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Guida pratica ai provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Adattamento e integrazione del prontuario edito a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine)
1 - INTRODUZIONE
Nelle manifestazioni sportive le violenze degli spettatori sono legate specialmente al calcio professionista, anche se non risparmiano il calcio amatoriale e diversi altri sport.
Si tratta di violenza di gruppi, che assume la forma di aggressioni o di vandalismi, da parte di hooligans, tifosi di un club che cercano sistematicamente lo scontro con i sostenitori dei club rivali.
Nel calcio contemporaneo ci si deve confrontare con una violenza permanente, e premeditata , per fronteggiare la quale, le forze di polizia dei vari paese sviluppano una stretta cooperazione .
I ripetuti episodi di violenza durante le manifestazioni sportive hanno assunto una dimensione europea. Sono avvenuti episodi drammatici come quello dello stadio di Heysel (Belgio) e contemporaneamente si è registrato un aumento del numero di tifosi (o supporter) che si spostano al seguito delle proprie squadre.
Le Istituzioni europee si sono quindi impegnate per coordinare la lotta al fenomeno dell’hooliganismo. Per avere un’idea della misura di questo impegno, basta scorrere la lunga lista di raccomandazioni, dichiarazioni e risoluzioni adottate dal Comitato permanente presso il Consiglio d’Europa
La base europea della collaborazione tra gli organi di polizia dei vari paesi, per contrastare la violenza negli stadi, è costituita da:
- convenzione europea di Strasburgo, del 19 agosto 1985 (c.d. Convenzione Heysel);
- risoluzione del Consiglio dell’Unione del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia;
- decisione del Consiglio dell’Unione Europea, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione delle partite di calcio internazionali.
Sulla base degli accordi internazionali, il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura introdotta con la l. 13 dicembre 1989 n. 401, per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.
Il Daspo è una misura di prevenzione atipica caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
Secondo la Cassazione - Sez.I. 21 febbraio 1996 - si tratta di una atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico, mentre lobbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia costituisce un accessorio strumentale rispetto al divieto, al fine di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento.
La scelta del Questore è espressione di un’ampia sfera di discrezionalità in merito alle condizioni, modi e mezzi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle competizioni sportive (Cons. Stato, Sent.. 02572/2011)
Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero e può essere inflitto dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Ue per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Il Daspo può essere applicato anche nei confronti di soggetti minorenni, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (in tal caso il divieto è notificato a coloro che esercitano la potestà dei genitori o la tutela).
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive è una misura amministrativa e non penale, anche se poggia nel 90% dei casi su un’informativa di reato all’ag da parte delle forze dell’ordine.
Sulla costituzionalità della norma, vedi C. Cost. 12 giugno 1996, n. 193
Può essere emesso:
a) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:
- reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. 18/4/1975, n. 110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere)
- reati di cui all’art. 5 della l. 22/5/1975, n. 152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);
- reati di cui all’art. 2, comma 2, del dl 26/4/1993, n. 122 convertito, con modificazioni, nella l. 25/6/1993, n. 205 (esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
- reati di cui all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e dell’art. 6 ter della l. 13/12/1989 n. 401 (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici).
b) nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.
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c) per la vendita abusiva di titoli di accesso effettuata nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o che assistono alla manifestazione medesima. La violazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ed il provvedimento può essere adottato anche nel caso di pagamento in misura ridotta.(D.L. 24 febbario 2003, n. 28, art. 1 sexies)
*
d) per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, qualora il trasgressore risulti già sanzionato per la medesima violazione commessa nella stagione sportiva in corso (art. 1 septies). Può essere adottato solo nel caso di reiterazione ed è perciò escluso in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione. (D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, art. 1septies)
L’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 assume a riferimento non il solo compimento di atti di violenza - ma anche ogni comportamento, esternato su un piano solo soggettivo, di induzione, incitamento, inneggiamento alla violenza stessa.
Si tratta di una precisa scelta del Legislatore che - ha inteso elevare la soglia di prevenzione, a salvaguardia dello svolgimento delle competizioni sportive in condizioni di sicurezza e senza nocumento per i partecipanti e gli spettatori. Ciò in quanto i luoghi in cui detti comportamenti sono presi in considerazione, sono caratterizzati da ampio concorso popolare, e dalla divulgazione sul piano mediatico dei comportamenti qualificati illeciti, con possibile induzione all’emulazione da parte di chi vi assiste o ne prende conoscenza .(Cons. Stato, Sent.. 02572/2011).
E’ legittima l’applicazione della misura DASPO , nel caso di esposizione di un grande striscione recante una immagine truculenta e raccapricciante: Nella specie si trattava dell’immagine di un esponente politico locale raffigurato nudo, a testa in giù, impalato con l’asta di una bandiera recante il colori nazionali.(Cons. Stato, Sent.. 02572/2011)
Importante! I tifosi che partecipano ad episodi di violenza, durante le manifestazioni sportive, devono essere identificati e denunciati all'autorità giudiziaria prima che venga applicato il Daspo, il divieto di assistere alle gare. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 2571 del 2 maggio 2011.
I giudici della sesta sezione affermano che per la fattispecie relativa alla partecipazione ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza (ipotesi riferita all’appellato), occorre che i prevenuti, prima dell’applicazione dell’inibitoria dell’accesso ai luoghi in cui si svolgano le manifestazioni sportive o ad essi contigui per la presenza di soggetti che partecipano o assistono a dette manifestazioni, siano identificati e previamente denunziati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato ascritte.
