Decreto 30 Giugno 2011

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2011
Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione
dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico. (11A09675)

Decreta:
Art. 1 - Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010 e 17 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare»;
  • 2) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio»;
  • 3) l'alinea del comma 4 e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, e' subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole: «competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia dove e' istituito l'elenco nel quale e' iscritto l'addetto ai servizi di controllo»;

c) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attivita' individuate dall'art. 5. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonche' quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumita'.»;

d) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

  • a) sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo;
  • b) abbia iniziato il corso di formazione di cui all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa volta alla frequenza del medesimo corso»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  • «1-bis. Quando e' stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera g), notifica al gestore delle attivita' di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto.
  • 1-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attivita' di cui all'art. 1, possono continuare a svolgere tale attivita' fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

Roma, 30 giugno 2011

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