Confisca obbligatoria di animali

Confisca obbligatoria (544 sexies c.p.).

Nel caso di condanna, o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quarter e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

L’art. 727 c.p., così come modificato della l. n. 473 del 1993, prevedeva la confisca obbligatoria degli animali maltrattati solo nelle ipotesi di maltrattamento aggravato contemplate al suo II comma, e cioè qualora il fatto fosse commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali le modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, ovvero qualora derivasse dal maltrattamento stesso la morte dell’animale.
L’istituto della confisca obbligatoria è oggi invece previsto dall’art. 544-sexies c.p., nel caso di condanna o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.c.p, e salvo che l’animale appartenga a persona estranea al reato, per tutti i delitti, aggravati o meno, contemplati al Titolo IX-bis c.p., con sola esclusione di quello previsto all’art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali).
L’esclusione medesima, dovuta alla ritenuta insensatezza di rendere obbligatoria l’apprensione di un animale ormai morto, esclude tuttavia, invero in modo poco opportuno, la possibilità di adottare il provvedimento ablatorio nei casi di condanna o patteggiamento per l’uccisione tentata. Sarà poi certamente possibile, prima della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., il sequestro preventivo dell’animale, poiché, in forza del II comma dell’art. 321 c.p.p., è sempre consentito al giudice disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.

Gli animali oggetto di sequestro (nel corso delle indagini preliminari) o di confisca (successivamente alla sentenza di condanna od all’applicazione di pena su richiesta delle parti), in forza del disposto del nuovo art. 19-quater disp. coord. e trans.c.p. – introdotto dall’art. 3 della l. 189 del 2004, saranno affidati alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta, e individuati con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell’interno.

L’art. 727 c.p., antecedente la riforma del 2004, disegnava, ai suoi commi III, IV e V, un complesso e variegato apparato di pene accessorie, prevedendo le stesse a volte in relazione a singole sottofattispecie in esso contemplate, altre in riferimento a fattispecie aggravate, od ancora laddove si verificassero alcune ipotesi di recidiva. A fronte della sua complessità, tuttavia, questo serraglio di pene accessorie vedeva vanificata nella sostanza la sua efficacia deterrente a causa dell’agevole oblabilità, ex art. 162 c.p., del reato contemplato dall’art. 727 c.p. (contravvenzione punita con la sola ammenda).

Tali pene, ad eccezione di quella della “pubblicazione della sentenza”, sono state riprese dal legislatore del 2004 e poste oggi in riferimento a tutti i delitti di cui al Titolo IX-bis c.p., con apparente ed esclusiva esclusione dell’art. 544-bis c.p. Oggi, dunque, esse non potranno più essere vanificate dal meccanismo estintivo dell’oblazione. L’art. 544-sexies c.p. prevede “la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali”, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti agli artt. 544-ter, 544-quarter e 544-quinquies, laddove esse siano pronunciate nei confronti di chi svolga le predette attività, e contempla, altresì, che sia disposta, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Il termine “sospensione” dovrà riferirsi qui non alle “attività”, bensì, più correttamente, alla licenza o ad altro analogo provvedimento amministrativo eventualmente necessario per svolgere le attività summenzionate.

La pena della “sospensione dall’esercizio di una professione” è stata infatti estrapolata dalla precedente contravvenzione di maltrattamento di animali (art. 727 c.p. ante riforma) ed è stata fatta aderire qui, distrattamente, ad ipotesi delittuose che, in quanto tali, secondo il disposto dell’art. 19 c.p., non prevedono tra le proprie pene accessorie quella della “sospensione”, bensì solo quella dell’“interdizione” da una professione.

Nonostante, poi, il disposto dell’art. 544-sexies c.p. non sia immediatamente intelligibile sul punto, pare debba ritenersi che, in ossequio al principio di legalità, le pene in esso contemplate debbano
riferirsi esclusivamente agli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. e non anche all’art. 544-bis c.p., che non viene espressamente menzionato. La soluzione legislativa adottata, invero, sembra alquanto irragionevole poiché non è dato capire per quale motivo le suddette pene possano accedere ad un delitto quale il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) e non anche a quello, più grave, d’uccisione dei medesimi (appunto previsto all’art. 544-bis c.p.).

In merito alla durata delle pene di cui si discute, occorre ricordare, poi, che mentre quella della “sospensione dall’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali” viene espressamente fissata dall’art. 544-sexies c.p. entro un intervallo temporale compreso tra “i tre mesi e i tre anni”, nulla viene detto dal medesimo articolo circa la durata dell’interdizione dalle attività medesime in caso di recidiva. La dottrina dominante è propensa a ritenere che soccorra, in questo caso, la previsione generale di cui all’art. 37 c.p., in base alla quale, quando la legge stabilisce che la condanna importi una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non sia espressamente determinata, quest’ultima debba avere una durata uguale a quella della pena principale inflitta, salvi i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Non mancano, tuttavia, voci che sottolineano come, in aderenza alle apparenti intenzioni del legislatore, la pena dell’interdizione dovrebbe più correttamente intendersi come perpetua348.

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