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questa pagina wiki é tratta dal manuale G. Calesini, Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi, ed. Laurus Robuffo, 21^ ediz.
Nulla é più contrario alla educazione civile di un popolo, che la credenza di poter migliorare la propria sorte con altri mezzi che il lavoro e l'economia, e di poter fare assegnamento sopra giuochi di fortuna. Relazione al Reale decreto 29 giugno 1865, n. 2400
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GIOCHI E SCOMMESSE
Concettualmente la differenza tra gioco e scommessa consiste nel fatto che nel gioco i partecipanti sono anche competitori, mentre la scommessa si basa sulla previsione relativa ad un evento futuro, ed i partecipanti sono estranei all'evento oggetto della scommessa, stessa.
Perci dal punto di vista del giocatore, il lotto, le lotterie, il totocalcio sono in realtuna scommessa sul verificarsio meno di un evento (l'estrazione di un determinato numero o un determinato risultato sportivo); in un caso (lotto e lotterie) gli eventi dipendono esclusivamente dal caso, mentre nel totocalcio sono collegati anche ad altri fattori (la preparazione atletica delle squadre).
Nel gioco i giocatori partecipano direttamente alla competizione, e possono avere scopi soltanto ludici come, ad esempio, gli scacchi ed i giochi delle carte che richiedono, in vari gradi, l'abilitdei giocatori e nei quali l'aspetto patrimoniale costituisce solo una eventualità
Nella scommessa, invece, connaturato l'aspetto patrimoniale.
Il concorso pronostico un contratto plurilaterale e cioun contratto unico tra tutti i giocatori in cui il totalizzatore (e ciocolui che si incarica di organizzare la raccolta delle quote, totalizzarle e dividere tra gli stessi giocatori le somme dopo averne detratto le spese, l'utile e gli oneri fiscali), resta estraneo al contratto stesso e non corre alcuna alea.
Il gioco scommesse invece rientra tra i giochi d'azzardo perchin esso le parti assumono reciprocamente il rischio dell'esito del gioco e si obbligano a pagare la posta pattuita qualora si verifichi l'esito in un certo modo o l'affermata opinione risulti sbagliata.
Il codice civile (art. 1933 e segg.) disciplina i rapporti (debiti) derivanti da gioco e da scommesse e stabilisce, tra l'altro, che le lotterie legalmente autorizzate danno luogo ad azione in giudizio.
La disciplina e la gestione dei giochi pubblici è riservata allo stato, che può conferirli a privati mediante concessione (vedi: La riserva statale in materia di gioco pubblico - Rivista della Scuola Sup. Economi e Finanze)
In considerazione dell'enorme giro di affari, il settore oggetto di interesse da parte della criminalità sia con il controllo diretto di esercizi autorizzati, sia l'infiltrazione nel mercato delle scommesse autorizzate, sia con la gestione delle scommesse clandestine e del gioco d'azzardo.
Pensiamo ad esempio alla presenza degli allibratori clandestini negli ippodromi e cinodromi, al doping degli animali o al sempre crescente fenomeno dei combattimenti di cani.
In quest'ottica, ai fini investigativi e repressivi di Polizia Giudiziaria, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha istituito il Nucleo centrale della Polizia dei giochi e delle scommesse, che coordina le investigazioni di 26 nuclei interprovinciali, inseriti nelle Squadre Mobili delle cittsedi delle Procure distrettuali antimafia.
Sul fronte della prevenzione, il D.M. (Int.) 7 Aprile 2008, n. 104, ha stabilito che, per la prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita, gli ufficiali ed agentidi Pubblica Sicurezza possono accedere ai locali destinati all'esercizio delle scommesse (art. 88 TULPS) e di conduzione di esercizi pubblici o circoli privati autorizzati allo svolgimento (art. 86 e 110 TULPS), per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorit
Essi hanno altresi' accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni per gioco lecito o di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente (art. 38 comma 7 della L. 23 dicembre 2000, n. 388)
Giochi d'azzardo
Ai nostri fini, rilevante la distinzione tra giochi d'azzardo e giochi non d'azzardo.
Sono giochi d'azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita interamente o quasi aleatoria (art. 721 C.P.).