Se, pertanto, per l’applicazione della misura di prevenzione in argomento non occorre che sia pronunciata una condanna in sede penale per taluno dei reati elencati all’art. 1, comma primo, della legge n. 401 del 1989 o per comportamenti espressione di violenza o di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza nel contesto delle competizioni sportive, è tuttavia necessario che i fatti accertati, nel loro materiale accadimento e nella loro riconduzione a titolo di responsabilità ad un soggetto determinato, abbiano formato oggetto di una specifica denunzia alla autorità giudiziaria.
Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una semplice denuncia, come previsto dal decreto Amato, e non necessariamente dopo una condanna penale, ha comportato molti rilievi di incostituzionalità.
Tuttavia la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002 , inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere inflitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di assoluzione.
Il Daspo viene emesso dal questore o dal Giudice con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive). La sua durata può variare da uno a cinque anni, nel primo caso, o da due a otto anni, se emesso dal Giudice.
Il provvedimento può prevedere come prescrizione ulteriore l’obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificatamente indicate. Tale prescrizione, comportando una limitazione della libertà personale dell’interessato, è sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento stesso davanti al gip del luogo dove ha sede l’ufficio del questore che ha emesso il provvedimento.
2 - TIPOLOGIE DI DASPO
Emesso ad iniziativa del questore
Avviso dell’avvio del procedimento amministrativo.
Il Daspo è un provvedimento di un'autorità amministrativa e presuppone, pertanto, un apposito procedimento amministrativo che prevede l’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90 al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare memorie difensive al questore, nei successivi 15 giorni, , prima dell’emissione del provvedimento.
Sul punto, tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale non è univoco ed accade sovente che alcune ag non convalidino i provvedimenti emessi dal questore in quanto carenti di tale presupposto (l’avviso dell’avvio del procedimento), ritenuto da alcune autorità assolutamente necessario, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di necessità ed urgenza per la sicurezza.
Procedura di urgenza
Nei casi in cui il Daspo debba essere emesso in via di urgenza (che deve essere specificatamente motivata dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto e dall’esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), la procedura sopra indicata non viene effettuata ed il provvedimento di “diffida” viene emesso immediatamente dal questore senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo (l’interessato potrà promuovere le azioni previste per l’annullamento del provvedimento per la ritenuta assenza di urgenza nell’emissione del Daspo e per difetto quindi di procedura ex art. 241/90).
Emissione del provvedimento da parte del questore
Nei casi in cui ricorrano tutti i presupposti di legge e valutate le memorie presentate eventualmente dall’interessato, il questore emette il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
In merito alla individuazione del questore territorialmente competente all’emissione del provvedimento, non essendo prevista alcuna specifica indicazione normativa, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene, con orientamento univoco, che l’autorità di pubblica sicurezza competente sia quella del luogo ove si sono verificati gli episodi violenti, a prescindere dalla residenza del sottoposto alla misura.
Procedura di notifica del provvedimento
Il provvedimento di “diffida”, una volta emesso dal questore, per acquisire piena efficacia, dovrà obbligatoriamente essere notificato all’interessato (ossia portato a conoscenza e consegnato in copia al soggetto sottoposto a divieto) così come disposto dall’art. 9 reg. tulps.
Solamente a seguito dell’avvenuta notifica, il Daspo diventa efficace ed attivo comportando il divieto di accedere alle manifestazioni sportive specificatamente indicate nel provvedimento che, quindi, ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica.
Emesso a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 della l. 401/89 (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, l’ag può disporre nei confronti del condannato, come prescrizione aggiuntiva, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed eventualmente, l’obbligo di presentazione alla pg durante lo svolgimento delle competizioni specificatamente indicate, per un periodo da due a otto anni, prevedendo eventualmente anche la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1 bis, lettera a) del dl 26/4/1993, n. 122 (obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità).
Il capo della sentenza di condanna, non definitiva, che dispone il divieto di accesso aalle manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo.
Il giudice ha facoltà di disporre il Daspo anche in caso di patteggiamento, ove venga ritenuta la pericolosità del soggetto.
L'originario comma 7 prevedeva che "Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta"
Con la Legge Amato del 2007, il comma 7 fu modificato in modo radicale e assai confuso.
Mentre in precedenza il comma 7 concedeva al giudice della cognizione la discrezionalità in ordine all'applicazione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione, tanto che tale misura era stata considerata dalla giurisprudenza come di prevenzione (con connesso obbligo di motivazione per il giudicante), ora invece il giudice, in caso di condanna, deve per forza disporre la misura interdittiva e quella limitativa della libertà personale.
La modifica sembra far rientrare le prescrizioni tra le pene accessorie, visto che l'automaticità delle stesse divengono un vero e proprio effetto penale della condanna.
Il problema sorge nella parte esecutiva: l'ultimo capoverso del comma 7 stabilisce che il capo della sentenza che dispone il divieto di accesso è immediatamente esecutivo. Nulla dice circa l'obbligo di presentazione (che, a differenza del divieto di accesso - che limita la libertà di circolazione - limita invece la libertà personale)
Conclusione: il condannato, da subito, non potrà accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ma non dovrà presentarsi alla P.G. fino a che la condanna non sarà definitiva,
Trattandosi di pena accessoria, sembra ravvisarsi un contrasto con la Costituzione, in quanto tutte le pene (comprese quelle accessorie) divengono esecutive con la definitività della sentenza.
