Esplosivi

Ringraziamo il Dr. Simone Cecchini, Commissario del Corpo Forestale dello Stato, per averci consentito di attingere ad un suo lavoro, presentato alla Scuola Superiore di Polizia

1. Introduzione

Gli esplosivi vengono regolarmente impiegati in numerose attività  di ingegneria civile e mineraria, molte deller quali svolte in ambito rurale e montano, come ad esempio l'estrazione di marmo e calcare o la costruzione di gallerie.

2. Gli esplosivi

2.1. Definizioni di esplosivo e di esplosione

L'esplosivo é un materiale, o una miscela di materiali, capaci, sotto certe condizioni2, di decomporsi molto rapidamente dando luogo successivamente ad un'esplosione (Calarco G., 2012). Sotto il profilo giuridico gli esplosivi sono disciplinati da numerose norme, come il T.U.L.P.S. e relativo Regolamento, Codice Penale e legislazione speciale, tuttavia mai é dato di leggere una precisa definizione normativa di esplosivo (Russo I., 2003, pag. 164).

La potenza di un esplosivo dipende principalmente dalla velocità  di detonazione (velocità  alla quale si decompone), dalla quantità  dei gas sviluppati e dalla sua densità .

L'esplosione é un fenomeno chimico-fisico che in un tempo breve o brevissimo sviluppa notevoli quantità  di energia attraverso la produzione di gas a pressione e temperature elevatissime, con conseguenti effetti meccanici, ottici e acustici di rilevante intensità  (Berta G., 1996). Può essere innescata da una sorgente di calore, da uno shock, a seguito di un impatto, per attrito oppure da una combinazione delle sopracitate azioni esterne.

L'esplosione può essere suddivisa in due fasi, una prima fase caratterizzata dall'azione di un'onda esplosiva che agisce sui corpi come un forte "colpo di ariete " cioè una seconda fase nella quale l'azione distruttiva é generata principalmente dalla pressione dei gas (specialmente se confinati in uno spazio limitato)

2.2. Le mine per usi civili

Nell'ambito dei lavori civili e minerari, l'esplosivo é utilizzato principalmente per l'abbattimento di masse compatte di roccia. A tal fine si praticano nella matrice uno o più fori entro cui si fa brillare una certa quantità  di esplosivo. Nel linguaggio tecnico, le mine sono definite come insiemi di cartucce di esplosivo inserite in un foro realizzato nella roccia. L'esplosivo é completato dal detonatore e dalla miccia a lenta combustione (Calarco G., 2012).
Le mine sono suddivise in categorie, distinte in relazione al diametro ed alla lunghezza del foro4.

A seconda del diametro dei fori (e della loro lunghezza, che mantiene in genere con il diametro una certa proporzionalità ) le mine vengono ripartite in categorie: mine ordinarie hanno diametro piccolo (di solito 28 - 32 mm) e la lunghezza di qualche metro; mine cilindriche di diametro maggiore delle mine ordinarie e di lunghezza di almeno 6 m; vengono spesso dette semplicemente mine profonde; grandi mine sono capaci di abbattere una quantità  di roccia molto notevole.

2.3. Classificazioni degli esplosivi

I vari esplosivi diffusi oggi nei diversi settori civili e militari possono essere distinti e classificati sulla base di elementi tecnici, quali ad esempio la composizione chimica o la velocità  di detonazione, o elementi giuridici individuati dalla legislazione vigente.

L'effetto del "colpo di ariete " é tanto più importante quanto più la velocità  di detonazione dell'esplosivo é elevata.

2.3.1. Classificazione tecnica di esplosivi e detonatori

2.3.1.1. Esplosivi

Gli esplosivi possono essere solidi, liquidi o gassosi. In relazione alla velocità  di detonazione si distinguono in:
a) deflagranti
b) detonanti.

Deflagranti definiti anche come esplosivi "lenti ", hanno una velocità  di detonazione dell'ordine di 400 m/s, sono caratterizzati da una reazione di decomposizione più lenta dei detonanti, che produce minore pressione per un lasso di tempo maggiore. Per provocare la decomposizione di questi esplosivi é sufficiente una scintilla5, per questo motivo devono essere maneggiati con precauzione.

La decomposizione degli esplosivi deflagranti é prodotta mediante l'utilizzo di una miccia lenta. Le micce lente hanno la funzione di trasmettere la fiamma per la deflagrazione degli esplosivi o la detonazione dei detonatori. La velocità  di combustione delle micce lente é di 120 sec/m e deve essere verificata periodicamente.

La polvere nera
Alla categoria dei deflagranti appartiene anche la polvere nera. Composta da potassio nitrato, zolfo, carbone di legna è molto sensibile all'umidità , utilizzata per la preparazione di fuochi pirotecnici, poco utilizzata invece nelle attività  estrattive dove risulta utile nelle cave di marmo per lo spostamento di grossi blocchi della bancata principale.