Per stabilire se un gioco abbia o meno il carattere di azzardo, occorre fare riferimento a due parametri:
1) elemento oggettivo: aleatorietdella vincita. Sono aleatori quei giochi che normalmente e per la loro natura in tutto o quasi dipendono dal caso senza che nulla possa l'abilitdel giocatore; il gioco deve qualificarsi d'azzardo anche quando, a causa dell'attivitfraudolenta del baro, risulta in concreto esclusa o fortemente ridotta la possibilitdi una vincita degli altri giocatori (Cass. pen. sez. II - 16 marzo 1970, n. 625);
2) elemento soggettivo: scopo di lucro, che sussiste quando i giocatori si propongono di conseguire vantaggi economicamente valutabili (denaro o altra utilit. Il fine di lucro non va escluso anche se la posta sia modesta e comunque da impiegarsi in consumazioni, come caff vivande ecc. (Cass. pen. sez. Ili - 26 febbraio 1983, n. 1738).
Oltre a quelli specificamente indicati sulla tabella dei giochi proibiti, sono stati ritenuti d'azzardo:
- la roulette;
- il gioco del poker praticato con gli apparecchi elettronici (cosiddetti videoga-mes);
- il ramino ed i giochi che da esso derivano come il conquin ed il pinnacolo;
- il calcio- scommesse clandestino;
- il gioco della cassetta con palline a premio;
- il sistema delle lettere a catena quando sussistono gli estremi dell'alea ed il fine di lucro.
Nel gioco dei tre campanelli (in cui il giocatore vince la posta se indovina sotto quale dei tre campanelli rapidamente spostati dal tenutario del gioco sia finita la pallina) la Cassazione ha dapprima ravvisato il carattere di gioco d'azzardo; pirecentemente, mutando indirizzo, ha invece ritenuto che ?in tale gioco certo sussiste il fine di lucro non altrettanto pudirsi per la totale o quasi totale alcatorietdella vincita. ? evidente che sono determinate non gidall'alea, ma esclusivamente dall'abilito dalla destrezza di chi esegue il gioco.
Naturalmente diversa la soluzione se si aggiunge una fraudolenta attivit(Cass.
pen.., 20 febbraio 1986, n. 1566).
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Quali sono gli apparecchi e congegni per gioco d'azzardo? La risposta fornita dall'art. 110T.U.L.P.S.:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 [dell'art. 110]".
Sono sempre lecite, per espressa disposizione di legge, le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
1.2 Sanzioni
Oltre alle sanzioni previste per il gioco d'azzardo, chiunque proceda all'installazione o comunque consenta l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni da gioco d'azzardo ovvero apparecchi e congegni, che, pur non essendo da gioco d'azzardo, non sono rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di legge, commette un reato (contravvenzione) ed punito con l'ammenda,
Inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che dovranno essere distrutti.
2. SALE DA BILIARDO E SALE DA GIOCHI
Per esercitare il gioco del biliardo e gli altri giochi leciti occorre la licenza del comune prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S.
Non sono mai leciti e non possono essere autorizzati dal comune (la legge perautorizza la gestione di casin, i giochi d'azzardo, cioquelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita e la perdita dipendono dal caso (art. 721 C.P.).
In tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella vidimata da sindaco in cui sono indicati sia i giochi d'azzardo, sia quelli vietati dall'autorite le prescrizioni e i divieti che l'autoritstessa ritenga di disporre nel pubblico interesse.
I giochi non d'azzardo possono essere tenuti negli esercizi pubblici, oppure in sale destinate esclusivamente a tale scopo (sale da biliardo o da gioco).
In ambedue i casi occorre la specifica autorizzazione del sindaco.
Negli ultimi anni hanno avuto notevole sviluppo e diffusione i locali specializzati in giochi elettronici di puro svago (videogames) che si indirizzano prevalentemente ad una fascia giovanile di pubblico. La potestregolamentare in materia di gestione di sale da gioco, spetta interamente al comune.
L'apertura di una sala giochi, con apparecchi leciti di puro trattenimento senza autorizzazione del comune punita dall'art. 17 bis, primo comma, T.U.L.P.S.. Se invece, in un locale autorizzato viene installato un apparecchio da gioco di tipo vietato, si commette il reato previsto dell'art. 110 T.U.L.P.S.