3 - PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO
Per rendere ineccepibile il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive da possibili eccezioni dell’ag e di scongiurare o rendere inefficaci eventuali ricorsi promossi dall’interessato, é necessario che sia emesso sulla base di alcuni presupposti necessari, di cui alcuni previsti espressamente dalla legge, pena l’annullabilità del provvedimento stesso.
Tali presupposti necessari sono:
- identità certa del proposto (rilevata da valido documento di riconoscimento, interrogazione alla banca dati dell’anagrafe comunale, fotosegnalamento, verbale di dichiarazione sull’identità personale o elezione di domicilio - da unirsi alla proposta di emissione del Daspo);
- fatto-reato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero, per le fattispecie specificatamente indicate dalla legge, nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento delle stesse, sempre in relazione e nei luoghi in cui si svolgono le competizioni, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi (riferimento all’art. 6 della l. 401/89 nella informativa di reato);
- pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica del soggetto con riferimento all’accesso alle manifestazioni sportive o ai luoghi connessi alle stesse (che dovrà necessariamente essere ben motivata, soprattutto nel caso in cui sia prescritto anche l’obbligo di presentazione dell’interessato all’ufficio o comando di ps, che dovrà essere convalidato dal gip competente);
- informativa di reato completa di tutti gli allegati (annotazioni, verbale di arresto, perquisizione e sequestro, fotosegnalamento o copia del documento di identità, elezione di domicilio), incluso l’esito del processo per direttissima in caso di arresto;
- comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/90 (tranne nei casi di ritenuta necessità ed urgenza ai fini della tutela ed il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica che dovrà essere, però, adeguatamente motivata nel provvedimento;
- ricorrenza della situazione di necessità ed urgenza (anche questa adeguatamente motivata nel provvedimento) che giustifichi la decisione del questore di imporre a carico del soggetto sottoposto a Daspo anche la prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di ps (che poi sarà soggetta alla valutazione dell’ag in sede di convalida).
4 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per essere pienamente legittimo, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- indicazione dell’autorità che lo emette;
- generalità complete del soggetto sottoposto a Daspo (data e luogo di nascita, luogo di residenza);
- indicazione degli estremi della informativa di reato (data e autorità che ha provveduto alla redazione);
- indicazione generica dei fatti-reato commessi;
- collegamento dei fatti-reato con una manifestazione sportiva (data e luogo della stessa);
- indicazione delle fattispecie criminose e degli articoli del codice penale in riferimento;
- indicazione del regolamento di accesso ed uso dello stadio (in relazione ad eventuali violazioni dello stesso, art. 10 ter del dm 6/6/2005);
- indicazione degli estremi del procedimento penale iscritto nei confronti del soggetto presso la procura della Repubblica presso il tribunale;
- indicazione che l’accesso ai luoghi ove si svolgono o connessi alle manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, motivandone i presupposti;
- indicazione di eventuali ulteriori misure di prevenzione e procedimenti penali specifici a carico del soggetto;
- indicazione dell’avvenuto avviso dell’avvio del procedimento amministrativo, con specificazione della data della notifica;
- indicazione di eventuali memorie difensive presentate dall’interessato;
- indicazione dei motivi di necessità ed urgenza che giustificano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;
- specificazione delle competizioni sportive per le quali è vietato l’accesso (nazionali e/o internazionali, professionali e/o amichevoli, solo del proprio club, di tutti i club nazionali o della nazionale italiana); - specificazione dei luoghi (con indicazione di strade e piazze) ai quali il divieto di accesso è esteso, per lo stesso arco temporale (stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill, parcheggi auto, altri luoghi destinati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime);
- indicazione della durata del divieto di accesso, che deve essere adeguata alla gravità dei fatti e/o alla pericolosità del soggetto (la durata decorre dalla data della notifica del provvedimento);
- indicazione dei motivi di necessità ed urgenza che giustificano l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia (gravità dei fatti e pericolosità del soggetto);
- indicazione delle modalità di tempo e di luogo, nonché della durata, dell’eventuale prescrizione accessoria dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia (ufficio al quale presentarsi, giorni e orari di presentazione e manifestazioni per le quali è previevisto l’obbligo);
- indicazione che qualora l’interessato voglia recarsi fuori dalla provincia, l’obbligo potrà essere assolto, previa autorizzazione dell’autorità locale di ps (da richiedere mediante il competente commissariato di ps), anche in altro ufficio o comando di polizia, esibendo il provvedimento e la convalida del gip;
- indicazione che, per gravi e comprovate esigenze, comunicate tempestivamente per iscritto allo stesso ufficio o comando di ps, l’interessato potrà indicare il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale sia reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni per cui opera il Daspo, ai sensi dell’art. 6, comma 8 della l. 401/89;
- indicazione che l’esecuzione del provvedimento è demandata agli ufficiali ed agenti di ps, e che viene disposta la notifica con le modalità di cui all’art. 9 reg. tulps;
- indicazione che il provvedimento verrà comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale – Ufficio misure cautelari reali – competente, che chiederà, entro 48 ore dalla notifica, convalida al gip dello stesso tribunale, al quale l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni;
- indicazione che l’interessato può promuovere, avverso il provvedimento, ricorso al Tar competente entro 60 gg dalla notifica;
- indicazione che la violazione del provvedimento comporta la punizione ai sensi dell’art. 6 l. 401/89 e successive modifiche;
- indicazione che avverso la convalida del gip è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione nel termine di 60 gg dalla notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 l. 401/89 e successive modifiche;
- luogo e data del provvedimento;
- firma dell’autorità che emette il provvedimento.
5- PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE DEL PROVVEDIMENTO
Divieto di accesso alle competizioni sportive che si svolgono all'estero
(art. 6, comma 1, l. 401/1989)
Il Daspo può comportare il divieto di accesso di un soggetto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, ad alcune o a tutte le competizioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale (del proprio club, di tutti i club italiani, della nazionale italiana).
Dal 2005, con la legge n. 210 del 17/10/2005, il Daspo può disporre, altresì, il divieto di accedere anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero cui partecipi il proprio club, tutte le squadre italiane e/o la nazionale italiana.
Vengono pertanto interessati non solo i campionati nazionali, ma anche quelli internazionali, anche per tornei amichevoli.
Generalmente il Daspo non viene esteso ad incontri fuori dal continente europeo, ma è possibile prevederlo. Resta peraltro difficile immaginare come un'autorità straniera possa in ipotesi intervenire (e in qual modo) in base ad un provvedimento amministrativo italiano.
Corrispondentemente, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 12977/2009) ha stabilito che per i tifosi che, durante le manifestazioni sportive all'estero, si siano resi responsabili di condotte pericolose, non può essere applicata la misura della Daspo ovvero i Questori, per tali tifosi italiani, non possono vietare l'accesso agli stadi e ordinare di presentarsi la domenica al commissariato. In buona sostanza ha Corte ha chiarito che “la estensione alle manifestazioni sportive celebrate all'estero riguarda l'oggetto del divieto di accesso, ma non il presupposto di pericolosità sociale che giustifica quel divieto: con la conseguenza che se la pericolosità sociale si è verificata durante una manifestazione sportiva celebrata fuori dai confini nazionali, il questore italiano non ha né il potere di vietare l'accesso agli stadi, siano essi italiani o europei, né il connesso potere di imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani”.
La Corte ha quindi aggiunto che “sembra ormai consolidato l'orientamento secondo cui competente a stabilire il divieto è il questore del luogo in cui è stato commesso il fatto che il legislatore ha assunto come specifico sintomo della pericolosità sociale connessa alle manifestazioni sportive, e non già il questore del luogo di residenza o di domicilio del soggetto socialmente pericoloso”.
Divieto di accesso in luoghi specificatamente indicati
(art. 6, comma 1, l. 461/1989)
Il Daspo può comportare altresì il divieto di accesso del soggetto, nelle medesime condizioni di tempo, a luoghi specificatamente indicati, quali stazioni ferroviarie, scali aerei, caselli autostradali, autogrill e quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive.
Obbligo di presentazione alla polizia
(art. 6, comma 2, l. 461/1989 )
Il provvedimento di “diffida” può inoltre contenere una prescrizione ulteriore, che consiste nell’obbligo di comparire personalmente, tenuto conto dell’attività lavorativa espletata, una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificatamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui opera il divieto.
Nella generalità dei casi l’obbligo di presentazione viene stabilito come di seguito indicato:
* 20/30 minuti dopo l’inizio del primo tempo;
- 20/30 minuti dopo l’inizio del secondo tempo;
- 20/30 minuti dopo la fine dell’incontro (anche se lo stesso viene disputato all’estero).
La funzione di tali prescrizioni è quella di assicurare l’osservanza da parte dell’interessato del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, precludendo al soggetto sottoposto a Daspo la possibilità di presentarsi o avvicinarsi allo stadio o negli altri luoghi specificatamente indicati, durante lo svolgimento delle competizioni sportive per le quali è disposto il provvedimento.
Questa prescrizione non ha valenza amministrativa, come il divieto di accesso allo stadio, ma costituisce una limitazione della libertà personale e deve pertanto essere convalidata dal gip del luogo dove ha sede la questura che ha emesso il Daspo.
La procedura di convalida riguarda, pertanto, unicamente le prescrizioni attinenti l’obbligo di presentazione alla pg, e non anche il divieto di accesso allo stadio, che è provvedimento, come detto, di natura prettamente amministrativa, di competenza dell’autorità di ps.
L’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia è disposto come prescrizione ulteriore quando il questore ravvisi una particolare pericolosità del soggetto, che deve essere sufficientemente motivata, ai fini della convalida del gip; l’obbligo deve presupporre, altresì, una situazione di particolare necessità ed urgenza, anch’essa sufficientemente motivata, che ha indotto il questore all’emanazione della misura restrittiva della libertà personale di ragionevole durata (che diviene efficace solo con la convalida dell’ag).
La procedura di convalida ha dei tempi e termini assolutamente perentori, che devono essere necessariamente rispettati, pena l’annullabilità del provvedimento relativo all’obbligo di presentazione (pur rimanendo pienamente efficace la per la parte concernente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che ha natura prettamente amministrativa e non è soggetto a convalida del gip).
Procedura di convalida
Il Daspo, solamente qualora contenga la prescrizione accessoria dell’obbligo di presentazione alla pg, una volta notificato all’interessato, è immediatamente comunicato, ai fini della convalida, dall’ufficio che ha proceduto alla notifica, al procuratore della Repubblica presso il tribunale – Ufficio misure cautelari reali (presso il tribunale per i minorenni se l’interessato è minore di età) competente, con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il Daspo.
La procedura di convalida, come detto, ha termini e tempi assolutamente perentori, che devono essere necessariamente rispettati, pena l’annullabilità del provvedimento stesso.