Detonanti (o dirompenti) hanno invece velocità  di detonazione molto più rapida, compresa tra 1.800 e 7.500 m/s. La reazione é innescata dalla propagazione di uno shock violento ed improvviso, provocato dall'esplosione di un detonatore o di una miccia detonante posti a contatto con l'esplosivo. Si possono utilizzare per lavori sotterranei, per lavori all'aperto, per prospezioni geosismiche. Gli esplosivi detonanti più utilizzati sono le dinamiti7, i gel e le emulsioni8, gli esplosivi nitrati.
I detonanti si possono suddividere in due ulteriori sottocategorie: gli innescanti (o primari) che assumono il regime di detonazione per semplice infiammazione (fiamma, scintilla elettrica) oppure urto; i secondari che invece per detonare necessitano di un urto che viene generato da una piccola carica di esplosivo innescante contenuta in un detonatore.

Dinamite
E' un esplosivo il cui componente essenziale é costituito dalla nitroglicerina che viene mescolata a flemmatizzanti i quali ne riducono la sensibilità. Le dinamiti si distinguono per la quantità  di nitroglicerina contenuta, tutte sono particolarmente sensibili agli shock e bruciano facilmente. Resistono molto bene all'umidità .
8 Sono soluzioni acquose sature di nitrato di ammonio. Hanno una potenza paragonabile a quella delle dinamiti, ma sono meno sensibili agli shock. Le emulsioni sono meno sensibili ma più potenti dei gel. La normativa nazionale non consente l'utilizzo di gel allo stato sfuso o bicomponente preparato in situ.

2.3.1.2. Detonatori

Esistono differenti tipologie di detonatori, definiti anche inizianti o inneschi. Sono suddivisi in quattro categorie determinate in relazione al tipo di innesco.
Detonatori ordinari (o a fuoco) vengono usati insieme alla miccia lenta per l'innesco degli esplosivi secondari. Sono composti da due cariche di esplosivo detonante, una carica di innesco costituita da detonante primario ed innescata dalla miccia, ed una carica di esplosivo secondario. Sono classificati convenzionalmente secondo una scala da 1 a 10 in relazione alla carica di esplosivo.
I più utilizzati sono i detonatori del numero 8, i detonatori dal n. 1 al n. 5 non sono più fabbricati perché considerati poco efficaci nel garantire piene detonazioni.

Detonatori elettrici sono simili ai detonatori ordinari con l'aggiunta di un congegno elettrico denominato accenditore. L'accenditore é attraversato da due fili conduttori chiamati reofori, di uguale lunghezza, che giungono alla testina di accensione. Sono classificati, in relazione all'intensità  di corrente necessaria per innescare il meccanismo di esplosione, in detonatori a bassa, media, alta intensità 10.
Nota: A seguito degli attentati terroristici di Madrid dell'11 marzo 2004, con D.M. del 15 agosto 2005 é stato vietato l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità .

Detonatori ad onda d'urto la parte elettrica del detonatore é sostituita da un tubo di plastica rivestito internamente di una polvere in grado di tollerare un'onda d'urto della velocità  di 2.100 m/sec. L'onda d'urto é costituita da un'energia sufficiente ad innescare l'esplosivo contenuto all'interno del detonatore.
Detonatori elettronici sono i più moderni e tecnologici. Il sistema é costituito da un detonatore nel quale la parte pirotecnica é sostituita da un chip che viene "caricato " manualmente dall'operatore tramite un computer. Il costo dei detonatori elettronici é ancora piuttosto elevato, da 5 a 20 volte quello dei corrispettivi detonatori elettrici, tuttavia costituiscono il futuro dell'esplosivistica civile, in quanto permettono di eliminare perdite di tempo garantendo maggiore sicurezza.

2.3.2. Classificazione giuridica dei prodotti esplodenti

Una prima grande bipartizione è introdotta nell'ordinamento giuridico dall'art. 53 del T.U.L.P.S.11, che suddivide gli esplosivi in due categorie,
a) quelli riconosciuti e classificati dal ministro dell'interno,
b) e quelli non riconosciuti e classificati (Bellagamba G. - Vigna P.L., 2008).
Stabilisce l'art. 53. “E'ˆ vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti delle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del ministro dell'interno.”
La procedura di riconoscimento e classificazione prevede il rilascio di un parere da parte della Commissione consultiva per le armi da sparo, che si pronuncia in merito alla natura, composizione, potenzialità  delle materie esplosive ed infiammabili, con particolare riguardo agli aspetti correlati con la sicurezza e l'incolumità  pubblica.
Gli esplosivi non riconosciuti e classificati non possono essere oggetto di alcuna attività , compresa l'autorizzazione da parte del Ministro dell'Interno all'introduzione di esplosivi nello Stato.
Recita l' art. 54. “Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie, senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già  riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali é sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.”

L'elenco degli esplosivi riconosciuti e classificati é contenuto nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., sostituito dal D.M. 19 settembre 2002 n.272.
Nel nuovo allegato A, accanto alla denominazione della materia o dell'oggetto, sono inseriti il numero di identificazione internazionale di ogni prodotto, il codice di classificazione ADR o Classe di rischio, e la classificazione ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S. Il trasporto su strada di merci pericolose é regolamentato, a livello internazionale, da un accordo noto con il nome ADR (Accordo internazionale di trasporto merci pericolose su strada)..

L'elenco degli esplosivi riconosciuti e classificati é suddiviso in cinque categorie:
1) Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici15.

L'articolo 12 del decreto 19 settembre 2002, n. 272 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile " suddivide la categoria 5) in 5 ulteriori gruppi denominati con lettere A, B, C, D, E.