Naturalmente, chi gestisce senza licenza una sala giochi con uno o piapparecchi vietati, commette ambedue le violazioni.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella nella quale sono indicati:
i giochi d'azzardo;
i giochi che il questore ritenga di vietare nel pubblico interesse;
le prescrizioni e i divieti specifici che il questore ritenga di disporre nel pubblico interesse.
La tabella, che deve riportare espressamente il divieto delle scommesse, vidimata dal sindaco o suo delegato, in base agli elenchi dei giochi vietati stabiliti dal questore, o se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal ministero dell'interno (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.).
Le sale da giochi non rientrano tra i locali di pubblico spettacolo, e quindi non sono sottoposte ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza.
2.1 Apparecchi per giochi leciti
L'art. 110 del TULPS prevede diverse tipologie di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che si distinguono in base al premio possibile.
A) Apparecchi che distribuiscono premi in denaro (art. 110 comma 6 ) (vietati ai minori di anni 18) collegati all'apposita rete di proprietdell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che costituisce lo strumento necessario attraverso il quale deve essere esercitato il gioco stesso (Circ.. 21 del 12 maggio 2005 del Ministero delle Finanze).
a) New slot: obbligatoriamente collegati alla rete telematica dell'AAMS e dotati di attestato di conformitdell'AAMS, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico. Con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilit che consentono al giocatore di scegliere la propria stratega, selezionando tra varie opzioni dgara. In essi il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita di quattro secondi. Le vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, sono erogate dalla macchina. Non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali;
b) Videolottery: facenti parte della rete telematica dell'AAMS, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno devono essere definiti le caratteristiche tecniche, tra cui il costo e le modalitdi pagamento di ciascuna partita, nonchle tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati: alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati
Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati.
B) Apparecchi che non distribuiscono premi in denaro (art. 110 comma 7).
a) Con distribuzione di premi costituiti da prodotti di piccola oggettistica. Sono elettromeccanici, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro. Possono distribuire direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non puessere superiore a venti volte il valore della partita.
b) Senza distribuzione di premi. Sono quelli basati sulla sola abilitfisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puvariarte in relazione all'abilitdel giocatore, e il costo della singola partita puessere superiore a cinquanta centesimi di euro.
Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati. Possono essere installati anche nell'ambito di attivitdi spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 TULPS.
2.2 Autorizzazioni
E' richiesta l'autorizzazione ( SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività, art. 19 L. 241/90) del Comune, prevista dall'art. 86 del TULPS, per le seguenti attività relative ad apparecchi e congegni per giochi leciti:
1. per la produzione e l'importazione;
2. per la distribuzione e la gestione, anche indiretta;
3. per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici.
La specifica licenza di installazione non necessaria se l'esercizio già in possesso di altra licenza di cui all'art. 86 (esercizi pubblici) o all'art. 88 (scommesse) TULPS ovvero per l'instalazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Per la distibuzione sul territorio nazionale, necessario un nulla osta rilasciato dall'Ispettorato Compartimentale AAMS. Il nulla osta rilasciato per ogni apparecchio e contiene il codice modello di cui al certificato di conformite fornisce il "codice identificativo" che deve essere visualizzato sul video o display dell'apparecchio medesimo (art. 2 comma 1 del Decreto interdirettoriale 4/12/2003)
2.3. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
(art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388)
Sia la licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui siano installati apparecchi e congegni per i giochi consentiti sia la licenza per l'attivitdi distribuzione o di gestione di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria. Il nulla osta, necessario anche per l'installazione degli apparecchi nei circoli privati.
// Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia il nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., nonchai loro gestori. Il nulla osta vale anche ai fini della richiesta di licenza per l'attivitdi distribuzione di apparecchi e congegni per giochi leciti previsti dall'articolo 86 del T.U.L.P.S.
Caratteristiche tecniche
II Decreto 10 aprile 2003 e il Decreto 8 novembre 2005 del Direttore Generale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di concerto col Capo della Polizia, hanno dettato le "Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento" di cui rispettivemente all'art. 110, comma 6, e all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.
Gli apparecchi per giochi leciti debbono essere muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilitdelle caratteristiche tecniche e delle modalitdi funzionamento e di distribuzione dei premi. E' richiesto l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento, in caso di manomissione o di un dispositivo che impedisca l'accesso alla memoria.
la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulti automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno o sia comunque segnalata
La scheda esplicativa
I produttori e gli importatori
apportano, per ogni apparecchio o congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalitdi funzionamento e di distribuzione del premio, dei dispositivi di sicurezza proprio di ciascun apparecchio o congegno.
consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa.