In particolare, l’obbligo di presentazione alla pg, una volta notificata all’interessato, deve essere immediatamente trasmessa dall’ufficio di polizia che ha proceduto alla notifica alla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente (presso il tribunale dei minorenni se l’interessato è soggetto minore), ossia quella del luogo dove ha sede la questura che ha emesso il Daspo.
Il pm di turno, valutata la fondatezza dei presupposti di emissione del provvedimento che prevede l’obbligo di presentazione alla pg (di cui al comma 1 dell’art. 6 della l. 13/12/1989 n. 401 – come modificata) richiede con decreto motivato, entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, la convalida al gip, il quale a sua volta, nelle successive 48 ore, deve provvedervi, negando la convalida se non ravvisi la sussistenza dei presupposti del provvedimento.
Nel caso in cui il pm non ritenga di inoltrare la richiesta di convalida (o non lo faccia nei termini previsti ex lege), o nel caso in cui il gip non ritenga di procedere alla convalida (o non lo faccia nei termini previsti ex lege), il provvedimento perde la sua efficacia, senza alcun provvedimento del questore, ma solamente nella parte attinente l’obbligo di presentazione alla pg, rimanendo al contrario pienamente valido per quanto concerne il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che come detto, in quanto provvedimento amministrativo e non penale, non è soggetto a convalida del gip.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 4441 del 3/2/2006 ha chiarito come il mancato rispetto di ciascuno dei due termini (48 ore + 48 ore) comporta l’inefficacia del provvedimento. La perentorietà dei termini garantisce all’interessato il diritto di difesa, in quanto lo stesso prima del provvedimento di convalida può presentare memorie o deduzioni al gip.
In tema di procedura di convalida dell’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia, annesso al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il gip deve accertare la presenza di tutti i presupposti necessari all’emissione del provvedimento da parte del questore, non potendo tuttavia estendere la sua valutazione sul provvedimento amministrativo emesso dall’autorità di ps (il divieto di accesso alle competizioni sportive).
In materia di competenze del gip nella procedura di convalida la giurisprudenza non risulta costante.
Avverso l’ordinanza di convalida del gip è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della l. 13/12/1989, n. 401, modificato dalla l. n. 377/2001.
Il ricorso in Cassazione non sospende, tuttavia, l’esecuzione dell’ordinanza stessa (in caso in cui la Corte annulli il provvedimento con rinvio, l’interessato non è più soggetto all’obbligo di presentazione alla pg fino a che il gip non dovesse convalidare di nuovo il provvedimento che sia stato nel frattempo perfezionato).
Obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività
(art. 6, comma 7, l. 461/1989 così come modificata dal decreto Amato)
La sentenza emessa dall’ag può prevedere eventualmente, nei confronti del soggetto sottoposto a Daspo, anche la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1 bis, lettera a) del dl 26/4/1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla l.
25/6/1993, n. 205 (obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità).
6 - MANCATA CONVALIDA E ACCOGLIMENTO DEI RICORSI
Da uno studio operato sul fenomeno della mancata convalida dei Daspo da parte del gip si è avuto modo di constatare che le eccezioni solitamente ricorrenti, così come le ipotesi maggiormente frequenti nell’accoglimento dei ricorsi presentati dai soggetti interessati alle misure, vertono sostanzialmente sulle medesime circostanze di fatto e/o di diritto. È importante evidenziare, tuttavia, che l’ag non ha sempre espresso un indirizzo unitario nella valutazione di medesime situazioni, determinando conseguentemente orientamenti giurisprudenziali a volte difformi nelle varie realtà territoriali.
Si indicano, di seguito, le eccezioni che con maggiore frequenza sono state addotte dall’ag sia in sede di convalida che nella trattazione dei ricorsi.
Incompetenza territoriale dell'Autorità di ps che ha emesso il provvedimento
La sindacabilità, in sede di convalida, del provvedimento emesso dal questore sotto il profilo della competenza per territorio, è questione che ha registrato forti contrasti giurisprudenziali: un orientamento, infatti, esclude che in sede giurisdizionale possa essere valutata la competenza territoriale del questore, non essendo questa predeterminata dalla legge. A tale impostazione, si contrappone l’indirizzo maggioritario, secondo il quale rientra nei poteri del giudice della convalida verificare anche l’esistenza del presupposto della competenza territoriale dell’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
Proprio sulla base di tale ultimo orientamento si rto si riconosce massimamente che l’ag possa valutare la competenza dell’autorità che ha emesso il provvedimento accertando, sulla base degli atti, se i fatti-reato commessi dal soggetto sottoposto alla misura si siano verificati in luogo diverso rispetto a quello in cui ha sede l’ufficio del questore che ha emesso il divieto di accesso.
Come detto, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ormai consolidato l’orientamento secondo il quale l’autorità di ps competente alla emissione della misura interdittiva è quella del luogo di commissione del fatto-reato, a nulla rilevando la residenza del soggetto sottoposto al divieto di accesso (ciò vale anche se i fatti sono avvenuti durante il tragitto o trasporto di andata/ritorno per raggiungere l’impianto sportivo, sia prima che dopo la manifestazione).
In caso di rilevata incompetenza territoriale del questore che ha irrogato la misura interdittiva, il gip può non convalidare il provvedimento, che dovrà considerarsi privo di efficacia (analogo discorso può essere fatto nel caso in cui tale accertamento venga effettuato dall’ag in sede di ricorso incardinato dall’interessato avverso il provvedimento).
