Circoli privati

I CIRCOLI PRIVATI:

L’art. 18 della Costituzione Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza necessità di alcuna autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale.
E’ necessario, per costituire un circolo privato, l’insieme di alcune persone nonché l’atto costitutivo e lo statuto.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, acquistano la “ personalità giuridica” mediante il riconoscimento ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile. Ad alcuni Enti nazionali a finalità assistenziali, il Ministero dell’interno attribuisce con proprio decreto un ulteriore riconoscimento, al quale la legge fa conseguire effetti particolari.
In sostanza, lo Stato vuole favorire uno specifico tipo di associazione assistenziale. La più importante agevolazione accordata ai circoli privati degli enti nazionali con riconosciute finalità assistenziali, consiste nella possibilità di ottenere la licenza di somministrazione di bevande alcooliche in deroga allo specifico piano commerciale ( dal piano comunale sono esclusi gli spacci dei circoli privati associati ad Enti a carattere nazionale, con riconosciute finalità assistenziali).
Tra i più noti Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno, ricordiamo l’Endas, l’Acli, l’Arci ecc. Per ottenere l’autorizzazione in deroga ai limiti numerici previsti dal piano comunale, il circolo deve dimostrare di essere affiliato ad uno degli enti anzidetti, esibendo una dichiarazione della presidenza nazionale dell’Ente, attestante sia l’affiliazione sia l’iscrizione a questo di un numero di soci non inferiore a cento.

Il numero potrà essere inferiore a 100 unità solo nel caso di limitata popolazione della località in cui sorge il circolo che non consente il raggiungimento del numero minimo, ma sempre su valutazione favorevole dell’ente nazionale.

LA LICENZA:

Se l’attività del circolo consiste nelle mere riunioni degli associati per il raggiungimento delle specifiche finalità statutarie, non necessitano autorizzazioni di alcun genere. Se invece gli associati intendono usufruire di un servizio per la “somministrazione di alimenti e bevande”, è necessaria una licenza ai sensi della legge 287/91, rilasciata dal Sindaco del comune.
I locali dei circoli in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono assolutamente avere accesso diretto dalla pubblica via ( strade, piazze o altri luoghi pubblici).
All’esterno del locale non possono essere poste insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l’attività di somministrazione esercitata all’interno e riservata ai soli soci
Se vengono somministrati alimenti occorre aver in precedenza ottenuto l’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della legge 30.04.1962 nr.283, limitatamente ai locali in cui si somministrano gli alimenti stessi.
La licenza rilasciata per la somministrazione di bevande alcooliche sia al circolo privato generico e sia a quello affiliato all’Ente nazionale con finalità assistenziali, può essere soggetta, da parte del sindaco, a prescrizioni che potranno essere riportate sulla licenza tra cui l’orario dello spaccio, il rilascio dell’autorizzazione in deroga al piano comunale, l’obbligo di esporre il listino prezzi e le licenze, il divieto di esporre insegne indicative o pubblicitarie di prodotti di somministrazione, divieto di accesso allo spaccio dalla pubblica via ecc..
Nel caso di cessazione di affiliazione all’Ente riconosciuto, il comune, venendo meno i presupposti che ne hanno determinato il rilascio, provvederà alla revoca della licenza amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande.

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA:

Il problema relativo all’orario di chiusura riguarda soltanto il locale in cui è collocato lo spaccio e, quindi, non gli altri locali del circolo per i quali non esistono limitazioni.

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