La copia del nulla osta e la scheda esplicativa debbono seguire l'apparecchio; perciesse sono consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
Richiesta di nulla osta
La procedura per ottenere il nulla osta diversa, in relazione alle differenti tipologie di apparecchi:
a) apparecchi che non distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 7 T.U.L.P.S.);
b) apparecchi che distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 6 T.U.L.P.S.);
Nulla osta per gli apparecchi che non distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 7 T.ULP.S.)
Con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e congegni sono conformi alle prescrizioni.
Per gli apparecchi giinstallati, il nulla osta deve essere richiesto dai gestori, per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della legge.
Nulla osta per gli apparecchi che distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 6 T.U.L.P.S.)
Per questo tipo di apparecchi, l'autocertificazione non sufficiente. Occorre invece presentare un modello di apparecchio all'organo tecnico dell'amministrazione finanziaria, che effettua le verifiche e rilascia un'apposita certificazione. Successivamente con la richiesta di nulla osta per la distribuzione, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale stata conseguita la certificazione.
I gestori degli apparecchi e dei congegni che distribuiscono premi in denaro richiedono il nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno, nonchgli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
Controlli degli apparecchi
Gli apparecchi per giochi leciti debbono essere immodificabili e non possono subire alterazioni delle caratteristiche costitutive dopo il rilascio del “nulla osta di distribuzione”.
Nella richiesta di “nulla osta di distribuzione” , il produttore/importatore è tenuto ad indicare la denominazione commerciale del modello di apparecchio nonché la denominazione della scheda di gioco collegata all’apparecchio per cui richiede il nulla osta.
Il gestore che richiede il “nulla osta per la messa in esercizio” , a sua volta, deve indicare il codice identificativo dell’apparecchio riportato sul “nulla osta di distribuzione”.
Nel caso in cui, su un apparecchio dotato dei due nulla osta, fosse necessario sostituire la scheda di gioco, il produttore/importatore dovrà richiedere un nuovo “nulla osta di distribuzione”.
Il gestore, a sua volta, ottenuto dal produttore/importatore copia del relativo nulla osta di distribuzione richiederà un nuovo “nulla osta per la messa in esercizio”, consegnando
all’Ufficio competente il vecchio nulla osta.
In sintesi: Il nulla osta di distribuzione è richiesto dal produttore/importatore per il tipo di apparecchio, mentre il nulla osta per la messa in esercizio è richiesto dal gestore/provider per attivare il singolo apparecchio./
Ogni volta che un apparecchio cambia il gestore occorre cambiare il nulla osta di messa in esercizio, benché l’apparecchio sia il medesimo, con lo stesso identificativo e con continuità di contatori.
In sede di ispezione degli degli Organi di polizia , ove gli apparecchi dovessero presentare l’utilizzo di una scheda di gioco non conforme a quella riportata sui nulla osta di “distribuzione” e di “messa in esercizio”, l'AAMS procederà alla revoca del nulla osta al produttore, all’importatore ovvero al gestore, in funzione della relativa responsabilità, così come previsto dall’art. 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. (vedi circ. AAMS Prot. N. 2004/44882 /COA/ADI del 5 Agosto 2004 )
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione. A tale scopo essi possono accedere alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni o di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente.
Nel corso dei controlli dovranno verificare in particolare:
• che, per ogni apparecchio e congegno, risultino rilasciati i due nulla osta;
• che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa
scheda esplicativa.
L'accertamento delle violazioni in materia di imposte è di esclusiva competenza della guardia di finanza e non può essere effettuato da nessun altro organo di polizia.
2. 4. Sanzioni
Attenzione a non confondere l'esercizio di giochi leciti senza licenza, l'esercizio di giochi d'azzardo, l'installazione e l'uso di congegni per gioco d'azzardo.
In sintesi:
1) chi esercita una sala da giochi leciti senza licenza, viola l'art. 86 del T.U.L.PS.;
2) chi tiene un gioco d'azzardo in un pubblico esercizio mediante l'uso di una macchina mangiasoldi, commette due reati: quello previsto dall'art. 718 C.P. e quello invece previsto dall'art. 110T.U.LP.S.;
3) la semplice installazione in luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi automatici da gioco d'azzardo, integra l'ipotesi di reato prevista dall'art. 110 T.U.L.P.S. (Cass. pen. 18 settembre 1985, n. 8059).
