Cooperazione rafforzata

In base al principio della cooperazione rafforzata, gli stati membri che intendono perseguire determinate politiche comuni, possono accordarsi e procedre anche in assenza di una volontà comune, senza quindi coinvolgere gli altri stati dissenzienti.
Questa forma di cooperazione permette ad un numero limitato di Stati membri, di progredire sulla via dell'approfondimento della costruzione europea nel rispetto del contesto istituzionale unico dell'Unione.
Gli accordi di Schengen, i quali hanno consentito agli Stati membri interessati di progredire al di fuori del contesto istituzionale dell'Unione europea, costituiscono un primo esempio di cooperazione rafforzata, recepita solo successivamente dall’Unione.
Il Trattato di Amsterdam ha istituzionalizzato la cooperazione rafforzata,che ora, secondo l'art. 43 TUE per essere instaurata, deve soddisfare diverse condizioni:

  1. avere come oggetto dei settori che non rientrino nella competenza esclusiva della Comunità;
  2. favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;
  3. rispettare i principi sanciti dai trattati e l'acquis comunitario;
  4. intervenire soltanto in ultima istanza;
  5. coinvolgere un numero minimo di Stati membri;
  6. consentire in qualsiasi momento la partecipazione di altri Stati membri.

Nel trattato UE, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, la cooperazione rafforzata persegue l'obiettivo di sviluppare lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. E' instaurata su richiesta degli Stati interessati, attraverso un voto a maggioranza qualificata del Consiglio, previo parere della Commissione e dopo che la domanda è stata trasmessa al Parlamento europeo.
Il Trattato di Nizza ha introdotto la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ad eccezione delle questioni militari e della politica di difesa.

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