Codice etico per una polizia democratica

COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei ministri degli Stati membri sul Codice europeo di etica della Polizia 765a riunione del Comitato dei ministri, 19 settembre 2001

Definizione del campo di applicazione

.Questo codice si applica alle forze o ai servizi di Polizia pubblici tradizionali o altri organi autorizzati e/o controllati dai poteri pubblici il primo obiettivo dei quali consiste nell'assicurare il mantenimento dell'ordine nella società civile e che sono autorizzati dallo Stato all'impiego della forza e/o alcuni poteri speciali per raggiungere questo obiettivo.

Cap I. Obiettivi della Polizia.

Art.1. I principali scopi della Polizia consistono, in una società democratica retta dal principio della preminenza del diritto
- nell'assicurare il mantenimento della tranquillità pubblica, il rispetto della legge e l'ordine nella società
- nel proteggere e nel rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo quali sono consacrati specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- nel prevenire e nel combattere la criminalità
- nell'indagare sulla criminalità
- nel fornire assistenza e servizi alla popolazione.

Cap. II. Basi giuridiche della Polizia.

Art. 2. La Polizia è un organo pubblico che deve essere disciplinato dalla legge.

Art. 3. Le operazioni di Polizia devono sempre essere condotte conformemente al diritto interno e alle norme internazionali accettate dagli Stati.

Art. 4. La legislazione che regola la Polizia deve essere conoscibile dai cittadini e sufficientemente chiara e precisa. All'occorrenza deve essere completata da regolamenti ugualmente chiari e conoscibili dai cittadini.

Art. 5. Il personale di Polizia è sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni. Le eccezioni a questo principio non possono giustificarsi altro che per assicurare il buono svolgimento dell'attività della Polizia in una società democratica.

Cap. III. La Polizia e il sistema di giustizia penale.

Art. 6. Una netta distinzione deve essere stabilita tra il ruolo della Polizia e quello del sistema giudiziario, delle procure e del sistema penitenziario. La Polizia non deve avere alcun potere di controllo su questi organi.

Art. 7. La Polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. La Polizia, in particolare, non deve né sollevare obiezioni ai legittimi giudizi o decisioni giudiziarie né ostacolare la loro esecuzione.

Art. 8. La Polizia non deve, in linea di principio, esercitare funzioni giudiziarie. Ogni delega dei poteri giudiziari della Polizia deve essere limitata e prevista per legge. Deve essere sempre consentito contestare davanti a un organo giudiziario qualunque atto, decisione od omissione della Polizia relativo a diritti individuali.

Art. 9. È necessario assicurare una cooperazione funzionale e appropriata tra la Polizia e il Pubblico Ministero. Nei Paesi in cui la Polizia è collocata sotto l'autorità del Pubblico Ministero o dei magistrati istruttori essa deve ricevere delle istruzioni chiare quanto alle priorità che determinano la politica in materia di indagini criminali e allo svolgimento di queste ultime. La Polizia deve tenere i magistrati istruttori o il Pubblico Ministero informati circa le modalità con le quali le loro istruzioni sono attuate. In particolare, deve rendere conto regolarmente dell'evoluzione degli affari penali.

Art. 10. La Polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo di giustizia penale e, se occorre, contribuire ad assicurare un diritto effettivo all'accesso all'assistenza giuridica, in particolare nei casi di persone private della libertà.

Art. 11. La Polizia non deve sostituirsi al personale penitenziario salvo in casi di urgenza.

Cap. IV. Organizzazione delle strutture della Polizia.

a) In generale.

Art. 12. La Polizia deve essere organizzata in modo che i suoi componenti possano godere del rispetto della popolazione in quanto personale professionale incaricato di far applicare la legge e in quanto prestatori di un servizio.

Art. 13. I servizi di Polizia devono esercitare la loro funzione di polizia nella società civile sotto la responsabilità delle autorità civili.