Nell'ultimo caso non necessaria la sorpresa in flagranza dei partecipanti al gioco e neppure occorre che l'apparecchio sia collegato alla rete di alimentazione. E sufficiente il suo rinvenimento in un luogo pubblico, circolo privato o associazione (Cass. pen. 11 novembre 1986).
Le violazioni delle norme relative alla corretta installazione e gestione di apparecchi per giochi leciti disciplinati dall'art. 110 TULPS e dalle norme collegate, sono punite per lo piu' con una sanzione amministrativa pecuniaria a cui puconseguire anche una sanzione amministrativa accessoria .
Ad esempio chiunque, gestendo apparecchi e congegni per giochi leciti che distribuiscono vincite in denaro, ne consente l'uso ai minori di anni 18 (comma 8bis) punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la chiusura dell'esercizio (o piu' correttamente la sospensione dell'autorizzazione).
Analogamente, chiunque commette una delle violazioni previste dal comma 9 dell'art. 110 TULPS, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Se l'autore degli illeciti titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalitpreviste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.
Nell'ipotesi di accertamento di determinate violazioni é preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilitdi rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo dcinque anni.
< Nota operativa: Contrariamente a quanto stabilito dall'art. 17 della L. 689/81, nel caso di violazioni previste dal comma 9, sanzionate in via amministrativa, il verbale di accertamento ed il rapporto debbono essere sempre trasmessi all'Autoritcompetente, indipendententemente dal pagamento in misura ridotta. (Circ. AAMS COA/UDC n. 2003/35067 del 12.8.2003). L'eventuale pagamento in misura ridotta (P.M.R.) va effettuato tramite apposito modello F 24 accise Sez. Accise Monopoli. (Circolare AAMS N. 2006/12680/giochi/ADI del 13 aprile 2006).
Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autoritcompetente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.
L'interpretazione di questa norma crea pidi un problema. La sospensione della licenza non una sanzione accessoria, ma il periodo di sospensione computato nell'esecuzione (o meglio scomputato dall'esecuzione) della sanzione accessoria. Quanto alla reiterazione, essa puessere presa in considerazione solo quando la persona interessata non si avvale della facoltdi effettuare il Pagamento in misura ridotta (art. 8bis L. 689/1981).
La sospensione da parte del sindaco e quella del questore sono due istituti assai diversi. Il sindaco infatti dovrsospendere o revocare la licenza in conseguenza di un accertamento definitivo di responsabilit Invece la sospensione disposta dal questore un autonomo provvedimento, che potressere adottato non appena riscontrate le violazioni, purchsussitano le ragioni di Ordine e sicurezza pubblica, che dovranno risultare nella motivazione.
2.5. Numero massimo degli apparecchi installabili
Con Decreto interdirigenziale del Direttore dell'Azienda Monopoli di Stato e del Capo della Polizia, stato determinato il numero massimo degli apparecchi per giochi leciti, in cui abilite trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio.
Successivamente, con Decreto del 27 luglio 2011 (GU del 12 agosto 2011) a firma del solo direttore AAMS, sono state introdotte modifiche ai criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilita' di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
2.6 Competenze delle Regioni in materia di distanze
Fissare limiti di distanza tra le sale giochi e i cosiddetti luoghi sensibili significa “tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.”
E’ quanto ha affermato la Corte cost. nella sentenza n. 300 del 10 novembre 2011) la quale ha anche chiarito che le scelte operate dalla Provincia di Bolzano non sono riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; materia che, per consolidata giurisprudenza, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (vedi ad esempio sentenza n. 35 del 2011).
Secondo la Corte le disposizioni si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti e sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.
In particolare le disposizioni impugnate non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate.
In conclusione
Le regioni non hanno titolo a dettare norme sul contingentamento degli apparecchi con vincita in denaro perché la normativa in questione oggi può essere considerata attratta nella materia fiscale; sia le regioni che i comuni hanno tuttavia la possibilità di intervenire nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
3. SCOMMESSE e GIOCHI
La facoltà di organizzare e gestire le scommesse è riservata allo Stato il quale a sua volta, può concedere l'esercizio a privati.
