Le fattispecie criminose a danno degli animali e l'elemento soggettivo del reato
L’art 1, n.1 della l. 20-7-2004, n. 189 – entrata in vigore il primo agosto dello stesso anno – introduce nel secondo Libro del codice penale il Titolo IX-bisrubricato sotto l’inscriptio “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”. Il Titolo stesso reca cinque nuove disposizioni normative.
Le prime quattro prevedono, agli articoli 544-bis (Uccisione di animali), 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli e manifestazioni vietati) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali), altrettante ipotesi delittuose di nuovo conio, mentre l’ultima, contemplata all’art. 544-sexies, viene destinata alla disciplina della confisca e delle pene accessorie.
L’inserimento di un nuovo Titolo all’interno del codice Rocco rappresenta un episodio tutt’altro che frequente e banale. E’ stato infatti osservato da attenta dottrina come, nelle vicende pregresse del
codice, ciò sia avvenuto in un solo altro frangente, in occasione dell’introduzione, all’interno del Libro III, del Titolo II-bis relativo alle contravvenzioni “concernenti la tutela della riservatezza”; Titolo, peraltro, composto dal solo art. 734-bis. Le modifiche apportate al codice a norma della novella del 2004 paiono dunque di grande rilievo sia a motivo della loro eccezionalità, sia in ragione della loro portata.
Il significativo intervento è senza dubbio dovuto alla constatazione, da parte del legislatore, di un mutamento, avvenuto nel comune sentire, in merito alla percezione degli animali e delle problematiche ad essi connesse, nonché alla presa d’atto della necessità d’ovviare a quello che è stato definito un “progressivo scollamento tra il dato normativo e l’evoluzione della coscienza sociale” in tale materia.
Non può negarsi, infatti, e a solo titolo d’esempio, come sempre più consensi paiano ricevere le associazioni di protezione degli animali - certamente rappresentative quantomeno di alcune frange, apparentemente crescenti, della public opinion - e come anche il dibattito etico - filosofico in tali materie sia andato, a partire dagli anni Settanta del Novecento, via via sempre più intensificandosi.
Invero, il bene giuridico del “sentimento per gli animali” già risultava esistente nel codice Rocco prima della riforma del 2004. Esso, infatti, costituiva senza dubbio l’interesse tutelato dalla contravvenzione di “maltrattamento di animali” prevista all’art. 727 c.p., e pareva riposare, in parte, anche sullo sfondo dal delitto di “uccisione o danneggiamento di animali altrui”, contemplato all’art. 638c.p. Si può dire, così, che tale bene emergesse nel codice in modo frammentato, in forza di alcune sporadiche disposizioni poste in senso lato a tutela - o “anche” a tutela - degli animali.
Con l. 189 del 2004, al contrario, alla luce dell’evoluzione e dell’indubbia intensificazione di tale sentimento nella coscienza collettiva del nostro Paese, il Legislatore opta per l’ufficializzazione quale vero e proprio bene giuridico di categoria di tale interesse.
In ragione proprio della novità di quest’ultimo quale autonomo bene giuridico di categoria, del mutamento del bene stesso nel tempo e, non ultimo, del fatto che, coincidendo in buona sostanza con un “sentimento popolare”, esso risulta condizionato, ancor più di qualsivoglia oggetto giuridico, da dati di matrice etica, emotiva e culturale, esso stesso risulta essere oggetto sfuggente e di non immediata definizione.
Proprio per questo, nonostante alcune prime considerazioni siano state svolte in merito a tale bene giuridico nei paragrafi che precedono, altre se ne svolgeranno nei paragrafi a seguire, anche alla luce di una più compiuta analisi delle fattispecie penali in materia di animali presenti nel nostro ordinamento.