Mancata comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo
Sul punto la giurisprudenza sembra divergere: alcuni Tar ritengono che il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive abbia connaturata la natura cautelare ed urgente volta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la quale non è necessaria, quindi, una preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento, ai sensi della l. 241/90.
Al contrario, altri Tar ritengono che la procedura amministrativa tendente all’emanazione del Daspo debba seguire necessariamente le regole generali dei procedimenti amministrativi, al fine di garantire il diritto di difesa dell’interessato, al quale deve quindi essere sempre comunicato l’avviso di avvio della procedura, pena l’invalidità del provvedimento; salvo che non ricorrano specifici motivi di celerità ed urgenza, che dovranno quindi essere sufficientemente motivati, per giustificare la mancata comunicazione. Per ovviare a tale discordanza di indirizzi giurisprudenziali, si ritiene utile giustificare l’emissione del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive con motivi di necessità ed urgenza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, avendo cura di specificarli adeguatamente nella motivazione (gravità dei fatto, pericolosità del soggetto, circostanze di tempo e di luogo o qualsiasi altra circostanza di fatto, quale l’imminenza di incontri sportivi di particolare importanza); ciò servirà a giustificare la mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo e non incorrere sul punto nelle eccezioni dell’ag.
Difetto di motivazione del provvedimento
(mancanza, insufficienza o genericità della motivazione)
Il provvedimento del questore deve essere adeguatamente motivato in tutte le sue parti, soprattutto per quanto attiene ai presupposti necessari alla sua adozione: - sussistenza degli elementi indiziari in base ai quali il fatto-reato posto a fondamento del provvedimento viene collegato al soggetto (fumus di attribuibilità delle condotte addebitate); - fatto-reato riconducibile alle ipotesi previste dalla l. 401/89 e successive modifiche (riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla normativa, così come recentemente modificata); - pericolosità del soggetto concreta ed attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica (la pericolosità sociale dell’individuo deve essere desunta non solo dalle circostanze di tempo e di luogo inerenti ai fatti-eventi posti alla base della misura, nonché dalla condotta tenuta dall’interessato nella circostanza, ma anche da altri elementi oggettivi (precedenti penali e giudiziari, recenti denunce per gravi reati, tenore di vita, frequentazione con pregiudicati, eventuali procedimenti penali in corso, eccetera); - ragioni di necessità ed urgenza (le ragioni di necessità ed urgenza di un provvedimento devono sempre essere motivate sia per ovviare alle eccezioni sulla eventuale mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo ex lege 241/90, che per giustificare l’emissione da parte dell’autorità di ps dell’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia, in quanto atto restrittivo della libertà personale del soggetto – art. 13 della Costituzione).
Nel caso in cui i presupposti non siano compiutamente motivati o vengano delineati solo in maniera generica o contraddittoria, l’ag può ritenere il provvedimento viziato nella motivazione con conseguente diniego di convalida o accoglimento del ricorso promosso dall’interessato.
È necessario pertanto che il provvedimento del questore sia adeguatamente motivato con elementi di fatto specifici e dettagliati, relativamente a tutti i presupposti che ne giustificano l’emanazione.
Carenza o incompletezza della documentazione prodotta
Il provvedimento del questore deve sempre essere corredato da tutta la documentazione che ne ha giustificato l’emanazione e dalla quale possano evincersi chiaramente tutti i presupposti che giustificano l’emissione della misura (informativa di reato, annotazioni, verbale di arresto, perquisizione e sequestro, fotosegnalamento o documento di identità, elezione di domicilio, eccetera). Tale documentazione deve essere inviata, quindi, integralmente al procuratore della Repubblica competente, che a sua volta dovrà trasmetterla al gip congiuntamente alla richiesta di convalida del provvedimento, al fine di garantire una completa ed esaustiva valutazione di tutti i presupposti giustificativi della misura, ai fini della relativa convalida.
Violazione di legge per indeterminatezza
nella indicazione nel provvedimento delle competizioni sportive e dei luoghi per i quali viene disposto il divieto di accesso Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive deve indicare specificatamente ed esaustivamente tutte le competizioni per le quali vige la misura interdittiva. Dette competizioni dovranno pertanto essere dettagliatamente individuate, in modo da renderle conoscibili all’interessato (indicando con maggiori elementi possibili le competizioni vietate, nazionali e/o internazionali, professionali e/o amichevoli, solo di un club, di tutti i club e/o della nazionale italiana, solo sul territorio nazionale e/o anche all’estero).
È importante, pertanto, che il provvedimento del questore specifichi il più possibile le manifestazioni sportive per le quali è previsto il divieto, indicando con precisione tutte le informazioni atte alla loro identificazione.
Ciò risulta altrettanto necessario per i luoghi nei quali è vietato l’accesso, per i quali non è necessaria una elencazione tassativa, risultando sufficiente la loro identificazione inequivocabile da parte dell’interessato.
Decorrenza dei termini previsti per la convalida
I termini previsti ex lege sono assolutamente perentori ai fini della convalida del gip (48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato per la trasmissione della richiesta di convalida del pm al gip + 48 ore entro il quale il gip deve provvedere alla convalida).
La decorrenza di ciascuno dei due termini comporta la mancata convalida e quindi l’inefficacia del provvedimento, ma solamente nella parte attinente all’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia, senza pertanto comportare alcun effetto sul semplice provvedimento di divieto di accesso emesso dal questore.