Ulteriore distinzione, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme penali in materia di esplosivi, é stata introdotta dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 13 aprile 1984, Rep. Foro It., 1985 e Cass. 14 marzo 1985, Riv. Pen., 1986, 540) che differenzia gli esplosivi dalle materie esplodenti. Per esplosivi, i quali trovano disciplina nelle ipotesi di delitto previste dalla legge 895/1967, devono intendersi tutti quei prodotti che sono dotati di elevata potenzialità  offensiva e micidialità  distruttiva. Mentre per materie esplodenti, di cui alle ipotesi contravvenzionali degli articoli 678 e 679 del C.P., devono intendersi tutti quei prodotti privi di potenzialità  micidiale sia per struttura chimica che per modalità  di fabbricazione, come ad esempio i giocattoli pirici indicati all'art. 82 del Reg. T.U.L.P.S..

3. Normativa

Il R.D. n. 773 del 18/06/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ed il R. D. n° 635 del 06/05/1940 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., costituiscono la normativa di base che regolamenta la fabbricazione, l'utilizzo, il deposito, l'importazione, la vendita ed il trasporto degli esplosivi.
Successivi decreti e leggi hanno integrato e completato la normativa di pubblica sicurezza, rendendola compatibile con i mutamenti che si sono avvicendati nel settore degli esplosivi nel corso degli anni.
Queste norme di carattere generale spesso si intersecano con norme statali e regionali, disciplinanti singole attività  specialistiche.

3.1. Autorizzazioni di polizia

Le autorizzazioni di polizia sono propedeutiche a qualunque attività  concernente i materiali esplodenti, la disciplina generale relativa ai provvedimenti di polizia é individuata dal Titolo I del T.U.L.P.S. "Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione ".
Gli articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975 n. 110, individuano ulteriori requisiti soggettivi concernenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di esplosivi, i quali si aggiungono a quelli dell' articolo 11 del T.U.L.P.S..

Le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 del T.U.L.P.S. ( a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna o pena restrittiva della libertà  personale per violenza o resistenza all'autorità  o per delitti contro la personalità  dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra anche se amnistiata, o per porto abusivo di armi). Inoltre l'autorità  di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione di certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 T.U.L.P.S. (certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità  di intendete e di volere).

3.1.1. Fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di esplosivi

Il T.U.L.P.S. individua agli articoli 46 e 47 due diverse tipologie di licenze:
1) il Ministro dell'Interno rilascia licenza per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplodenti, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. Fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina;
2) il prefetto rilascia la licenza per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali ed i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. Tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

3.1.2. Acquisto di esplosivi

L'articolo 55 del T.U.L.P.S dispone il divieto di vendita e cessione di materie esplodenti di Ia, IIa, IIIa, IVa, e Va categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta ha validità  di un mese, non può essere rilasciato a minori ed é esente da ogni tributo. La domanda é redatta in carta libera ed il questore può subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione del certificato medico da cui risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità  di intendere e di volere.
La domanda deve essere inoltrata al questore da parte di chi intende acquistare esplosivi, deve essere precisato il quantitativo ed il tipo di esplosivo, l'uso che se ne intende fare, il luogo di impiego e la presumibile durata dei lavori.
Le materie esplodenti di Va categoria, gruppo C possono essere vendute o cedute solo a persone maggiorenni che esibiscono un documento di identità  valido.

Ulteriore disposizione é prevista per la vendita/cessione degli esplosivi di IIa e IIIa categoria, i quali ai sensi dell'art. 104 del Regolamento del T.U.L.P.S. possono essere ceduti solo a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne. Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità  locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità  e qualità  delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro di cui all'art. 55 T.U.L.P.S..

3.1.3. Registro delle operazioni giornaliere

L'articolo 55 del T.U.L.P.S. pone l'obbligo di tenere un registro delle operazioni giornaliere agli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie.
L'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere é riferito agli esplosivi di ogni genere, esclusi i giochi pirici (Carcano D. - Vardaro A., 1999 pag. 278).
In tale registro debbono essere annotate le generalità  delle persone con le quali le operazioni sono compiute. In particolare va registrata la data dell'operazione, le generalità  della persona e della ditta con la quale l'operazione é compiuta, la specie e quantità  dell'esplosivo acquistato o venduto e il modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità  personale (art. 108 Reg. T.U.L.P.S.).I dati devono essere comunicati mensilmente dai rivenditori di materiali esplodenti all'ufficio di polizia competente per territorio. Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività .
L'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n.110 estende l'obbligo di tenuta dei registri delle operazioni giornaliere, previsto dal primo comma dell'art. 55 del T.U.L.P.S., a tutti coloro che per l'esercizio della propria attività  lavorativa fanno abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere.

L'articolo 25 della legge 110/75 sanziona con delitto la mancata tenuta del registro, ed estende la pena anche ai soggetti individuati nel primo comma dell'articolo 55 T.U.L.P.S.. Per quanto riguarda l'irregolare tenuta dei registri si continua invece ad applicare la pena prevista dall'art. 55 T.U.L.P.S.. La violazione dell'obbligo di esibire i registri delle operazioni giornaliere agli organi di pubblica sicurezza viene inoltre sanzionata dal più recente articolo 24 comma 4 della legge 110/75, mentre l'obbligo di conservare il registro delle operazioni giornaliere per cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività , é introdotto e sanzionato dal D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 7 (Mazza L. - Mosca C. - Pistorelli L., 1997, pag.334).

