IL MINISTRO DELL'INTERNO
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007
1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», indicato in
premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo:
«L'attestazione e' revocata, anche su richiesta del Questore della
provincia interessata, quando e' accertata la perdita dei requisiti
minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente
decreto.»;
b) all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), dopo il n. 5, e' inserito il
seguente:
"5-bis) segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e
messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione
sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario
dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida
definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi
dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
2) al comma 1, lettera c), dopo il n. 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis) segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e
messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione
sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario
dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida
definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi
dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con le condizioni e le modalita' di cui ai commi 2-ter e
2-quater, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori
servizi ausiliari dell'attivita' di polizia per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego
operativo di appartenenti alle forze di polizia:
a) controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche
attraverso controlli a campione manuali dell'abbigliamento e delle
cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo,
mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalita' di controllo
si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno
dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti,
proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica
incolumita';
b) attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1,
lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di
primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio,
quando tale modalita' di intervento si rende necessaria per evitare
indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalcamento
dei varchi d'ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o
situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute
delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione
alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la
massima collaborazione.»;
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dal
comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma
2-bis possono essere affidati agli steward nell'ambito delle linee
guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni
sportive, ai sensi dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88.
2-quater. I servizi di cui al comma 2-bis possono essere svolti
dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una
specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui
all'allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante
supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti
agli specifici servizi.
Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere affidati agli steward
che hanno superato un apposito aggiornamento professionale
organizzato dalle Societa' sportive d'intesa con la questura, con le
modalita' e i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni del
presente decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto,
l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula
osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni
del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 16, foglio n. 3