Sul punto, l’ufficio di polizia procedente ha l’onere, dopo aver proceduto alla notifica del provvedimento del questore all’interessato, di trasmettere quanto più celermente possibile gli atti al pm in modo che quest’ultimo possa nei termini (entro le 48 previste ex lege) fare richiesta di convalida del provvedimento al gip.
Violazione del diritto di difesa
a) mancata comunicazione all’interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al gip preliminare competente per la convalida La giurisprudenza sul punto risulta assolutamente costante nel ritenere che la mancanza nel provvedimento o come previsto ex lege nella relata di notifica dell’avviso all’interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al gip, determini una violazione del diritto di difesa del medesimo, con conseguente nullità ex art. 178 lettera c) del cpp, sia del provvedimento del questore, che della successiva ordinanza di convalida.
È necessario quindi che l’avviso della facoltà del soggetto sottoposto alle misure di presentare memorie al gip sia specificato nel provvedimento del questore o nella relatalla relata di notifica dello stesso, come previsto ex lege.
b) insufficienza del termine per presentare memorie o deduzioni al gip L’ag o l’interessato in sede di ricorso potrà eccepire altresì la violazione del diritto di difesa anche qualora tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida sia intercorso un termine non ritenuto congruo per presentare le memorie al gip.
In realtà la legge non prevede quale sia il termine concesso all’interessato per produrre le sue deduzioni, giacché lo stesso non è specificato dalla normativa, risultando pertanto incerto. La Corte di Cassazione ritiene che venga rispettato il termine di difesa se il gip convalida il provvedimento almeno dopo 24 ore dalla notifica del Daspo all’interessato, ma in realtà l’indirizzo giurisprudenziale sul punto non risulta costante e nella maggior parte dei casi ravvisa un termine congruo quello delle 48 ore, coincidente con il termine entro il quale il pm è tenuto a richiedere la convalida del provvedimento al gip (a meno che l’interessato abbia la residenza in altra provincia rispetto a quella dell’autorità competente alla convalida, ciò comportando tempi certamente più lunghi per l’esecuzione della notifica).
La giurisprudenza ritiene pertanto che il giudizio sulla congruità del termine per presentare memorie al gip, debba essere valutato caso per caso dall’ag. Quando il giudice ritiene che sia stato leso il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura, l’ordinanza di convalida deve ritenersi nulla e l’eventuale ricorso dell’interessato deve essere accolto.
Sul punto, l’ufficio di polizia procedente ha solo l’onere, dopo aver proceduto alla notifica del provvedimento del questore all’interessato, di trasmettere quanto più celermente possibile gli atti al pm al fine della richiesta di convalida al gip, non potendo, tuttavia, intervenire affinché i tempi della convalida rispettino il diritto di difesa previsto a garanzia del soggetto interessato alle misure, che dovranno essere valutati, comunque, anche sulla base dei presupposti di urgenza giustificativi del provvedimento emesso dal questore.
Insussistenza della situazione di necessità ed urgenza ex art. 13 Cost
Avviene sovente che il gip non convalida il provvedimento nella parte in cui prevede l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione del soggetto sottoposto alla misura all’ufficio o comando di polizia, in quanto non ravvisa i requisiti di necessità ed urgenza che devono ricorrere quando l’autorità di ps disponga temporaneamente una limitazione della libertà personale in attesa del provvedimento di convalida dell’ag.
È necessario pertanto che quando il provvedimento disponga tale misura accessoria, venga adeguatamente motivata la sussistenza della situazione di urgenza posta a suo fondamento, per scongiurare qualsiasi eccezione dell’ag.
Peraltro, si veda anche C. Cost. sent. 512 del 2002.
Il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall’art. 13 della Costituzione, affinché l’autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale è pienamente vigente nell’ordinamento giuridico, rappresentando attualmente sia un presupposto dell’azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato dall’autorità giudiziaria. Come la Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento ad altre misure restrittive della libertà personale emanate da autorità di pubblica sicurezza (sentenza n. 64 del 1977), il fatto stesso che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative – come accade nel caso di specie – obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell’intervento", consentendo, conseguentemente al giudice della convalida di verificarne l’effettiva esistenza.
Il fatto che la legge, in ossequio all’art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il questore può imporre l’obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all’esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza.
La non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l’autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l’adozione dell’obbligo di comparizione (e ciò a maggior ragione in seguito alla modifica, introdotta dal d.l. n. 336 del 2001, convertito, con modificazioni in legge n. 377 del 2001, in base alla quale il provvedimento può arrivare ad una durata massima di tre anni).
Violazione di legge ed eccesso di potere
per mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione La durata della misura disposta dal questore deve essere correlata, (motivandola adeguatamente) alla gravità del fatto- reato, al tipo di condotta posta in essere dal soggetto, alla pericolosità dello stesso (anche sulla base di eventuale precedenti specifici), nonché ad altre eventuali circostanze di tempo e di luogo che possano influire sulla decisione relativa alla durata della misura interdittiva.
L’autorità giudiziaria (anche il pm che procede alla richiesta di convalida al gip) valuta le ragioni che hanno determinato nell’autorità di ps il convincimento dell’adeguatezza della misura, decidendo eventualmente anche sulla modifica del quantum della stessa ove ritenuta eccessiva, proprio sulla base del rispetto del principio di gradualità della sanzione.
Anche il pm quindi potrà discostarsi da quanto disposto dal questore, chiedendo al gip la convalida della misura per una durata inferiore rispetto a quella prevista dal provvedimento.