Art. 14. La Polizia e il personale in uniforme devono normalmente essere facilmente riconoscibili.

Art. 15. Il servizio di polizia deve godere di un'indipendenza operativa sufficiente nei confronti degli altri organi dello Stato nel compimento dei compiti che sono affidati alla Polizia e dei quali questa deve essere pienamente responsabile.

Art. 16. Il personale di polizia deve essere, a tutti i livelli della gerarchia, personalmente responsabile dei propri atti, delle proprie omissioni e degli ordini dati ai subordinati.

Art. 17. L'organizzazione della Polizia deve comportare una catena di comando chiaramente definita. Deve essere possibile, in ogni caso, determinare il superiore responsabile in ultima analisi degli atti e delle omissioni di un componente del personale di polizia.

Art. 18. La Polizia deve essere organizzata in modo da promuovere buoni rapporti con la popolazione e all'occorrenza una cooperazione effettiva con gli altri organismi, le comunità locali, le organizzazioni non governative ed altre rappresentanze della popolazione compresi i gruppi etnici minoritari.

Art. 19. I servizi di Polizia devono essere pronti a fornire ai cittadini informazioni obiettive sulle loro attività senza peraltro svelare informazioni riservate, confidenziali. Devono essere elaborate linee direttrici professionali per regolamentare i rapporti con i media.

Art. 20. L'organizzazione dei servizi di Polizia deve comportare misure efficaci per garantire l'integrità del personale di Polizia e l'adeguatezza dei loro comportamenti rispetto all'esecuzione della loro missione, in particolare, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona consacrati specificamente dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Art. 21. Misure efficaci per lottare contro la corruzione devono essere poste in opera a tutti i livelli dei servizi della Polizia.

b) Qualificazioni, reclutamento e fidelizzazione del personale di Polizia.

Art. 22. Il personale di Polizia, quale che sia il suo livello di ingresso nella professione, deve essere reclutato sulla base della sua competenza e delle esperienze personali che devono essere adatte agli obiettivi della Polizia.

Art. 23. Il personale di Polizia deve essere in grado di dar prova di discernimento, di apertura mentale, di maturità, di senso della giustizia, di capacità di comunicazione e all'occorrenza di attitudine a dirigere e organizzare. Deve inoltre avere una buona comprensione dei problemi sociali, culturali e comunitari.

Art. 24. Le persone che sono state riconosciute colpevoli di infrazioni gravi non devono esercitare funzioni nella Polizia.

Art. 25. Le procedure di reclutamento devono basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori e il reclutamento deve intervenire dopo un indispensabile esame delle candidature. Conviene inoltre applicare una politica mirante a reclutare uomini e donne rappresentanti le diverse componenti della società, compresi gruppi etnici minoritari, essendo obiettivo ultimo che il personale di Polizia rifletta la società al servizio della quale si colloca.

c) Formazione del personale di Polizia.

Art. 26. La formazione del personale di Polizia deve basarsi sui principi fondamentali, che sono la democrazia, lo Stato di diritto, la protezione dei diritti dell'uomo, e deve essere concepita in funzione degli obiettivi della Polizia.

Art. 27. La formazione generale delle persone del personale di Polizia deve essere altresì aperta per quanto possibile verso la società.

Art. 28. La formazione generale iniziale dovrebbe preferibilmente essere seguita da periodi regolari di formazione continua e di formazione specializzata e all'occorrenza di formazione ai compiti dei quadri (compiti direttivi e gestionali).

Art. 29. Una formazione pratica relativa all'impiego della forza e ai suoi limiti in relazione ai principi stabiliti in materia di diritti dell'uomo e specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della corrispondente giurisprudenza deve essere integrata nella formazione della Polizia a tutti i livelli.

Art. 30. La formazione del personale di Polizia deve pienamente comprendere la necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.

d) I diritti del personale di Polizia.