3.2. Impiego degli esplosivi

L'utilizzo di mine ed esplosivi é certamente un' attività  ad alto rischio per l'incolumità  pubblica, la quale richiede conoscenze di tipo tecnico e normativo oltre che requisiti fisici da parte degli operatori del settore. Nel corso degli anni sono state emanate numerose norme che individuano precise procedure finalizzate alla riduzione degli infortuni sul lavoro, le stesse sono state recentemente integrate con provvedimenti relativi alla lotta contro il terrorismo internazionale e la criminalità  organizzata. Oggi il panorama normativo risulta piuttosto articolato, anche a seguito del trasferimento di molte funzioni di carattere amministrativo alle regioni ed enti locali, é pertanto auspicabile l'emanazione di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni oggi vigenti in materia di esplosivi per usi civili, definendo procedure e competenze in modo chiaro ed inequivocabile.
Oggi, in molti casi, per l'interpretazione dei vuoti normativi si deve far riferimento alle circolari emanate dalle autorità  di pubblica sicurezza.

Inoltre spesso le normative di settore disciplinano in modo diverso le procedure da seguire durante le fasi di caricamento e brillamento delle mine, ad esempio per il ritorno in cantiere dopo lo sparo di mine, le norme di polizia mineraria indicano 10 minuti; il regolamento di polizia mineraria siciliano non fissa il tempo (deve essere prima accertata la dispersione dei gas nocivi); le norme integrative di prevenzione infortuni, 15 minuti, riducibili a 10 minuti quando si tratti di mine in luogo aperto; le norme di prevenzione infortuni per il sotterraneo non fissano il tempo, richiedendo che prima del ritorno siano stati eliminati i gas e le polveri dell'esplosione. Anche i tempi di attesa nel caso di mine mancate sono diversi.
L'uso delle mine é disciplinato dall'All.B del Reg. T.U.L.P.S. capitolo V, che tuttavia al punto 2. dispone che "l'uso delle mine nelle miniere e cave é regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria ". Pertanto, una trattazione esaustiva che affronti il problema relativo agli adempimenti e procedure da adottare nel settore degli esplosivi, implica una triplice distinzione concernente le differenti tipologie di attività . Nel complesso panorama normativo si individuano infatti disposizioni generali applicabili a tutte le attività , disposizioni applicabili solamente alle attività  minerarie, disposizioni residuali applicabili alle attività  non minerarie.

3.2.1. Uso delle mine ed esplosivi: disciplina generale

Il comma 1 del capitolo V, allegato B del Reg. T.U.L.P.S. dispone che il brillamento delle mine non é compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. e 110 del Reg. T.U.L.P.S.. Si deduce quindi che per l'uso delle mine nei lavori civili e minerari non sia necessario il possesso della licenza dell'autorità  locale di pubblica sicurezza, prevista dall'art 57 del T.U.L.P.S.. Tuttavia, a partire dal 2005, una normativa finalizzata al contrasto del terrorismo internazionale, ha individuato nuovi adempimenti applicabili a tutte le attività  concernenti l'uso di esplosivi di IIa e IIIa categoria.

3.2.1.1. Disposizioni sul contrasto del terrorismo internazionale

Il Decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2008, che ha sostituito il decreto 15 agosto 2005, emanato ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.L. 27 luglio 2005 n. 144, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale ", ha fornito importanti disposizioni in merito alle attività  concernenti gli esplosivi. Con tale atto sono stati posti limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità ( definiti nel decreto del Ministro dell'Industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5 eper i quali l'impulso di accensione é compreso tra 0,8 e 1000 mWs/Ohm) e dei prodotti bi componenti destinati alla realizzazione di esplosivi.
Questi ultimi 27 sono consentiti solamente per attività  di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Anche le attività  di posizionamento e sparo dei prodotti esplosivi di IIa e IIIa categoria, per uso civile, sono state disciplinate dal decreto, il quale ha disposto che le stesse debbano svolgersi alla presenza della forza pubblica28, o, in mancanza adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio. Di tali operazioni deve essere dato preventivo avviso, almeno 5 giorni prima, al questore che nei successivi tre giorni comunica la disponibilità  della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti29.

