Decreto 6 Ottobre 2009

Ministero dell'Interno -

Decreto 6 ottobre 2009

Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Decreta:

Art. 1. - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo
1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
"Le Prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis , comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una Prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale , previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle Prefetture e Questure delle altre provincie in cui l'addetto deve operare
art. 252-bis , comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.” Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.”
L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
2. 2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. 3. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2. Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio.
4. 4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
5. 5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 2. Revisione biennale
1. Il Prefetto, competente per territorio, della provincia dove è istituito l'elenco nel quale è iscritto l'addetto ai servizi di controllo provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

**Art. 3. Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo **
Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Art. 4. Ambiti applicativi
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, recate “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività di intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività individuate all'art. 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità”

Art. 5. Impiego del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:
a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
c) controlli all'interno del locale:
c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, nè l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Art. 6. Divieto dell'uso delle armi
1. Nell'espletamento delle attività previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, nè oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

Art. 7. Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Art. 8. Norma transitoria
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2011, qualora entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo;
b) abbia iniziato il corso di formazione di cui all'articolo 3, ovvero venga documentata l'niziativa volta alla frequenza del medesimo corso
1-bis. Quando è stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il Prefetto qualora accerti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera g), notifica al gestore delle attività di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto.
1-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attività di cui all'articolo 1, possono continuare a svolgere tale attività fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773.
Roma, 6 ottobre 2009

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