Art. 31. Il personale di Polizia deve per regola generale beneficiare degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti non sono possibili altro che se necessari all'esercizio delle funzioni di Polizia in una società democratica conformemente alla legge e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 32. Il personale di Polizia deve godere, in quanto funzionari, di una gamma di diritti sociali ed economici estesa per quanto possibile: in particolare deve godere del diritto di associazione sindacale e del diritto di partecipare alle istanze rappresentative, del diritto di percepire una remunerazione adeguata, del diritto ad una copertura sociale e di misure specifiche di protezione della salute e della sicurezza, tenuto conto del carattere particolare dell'attività della Polizia.

Art. 33. Qualunque misura disciplinare presa nei confronti di un membro della Polizia deve essere sottoposta al controllo di un organo indipendente o di un tribunale.

Art. 34. L'autorità pubblica deve sostenere il personale di Polizia che venga criticato senza fondamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Cap. V. Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia.

a) Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia: Principi generali.

Art. 35. La Polizia e tutti gli interventi della Polizia devono rispettare il diritto di ciascuna persona alla vita.

Art. 36. La Polizia non può infliggere, incoraggiare o tollerare qualunque trattamento inumano o degradante in nessuna circostanza.

Art. 37. La Polizia non può ricorrere alla forza se non in caso di assoluta necessità e unicamente per conseguire un obiettivo legittimo.

Art. 38. La Polizia deve sistematicamente verificare la legalità delle operazioni che si propone di compiere.

Art. 39. Il personale di Polizia deve eseguire gli ordini regolarmente dati dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall'esecuzione di quelli manifestamente illegali e di fare rapporto, relativamente a tali casi, senza timore di nessuna sanzione.

Art. 40. La Polizia deve adempiere alle sue funzioni in maniera equa, ispirandosi in particolare ai principi di imparzialità e di non discriminazione.

Art. 41. La Polizia non deve attentare ai diritti di nessuno e deve rispettare la privacy, salvo il caso di assoluta necessità ed unicamente per realizzare un legittimo obiettivo.

Art. 42. La raccolta, l'archiviazione, l'utilizzazione dei dati personali da parte della Polizia devono essere conformi ai principi internazionali che regolano la protezione dei dati e in particolare essere limitati a ciò che è necessario alla realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

Art. 43. Nello svolgimento della sua missione la Polizia deve sempre tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di circolazione e il diritto al rispetto dei propri beni.

Art. 44. Il personale di Polizia deve agire con integrità e rispetto verso la popolazione, tenendo conto in modo del tutto speciale della situazione degli individui che fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili.

Art. 45. Il personale di Polizia in occasione dei suoi interventi deve normalmente essere in grado di dar conto della propria qualità di membro della Polizia e della propria identità professionale.

Art. 46. Il personale di Polizia deve opporsi a qualunque forma di corruzione nella Polizia. Deve informare i propri superiori e gli altri organi competenti di qualunque caso di corruzione nella Polizia.

b) Principi direttivi concernenti l'azione/l'intervento della Polizia.

Situazioni specifiche.

1. Inchieste di Polizia

Art. 47. Le inchieste di Polizia devono essere fondate quanto meno sul ragionevole sospetto che sia stata commessa o che stia per essere commessa una qualche infrazione.

Art. 48. La Polizia deve rispettare i principi secondo i quali chiunque è accusato di un delitto deve essere presunto innocente fino a che sia stato giudicato colpevole da un tribunale e deve beneficiare di alcuni diritti, in particolare quello di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa formulata a suo carico e di preparare la sua difesa, sia di persona, sia per mezzo di un avvocato di sua scelta.

Art. 49. Le indagini di Polizia devono essere obiettive ed eque. Devono tener conto dei bisogni specifici di persone, quali i fanciulli, gli adolescenti, le donne, i membri di minoranze, comprese quelle etniche, o le persone vulnerabili, ed adattarsi in relazione a queste specificità.

