del controllo dell’ospitante, la denuncia non è richiesta.

Infine è evidente che non debbano essere comunicati i casi di semplice ospitalità nel proprio alloggio, anche se di durata superiore ad un mese.

Modalità della comunicazione

La comunicazione deve avvenire mediante apposito modulo redatto in due copie:
– una per gli atti d’ufficio, che comprende anche il tagliando/ricevuta da rilasciare all’interessato;
– l’altra da trasmettere alla questura per gli ulteriori adempimenti.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
• Obblighi del cessionario

Per poter ricevere un immobile in proprietà o godimento esclusivo, il cessionario deve essere in grado di esibire al cedente, un documento di identità per la compilazione del modulo.
La legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l’esame del documento: non sono ammesse altre modalità, neppure la eventuale conoscenza personale.

Sanzioni

La violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 1.549; l’autorità competente ad applicarla è il sindaco ed i proventi sono devoluti al comune.
La procedura è quella stabilita dalla legge 689/81: il trasgressore, entro 60 giorni dalla notifica, può effettuare il pagamento in misura ridotta di euro 206 (doppio del minimo) alla tesoreria comunale. Se non si avvale di questa facoltà, l’organo accertatore (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) invia il rapporto al sindaco che infligge la sanzione..


Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale

N. 557/LEG/010.418.6………………………………………. Roma, 31/5/2011

Oggetto Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, nr. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, nr. 191. Problematiche applicative.

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosidetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Più recentemente, l'articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.(1)

Premesso che sono in corso iniziative volte definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche i fini dell'acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati (1) - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del decreto-legge numero 59 del 1978, convertito dalla legge numero 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.

Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci della rispettiva provincia.

Il direttore dell'ufficio
per l'amministrazione generale

(1) Per il ministero dell'interno la lingua italiana è un optional. Anzichè contratti di vendita di immobili registrati si deve intendere: contratti registrati relativi alla vendita di immobili. Non sono gli immobili ad essere registrati, ma i contratti. Poichè gli immobili registrati non esistono, al riguardo alcune pubblicazioni hanno erroneamente trascritto "contratti di vendita di mobili registrati"

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