Si fa presente, tuttavia, che la valutazione dell’ag investe solo l’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia imposto al soggetto, in quanto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è assoggettato al controllo giurisdizionale dell’ag (quindi anche per quanto attiene alla congruità della sua durata).
Sul punto l’orientamento della giurisprudenza risulta sostanzialmente univoco: considerata la natura accessoria e strumentale dell’obbligo di presentazione rispetto al divieto di accesso, si potrebbe avere la tentazione di affermare che le due misure debbano necessariamente possedere la stessa durata. Tale conclusione, però, non appare corretta in quanto la misura dell’obbligo di comparizione è autonoma rispetto a quella del divieto, pur essendo funzionalmente a questo collegata. Nulla esclude, pertanto, che le due misure siano assoggettate a durata diversa. Anzi, questa conclusione è l’unica che consente di evitare illegittime interferenze riguardo all’efficacia dei due provvedimenti. La durata del divieto di accesso è rimessa alla scelta insindacabile dell’autorità amministrativa, sia pure nel rispetto del limite massimo previsto ex lege; al contrario, l’obbligo di comparizione è sottoposto al controllo giurisdizionale dell’ag, con il riconoscimento del potere del gip di determinarne e sindacarne la congruità della durata.
7 - RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
Qualora il provvedimento di diffida-divieto di accedere alle manifestazioni sportive – Daspo – sia stato comminato per carenza dei presupposti necessari alla sua emissione (incompetenza dell’organo che lo ha emesso, vizio di forma, difetto di motivazione o motivazione insufficiente, difetto dei presupposti previsti ex lege, violazione dell’iter procedimentale), ovvero nel caso in cui tale illegittimità investa solamente il connesso “obbligo di presentazione alla pg”, la legislazione vigente prevede che l’interessato possa avvalersisa avvalersi dei seguenti rimedi giuridici.
Rimedi contro il "provvedimento di diffida"
Ricorso gerarchico al prefetto
Può essere presentato, personalmente dall’interessato o tramite avvocato, entro 30 gg dalla notifica del Daspo.
Si sostanzia in un ricorso al superiore gerarchico (il prefetto) dell’organo/autorità che ha emesso il provvedimento amministrativo (il questore).
Il prefetto può annullare il provvedimento ove ritenuto illegittimamente emesso per carenza dei presupposti essenziali.
Ricorso giurisdizionale al Tar
Può essere presentato, unicamente tramite avvocato, entro 60 gg dalla notifica del Daspo, al Tar territorialmente competente (quello del luogo ove è stato emesso il provvedimento), sia per motivi di legittimità che di merito. Considerati i tempi ordinari di discussione dei ricorsi (anche alcuni anni), può essere presentata, congiuntamente allo stesso, una Istanza di sospensiva del provvedimento, che verrà discussa in tempi più brevi (circa un mese dalla presentazione del ricorso).
In sede di sospensiva il Tar, eccepita la carenza di legittimità, potrà annullare il provvedimento di “diffida”.
Qualora l’istanza di sospensiva venga respinta, l’interessato può decidere di proseguire il giudizio ordinario, al fine di ottenere la sentenza per la decisione del merito.
Ricorso straordinario al capo dello Stato
Può essere presentato, personalmente dall’interessato o tramite avvocato, in alternativa al ricorso al Tar, entro 120 gg dalla notifica del Daspo.
Offre una maggiore garanzia di imparzialità, in quanto richiede, tra l’altro, il parere del Consiglio di Stato, che è il massimo organo giurisdizionale amministrativo.
È “azionabile” solo per motivi di legittimità ed i tempi di decisione sono molto lunghi.
Istanza al questore
(ex art. 6 5 comma – l. 401/89 e successive modifiche)
Parallelamente ai rimedi sopra indicati, può essere presentata, personalmente dall’interessato o tramite avvocato, una istanza di revoca del provvedimento, per carenza dei presupposti alla sua emissione, allo stesso organo-autorità che ha emesso il provvedimento di diffida (il questore).
A seguito dell’istanza presentata dall’interessato, il questore, ove ravvisi la manifesta carenza di requisiti, potrà, in funzione di auto-tutela, revocare il provvedimento emesso.
Rimedi contro l'obbligo di presentazione alla polizia
Memoria al gip di turno che deve convalidare il provvedimento
Può essere presentata, sia personalmente dall’interessato che tramite avvocato, entro 96 ore dalla notifica del provvedimento, al gip di turno che deve convalidare il provvedimento. Il gip dovrà procedere alla convalida entro 48 ore dalla richiesta del pm che, a sua volta, dovrà richiedere la convalida al gip entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento. Tali termini soni termini sono assolutamente perentori.
La presentazione di memorie al gip garantisce all’interessato un migliore esercizio del diritto di difesa.
Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione
L’interessato può presentare ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la convalida da parte del gip dell’obbligo di presentazione alla pg, entro 60 gg dalla notifica del provvedimento di convalida stesso.
La giurisprudenza non è concorde sulla possibilità che il ricorso possa essere presentato personalmente dall’interessato, ritenendo in parte che sia necessaria la presentazione tramite avvocato, considerata la tecnicità della materia.
È un procedimento che si svolge in camera di consiglio e generalmente l’udienza di discussione del ricorso viene fissata a distanza di molti mesi dalla presentazione dello stesso. La Corte di Cassazione può confermare, revocare o modificare l’obbligo di presentazione alla pg.