La circolare del Capo della Polizia n. 557/PAS/12982D(22), del 29 agosto 2005 evidenzia che la presenza della forza pubblica alle operazioni in parola costituisce la regola, e dispone che i questori debbono adottare ogni opportuna iniziativa per assicurarne i servizi, anche mediante calendari di disponibilità  concordati con le ditte interessate; ove nondimeno essa non sia disponibile, le operazioni potranno essere svolte purchè sia assicurata compiuta documentazione delle stesse mediante: a) dichiarazione del responsabile dell'impiego dell'esplosivo, comprensiva di tutti gli elementi oggetto di verbalizzazione, sottoscritta da tutte le persone presenti nelle diverse fasi di lavoro; b) tracciato della centralina di monitoraggio sismico-acustico per la misura delle vibrazioni e delle onde di sovrappressione aerea.
Nella medesima circolare si dispone che il questore deve sempre prescrivere un apposito verbale dettagliato delle operazioni di volata, recante l'indicazione di luogo, data e ora, di tutte le operazioni di prelievo degli esplosivi dal mezzo di trasporto, indicandone la quantità , il posizionamento degli stessi nel luogo di impiego, delle operazioni preliminari al brillamento, con la verifica dei collegamenti delle cariche agli esploditori, del brillamento stesso (con indicazione degli scoppi percepiti) e di quelle successive, compresa la verifica delle quantità  non esplose, nonchà© dell'identità , debitamente verificata, delle persone operanti e comunque presenti, fra le quali, necessariamente, la persona autorizzata all'acquisto dell'esplosivo e responsabile della sua manipolazione. In ogni caso, il verbale, ovvero dichiarazione sottoscritta ed il supporto recante il tracciato della centralina di monitoraggio saranno consegnati senza ritardo alla questura che disporrà  le necessarie verifiche.

Ulteriore disposizione introdotta dal D.M. 8 aprile 2008, all'art. 5 comma 2 prevede che i produttori, titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplodenti siano tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di tali prodotti, ovvero in quelle in cui gli stessi devono essere utilizzati, ed annotare nel registro delle operazioni giornaliere (art. 55 T.U.L.P.S.), o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità  complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altri giustificati motivi, sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplodenti, comunicando al questore senza ritardo ogni variazione.
Sull'applicabilità  di tali disposizioni anche alle attività  svolte in ambito minerario, regolamentate dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 recante "Norme di polizia delle miniere e delle cave ", ha posto chiarezza la circolare 557/PAS.12982.D(22) del 13 febbraio 2006, la quale richiamando l'articolo 73 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ribadisce che le operazioni di prospezione mediante l'uso di esplosivo debbano essere effettuate da personale in possesso della licenza di fochino, e debbano essere svolte adottando le procedure previste dal D.M. 15 agosto 2005, oggi sostituito dal D.M. 8 aprile 2008.

3.2.1.2. Il fochino

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 il fochino (o fuochino) é colui che cura le operazioni di: a) disgelamento delle dinamiti; b) confezionamento ed innesco delle cariche; c) caricamento dei fori da mina; d) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; e)eliminazione delle cariche inesplose; f) eliminazione dell'esplosivo alterato o di risulta, se necessario.
L'art. 317 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave ", affida le operazioni di caricamento e sparo delle mine, a minatori o operai preparati con appositi corsi. Inoltre l'allegato B Capitolo V "Uso delle mine " del Reg. T.U.L.P.S. al punto 2. stabilisce che "l'uso delle mine nelle miniere e cave é regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria. ". Di contro il più recente articolo 73 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 1996 n. 624 attuativo della direttiva 92/91/CEE, relativa alla "sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione " e della direttiva 92/104/CEE relativa alla "sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee " prevede espressamente che l'uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e perforazione sia a carico di un fochino.

La speciale licenza per il mestiere di fochino é rilasciata dal comune previo nulla osta del questore.

La competenza al rilascio della licenza inizialmente attribuita al prefetto, é stata trasferita ai comuni dall'art.163 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
L'art. 8 del D.L. 144/2005 ha integrato l'art. 163 comma 2 lett. e) del D.Lgs.112/98, subordinando il rilascio della licenza al preventivo nulla osta del questore, che può essere negato o revocato quando ricorrano le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
Occorre inoltre il parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi che deve accertare il possesso dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità  degli arti), della capacità  intellettuale e culturale, delle cognizioni proprie del mestiere e della conoscenza delle norme di sicurezza e delle leggi riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
La commissione tecnica, nominata dal prefetto, prevista dall'art. 49 del T.U.L.P.S., é nata inizialmente per la valutazione dei requisiti dei locali destinati alla fabbricazione e deposito di materie esplodenti. La sua composizione originaria é prevista dall'art. 89 del Reg. T.U.L.P.S. ( "di un ufficiale dell'esercito, o della marina, o dell'aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza o del Genio Civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di P.S. "), successivamente nuove designazioni hanno accresciuto i compiti della commissione prevedendo inoltre l'integrazione dei componenti. Per quanto riguarda l'esame da fochino previsto dall'articolo 27 del D.P.R.302/1956 la commissione é integrata da un componente della Direzione Provinciale del Lavoro e da un componente del Servizio Sanitario Nazionale. Per il riconoscimento della qualifica di fochino specializzato nelle attività  estrattive, le norme regionali possono prevedere ulteriore integrazione delle commissioni con figure tecniche, quali ad esempio gli ingegneri funzionari delle amministrazioni provinciali dei settori attività  estrattive.

La licenza di fochino non conferisce alcun particolare titolo al suo possessore, se non quello di poter preparare le volate di mine e farle brillare. La licenza non abilita neppure all'acquisto di esplosivo che può essere effettuato solamente da chi dimostri di svolgere un'attività  imprenditoriale per la quale é necessario l'uso di esplosivo (art.
104 Reg. T.U.L.P.S.).