Art. 50. Converrà stabilire, tenendo conto dei principi enunciati dal precedente articolo 48, alcune linee direttive relative alla condotta durante gli interrogatori di Polizia. In particolare, è necessario assicurarsi che questi interrogatori si svolgano in modo equo e che pertanto gli interessati siano informati delle ragioni dell'interrogatorio e di altri fatti pertinenti. Il tenore del contenuto degli interrogatori di Polizia deve essere sistematicamente documentato.

Art. 51. La Polizia deve essere consapevole dei bisogni specifici dei testimoni e osservare talune regole per quanto riguarda la protezione e l'assistenza che possono essere assicurate ai testimoni durante l'indagine, in particolare allorché vi è il rischio di intimidazione.

Art. 52. La Polizia deve assicurare alle vittime della criminalità senza alcuna discriminazione il sostegno, l'assistenza e l'informazione delle quali esse hanno bisogno.

Art. 53. La Polizia deve fornire servizi di interpretariato necessari durante il corso della indagine di Polizia.

2. Arresto - Privazione della libertà per iniziativa della Polizia.

Art. 54. La privazione della libertà deve essere limitata per quanto possibile ed essere applicata tenendo conto della dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali di ogni persona detenuta. La collocazione in arresto provvisorio ("garde à vue") deve essere sistematicamente documentata in un registro.

Art. 55. La Polizia deve, per quanto è possibile in accordo con la legge nazionale, informare rapidamente ciascuna persona privata della libertà delle ragioni di questa privazione di libertà e di ogni accusa mossa a carico della medesima. E deve altresì informare, senza ritardo, ogni persona privata della libertà della procedura che è applicabile nel suo caso.

Art. 56. La Polizia deve garantire la sicurezza delle persone in arresto provvisorio ("garde à vue"), vegliare sul loro stato di salute e assicurare loro condizioni di igiene soddisfacenti ed un'alimentazione adeguata. Le celle di Polizia previste a questo fine devono essere di una misura ragionevole, disporre di un'illuminazione, di una ventilazione adatta ed essere equipaggiate in modo da permettere il riposo.

Art. 57. Le persone private della libertà dalla Polizia devono avere il diritto di notificare la loro detenzione ad una terza persona, di accedere ad un avvocato e di essere esaminate da un medico conformemente alla loro scelta per quanto possibile.

Art. 58. La Polizia deve per quanto possibile separare le persone private della loro libertà presunte colpevoli di un'infrazione penale da quelle private della libertà per altre ragioni. Deve normalmente separare gli uomini dalle donne e le persone maggiorenni dalle persone minorenni private della libertà.

Cap. VI. Responsabilità e controllo della Polizia.

Art. 59. La Polizia deve essere responsabile davanti allo Stato, i cittadini e i loro rappresentanti. Deve essere oggetto di un controllo esterno efficace.

Art. 60. Il controllo della Polizia da parte dello Stato deve essere ripartito tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 61. I poteri pubblici devono mettere in atto procedure effettive ed imparziali di ricorso nei confronti della Polizia.

Art. 62. È opportuno incoraggiare la messa in opera di meccanismi che favoriscono la responsabilità e che si fondino sulla comunicazione e la comprensione tra la popolazione e la Polizia.

Art. 63. Codici di deontologia della Polizia fondati sui principi enunciati nella presente raccomandazione devono essere elaborati negli Stati membri e supervisionati da organi appropriati.

Cap VII. Ricerca e cooperazione internazionale.

Art. 64. Gli Stati membri devono favorire e incoraggiare i lavori di ricerca sulla Polizia, sia che vengano effettuati dalla Polizia stessa o da istituzioni esterne.

Art. 65. È opportuno promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni di etica della Polizia e sugli aspetti della sua azione relativi ai diritti dell'uomo.

Art. 66. I modi per promuovere i principi enunciati nella presente raccomandazione e la loro attuazione devono formare oggetto di un esame attento da parte del Consiglio d'Europa.

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