L'azione del fochino non é mai autonoma, ma deve essere sempre supportata da progetti redatti da personale tecnico ed approvati dalle autorità  previste dalle normative statali e regionali.
Le licenze per esercitare il mestiere da fochino sono principalmente di tre tipologie: licenza per l'uso dell'esplosivo solo con il tiro a fuoco licenza per l'uso di esplosivo con tiro a fuoco ed elettrico licenza per eseguire spettacoli di fuochi artificiali (art. 57 T.U.L.P.S.).

La distinzione tra le prime due tipologie di licenza non é esplicitamente prevista dalla normativa, tuttavia alcune attività , come la produzione di pietre ornamentali, impiegano modiche quantità  di esplosivi con detonatori ordinari. Per questo molte Commissioni tecniche provinciali per gli esplosivi distinguono le due licenze (Veneroso C., 2001).
Ulteriori compiti del fochino si desumono dalle norme relative alla prevenzione infortuni ( D.P.R. 547/55 "Norme generali di prevenzione infortuni "; D.P.R. 302/56 "Norme integrative di prevenzione infortuni "; D.P.R. 320/56 "Norme di prevenzione degli infortuni in sotterraneo ".) e dalle norme di polizia delle miniere e cave. Il fochino si deve accertare, prima del brillamento delle mine, che tutto il personale sia al riparo, deve eseguire il brillamento delle mine dopo gli opportuni segnali stabiliti dalla norma, deve controllare gli accessi ai cantieri dopo la volata.
In particolare l'accensione delle mine deve essere preannunciata con segnale di tromba dal capo squadra minatore (oggi fochino) o da un lavoratore appositamente incaricato. Esso deve dare tempestivamente ad alta voce l'avvertimento di ritirarsi per tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.(D.P.R. 302/56 art. 34 "segnale di accensione ")

Deve inoltre attenersi a quanto disposto nell'ordine di servizio38, allontanare dal luogo della volata i non addetti al caricamento, vigilare che gli aiutanti operino secondo le sue indicazioni, deve garantire la distruzione di tutto l'esplosivo non utilizzato se non ritirato dal fornitore. Deve intervenire in caso di colpi mancati insieme al datore di lavoro o al sorvegliante.
Al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e la migliore applicazione delle regole previste dalla normativa di pubblica sicurezza si auspica l'istituzione di appositi Albi professionali per il mestiere di fochino, e opportuni corsi di aggiornamento professionale finalizzati all'insegnamento delle nuove tecniche e delle norme (Calarco G., 2012).

3.2.2. Uso delle mine ed esplosivi nelle attività  non minerarie

L'allegato B al Reg. T.U.L.P.S., al capitolo V disciplina le modalità  di uso delle mine nei cantieri per costruzioni stradali, ferroviarie, edili e simili, vale a dire in quei lavori che, per essere al di fuori di cave o miniere, non sono soggetti all'osservanza delle norme di polizia mineraria per quanto concerne la tecnica d'estrazione.
Come previsto dal punto 3 del suddetto allegato B, per poter legalmente impiegare l'esplosivo occorre dare «preventivo avviso» all'autorità  locale di pubblica sicurezza. La quale prende atto, rilasciando un documento che solitamente viene denominato «permesso di sparo mine», in cui, se é il caso, potranno essere prescritte le opportune cautele. Una delle parti essenziali del «permesso sparo mine» é l'indicazione del quantitativo massimo di esplosivo da impiegare in ciascuna volata, questa indicazione servirà  successivamente per ottenere la licenza di trasporto.
Per quanto concerne il caricamento ed il brillamento delle mine, il punto 4 dell'allegato B, dispone l'osservazione, nei singoli casi, delle norme della legge e del regolamento di polizia mineraria, in quanto applicabili.
Il capitolo V dell'allegato B dispone tra l'altro che il caricamento delle mine non deve essere fatto con materiali ferrosi i quali possono produrre scintille; le mine dovranno accendersi di regola nei periodi di riposo, fra una muta e l'altra degli operai, o in ore stabilite; prima dell'accensione delle mine chi dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro; il segnale di accensione verrà  dato previo avvertimento ad alta voce o mediante suoni di tromba prestabiliti facendo conoscere alle persone che si trovano nelle vicinanze anche il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere; sono inoltre fornite importanti indicazioni sulle procedure da adottare nel caso di mina mancata.
Ulteriore disposizione riguarda le mine che, per le caratteristiche della carica, possono potenzialmente produrre le cosiddette "varate ", cioé staccare una considerevole quantità  di roccia. In questi casi occorre un permesso speciale del prefetto, il quale, udito l'ingegnere del distretto minerario prescrive le cautele opportune.
Peraltro oggi le competenze sono state demandate alle regioni, le quali hanno spesso delegato le province, pertanto i compiti sono generalmente del dirigente provinciale del genio civile, competente per materia.
Ricordiamo inoltre che queste norme vanno applicate in combinato disposto con le norme generali del D.M. 8 aprile 2008, citato precedentemente, il quale prescrive alcuni importanti adempimenti sull'impiego degli esplosivi.
Devono essere inoltre rispettate le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare il D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 al Capo III del Titolo II, il quale disciplina l'impiego degli esplosivi.

Tra le principali disposizioni il D.P.R. prescrive che la scelta degli esplosivi deve essere fatta in funzione dei lavori da eseguire; il datore di lavoro deve fornire, per iscritto, ai lavoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso degli esplosivi, le indicazioni circa le cautele particolari da adottarsi nell'impiego dei vari tipi di esplosivi; le modalità  di trasporto degli esplosivi all'interno del cantiere; le modalità  di disgelamento delle cartucce e distruzione delle dinamiti alterate; l'esplosivo deve essere distribuito per l'impiego solamente a personale incaricato immediatamente prima dell'uso e nell'involucro integro; l'esplosivo non adoperato deve essere restituito alla persona incaricata per la distribuzione; le modalità  di innescamento delle cartucce; i compiti del fochino; il caricamento delle mine deve avvenire immediatamente prima del brillamento in presenza solo dei lavoratori addetti; l'accensione delle mine da farsi generalmente nel cambio di muta, prestabilendo postazioni per il ricovero sicure per il personale; dopo lo sparo il ritorno sulla fronte di sparo deve avvenire solo dopo avviso dato dal caposquadra e comunque non prima di 10 minuti (lavori all'aperto) o 15 minuti (lavori in sotterraneo); vengono inoltre stabilite misure di sicurezza dopo lo sparo e nel caso di mine inesplose.
Per i lavori eseguiti in sotterraneo e finalizzati alla costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, vige la disciplina di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo ". Il capo VII "Impiego degli esplosivi " fornisce ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione degli infortuni sul lavoro, compreso un elenco di esplosivi riconosciuti e registrati con decreto del Ministro del Lavoro, i quali possono essere utilizzati in sotterraneo.

3.2.3. Uso delle mine ed esplosivi nelle attività  minerarie

Il punto 3 dell'allegato B al Reg. T.U.L.P.S. dispone che l'uso delle mine nelle miniere e cave é regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria, pertanto tali attività  sono disciplinate dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave ". Unitamente al citato decreto, ed alle norme generali di cui si é parlato precedentemente, nell'ambito delle industrie estrattive si applica anche il D.Lgs. 25 novembre 1996, n.624 "Attuazione delle direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee ".
L'art. 24 del D.P.R. 128/59 impone l'obbligo della denuncia di esercizio dei lavori, da parte del titolare o di un suo procuratore, all'autorità  di vigilanza competente, almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.
La denuncia deve indicare: gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava; ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo; nome, cognome, domicilio del direttore responsabile; nome, cognome, domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno. Il direttore responsabile deve essere un laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione. Nel caso di cava la denuncia deve essere indirizzata anche al comune ove i lavori si svolgono.

L'art. 296 dispone inoltre che al fine di ottenere le licenze di cui agli art. 46 e 47 del T.U.L.P.S. l'imprenditore deve richiedere attestazione rilasciata dall'ufficio competente comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio. L'attestazione é indispensabile anche per il rilascio del nulla osta all'acquisto da parte del questore.
In precedenza l'ufficio competente era il Distretto minerario, oggi in molte regioni é l'ufficio competente della provincia.

Nella richiesta l'imprenditore deve dichiarare i quantitativi massimi annuali e giornalieri di esplosivo che intende utilizzare, distinti per categoria. Alla domanda va inoltre allegata la copia della denuncia di esercizio e dell'ordine di servizio per l'uso degli esplosivi, con le eventuali copie, se richieste, delle licenze di fochino e della determina del dirigente della provincia approvante l'ordine di servizio per l'uso degli esplosivi.

Gli esplosivi utilizzati devono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma anche riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministro dello sviluppo economico, in apposito elenco aggiornato periodicamente.

L'elenco redatto in forma tabellare, indica la denominazione dell'esplosivo, il codice MAP attribuito dal ministero, la denominazione del produttore o importatore, la data di riconoscimento dell'esplosivo.

L'utilizzo di esplosivi ed il relativo nullaosta all'acquisto sono inoltre subordinati all'approvazione dell'ordine di servizio per l'uso degli esplosivi, previsto dall'art. 305 del D.P.R.128/59. Tale documento deve essere approvato con determina del dirigente dell'ufficio amministrativo competente, e deve contenere le norme relative all'utilizzo di esplosivi previste nel titolo VIII delle norme di polizia delle miniere e cave. In tale basilare documento dovranno essere riportate le generalità  sull'attività  estrattiva ( Proprietà , comune, denominazione ragione sociale, estremi autorizzazione), le tipologie di esplosivi che verranno utilizzati in cava, le modalità  di trasporto degli esplosivi in cava con i nominativi degli addetti alla sorveglianza, le modalità  di sosta dell'esplosivo con nominativi degli addetti alla custodia, le modalità  di controllo degli esplosivi e la tenuta dei registri prescritti con i nominativi degli addetti, modalità  di distribuzione degli esplosivi in cava, il personale incaricato del caricamento e dello sparo delle mine e della sorveglianza delle relative operazioni.

Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza (art. 313, D.P.R.128/59); Il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e modalità  approvati dall'autorità  di vigilanza (art. 35, D.Lgs. 624/96).
La sosta degli esplosivi all'interno del cantiere, in attesa del loro impiego, é consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale (art. 35, D.Lgs. 624/96).
In caso di smarrimento o sottrazione di esplosivo va avvisata tempestivamente l'autorità  locale di P.S.
Oltre al registro di carico e scarico previsto dall'art. 25 della legge 110/75, l'art. 308 delle norme di polizia mineraria dispone il controllo delle micce a lenta combustione, al fine di accertare la velocità  media di propagazione del fuoco, e la conseguente registrazione dei risultati in apposito registro. Ulteriore registro debitamente vidimato contenente le generalità  dei dipendenti autorizzati ad accedere nell'area di cava, é previsto dal recente D.M. 8 aprile 2008.
La quantità  di esplosivo che può essere consegnata ad un uomo é limitata per ciascun cantiere al consumo di un turno e non deve eccedere i 25 Kg. Gli operai non devono dare gli esplosivi ad altri operai. Gli stessi operai alla fine del turno devono riconsegnare, se presente,l'esplosivo residuato e le cassette vuote.

Particolarmente importanti sono le modalità  di caricamento e brillamento delle mine che prevedono norme di sicurezza da riportare obbligatoriamente nell'ordine di servizio. Viene inoltre disciplinato l'accesso al cantiere dopo lo sparo delle mine, che deve avvenire quando i gas prodotti dall'esplosione siano diradati, non prima di 10 minuti, e le modalità  di comportamento e responsabilità  in presenza di mine inesplose.

Gli esplosivi granulari e polverulenti non possono essere versati sciolti nel foro da mina, il calcatoio non può essere di materiali ferrosi che possono provocare scintille, gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici, debbono curare che gli altri lavoratori siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi che si producono. A tutti gli accessi ai cantieri devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso. Prima dell'accensione gli addetti allo sparo devono avvertire le persone nelle vicinanze. Con l'ordine di servizio devono essere stabiliti inoltre gli orari e le modalità  del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro.

4. Settori di controllo e competenze

I più gravi reati in materia di armi ed esplosivi, sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano, oltre che dal codice penale, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 e dalla legge 18 aprile 1975, n.110. In molti casi queste norme hanno integrato le disposizioni già  presenti nel T.U.L.P.S. prevedendo anche un inasprimento delle sanzioni52, in altri casi hanno previsto nuove fattispecie di reato.
Ad esempio, l'art. 34 della legge 110/75 prevede che le pene stabilite dal codice penale e dal T.U.L.P.S., per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate. Invece una nuova figura di reato é stata introdotta dall'art. 28 della legge 110/75, la sanzione penale é applicata in violazione dell'obbligo in capo ai titolari di licenze di deposito di esplosivi, di vigilare su tutte le forme di impiego ed utilizzazione degli esplosivi.

Le competenze in merito alla vigilanza sul rispetto delle norme di cui sopra spettano a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i quali ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S. possono accedere a qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività  soggette ad autorizzazioni di polizia, assicurandosi dell' adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità .
L'articolo 4 del D.M. 104/2008 estende le facoltà  di effettuare i controlli di cui all'articolo 16 T.U.L.P.S. all'intera gamma delle attività  concernenti le armi e gli esplosivi anche per uso civile.
Più complessi e dibattuti sono gli aspetti concernenti le competenze di vigilanza relativamente alle attività  di polizia mineraria. Ricordiamo che l'articolo 4 del D.P.R.128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave " attribuisce la funzione di vigilanza, anche per ciò che riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro, agli ingegneri del Corpo delle miniere, ai quali sono riconosciute le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria.
Oggi, a seguito delle norme sul decentramento amministrativo, tali competenze sono generalmente transitate ai funzionari delle province. Tuttavia non é ancora del tutto chiaro se i poteri di polizia giudiziaria siano automaticamente transitati in capo a queste figure insieme alle competenze, o se sia necessario un decreto prefettizio che li conferisca. Questa incertezza genera in alcune province problematiche relative ai controlli, in particolare per l'acquisizione e la trasmissione delle notizie di reato, i funzionari sono costretti a richiedere l'assistenza di corpi di polizia dotati delle qualifiche di polizia giudiziaria.
A tal proposito, peraltro, di fronte ad un fatto costituente reato, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e non solamente quelli indicati nel D.P.R. 128/59, debbano intervenire ai sensi degli artt. 55 e 347 del C.P.P.; come sottolineato dalla la Suprema Corte, con sentenza Cass. Pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872, "i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni " (Santoloci M., 2006). A nostro parere tale principio può certamente essere applicato anche nel settore della polizia mineraria.

5. Conclusioni

Il quadro normativo riguardante l'impiego degli esplosivi é suddiviso in più livelli, accanto a norme finalizzate a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, il legislatore ha emanato norme orientate alla riduzione degli infortuni sul lavoro, inoltre, recentemente l'ordinamento giuridico é stato integrato da provvedimenti destinati a contrastare il terrorismo internazionale. Alcune delle norme relative alle attività  minerarie ed agli infortuni sul lavoro, prevedono specifiche competenze in merito alla vigilanza, ed alla conseguente applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.
Occorre tuttavia segnalare che attualmente il quadro delle competenze nel settore dei controlli non risulta sempre chiaro, il decentramento amministrativo avvenuto negli ultimi decenni, al quale hanno fatto seguito numerose norme di carattere regionale, ha contribuito ad alimentare incertezze che in un settore così delicato potrebbero generare pericolose inefficienze in merito ai controlli.

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