I concessionari ed i soggetti da essi incaricati debbono ottenere dal questore anche la licenza per l'esercizio delle scommesse prescritta dall'art. 88 del T.U.L.P.S.1
Questa licenza è autonoma rispetto alla concessione in quanto finalizzata a verificare i requisiti soggettivi del titolare, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Cons. Stato , sent. 6027 del 15.12.2008).
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone o in altre simili gare è subordinata all'approvazione, da parte del questore, del regolamento di gara. Esso dovrà essere affisso in pubblico, in modo da essere facilmente consultato da chiunque.
L'art 24 della legge 7 luglio, n. 88 (commi da 11 a 26) reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita`;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
L'esercizio e la raccolta a distanza sono consentiti solo ai soggetti in possesso di concessione o, in certi casi, di autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
La raccolta a distanza è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto tra il giocatore e il concessionario, di un conto di gioco, per il quale devono essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo(art. 24, comma 19)
3.1. Scommesse sui campi di tiro a volo (betting)
L'esercizio delle scommesse sui campi di tiro a volo (su animali meccanici o al piattello) ammesso ai sensi degli artt. 88 T.U.L.P.S. e 161 Regolamento.
E' sempre vietato a chiunque l'esercizio in qualsiasi forma del tiro a volo su animali vivi (art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
Il rilascio, da parte del questore della prescritta licenza di polizia, subordinato alle seguenti condizioni (Circ. Min. Int. 559/C.8474.10089(4) 6 del 22 maggio 1995):
la licenza puessere concessa soltanto in occasione di gare realmente sportive di tiro al piattello o su animali meccanici, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. e degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
la licenza deve essere intestata al presidente prtempore della Societdi Tiro a Volo;
le norme stabilite dalla Federazione Nazionale di Tiro a Volo (FITAV) per l'esercizio delle scommesse debbono essere approvate da questore ed affisse in pubblico in modo da poter essere facilmente consultate;
le gare sportive collegate alle scommesse possono avere solo nell'apposito recinto (betting), al quale consentito l'accesso solo ai tiratori associati e agli iscritti alla FITAV;
l'accesso al recinto deve essere vietato ai minorenni.
3.2. Scommesse nelle corse dei cavalli e dei levrieri
L'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno degli ippodromi sia fuori di essi, riservato al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole i quali, poi, attribuiscono le concessioni a persone fisiche e societ gestori di ippodromi, titolari di agenzie ippiche, allibratori (D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169).
I concessionari sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attivit(d.i.a) al competente Ufficio delle Entrate (art. 1 D.P.R. 66/2002).
L'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivitadottato dagli organi dell'Amministrazione finanziaria comunicato al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; il rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione da parte del questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l' adozione dei provvedimenti di competenza (art. 19 del D.P.R. 169/1998)
Ai gestori degli ippodromi e delle agenzie che non denunciano immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse irrogata una sanzione amministrativa.
A coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse al di fuori dei luoghi autorizzati, l'Autoritdi P.S. vieta l'accesso agli ippodromi e alle agenzie per un periodo da tre mesi a 1 anno. Il trasgressore al divieto sanzionato in via amministrativa.
Autoritcompetente il prefetto(art. 6 D.P.R. 169/1998)
Le scommesse relative alle corse dei levrieri si possono svolgere unicamente all'interno dei cinodromi (art. 24, comma 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
3.3. Il bingo
Si tratta della vecchia tombola aggiornata nel norme e nelle modalitdi gioco.
Consiste nella estrazione di 90 numeri, dall' 1 al 90. I giocatori acquistano delle cartelle su cui sono stampati 15 numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di 5 numeri, e su nove colonne verticali. Ogni colonna purecare uno, due o tre numeri. Durante ogni partita vengono estratti i numeri da 1 a 90 e su ognuna delle cartelle acquistate i giocatori segnano i numeri estratti: pisono le cartelle acquistate, maggiori sono le probabilitdi vincita. Durante una partita le combinazioni vincenti sono:
a) la cinquina, che si realizza, quando, per la prima volta sono estratti tutti i cinque numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;
b) il bingo che si realizza quando, per la prima volta sono estratti tutti i 15 numeri di una cartella posseduta da un giocatore.
Concessioni e autorizzazioni
II ministero delle finanze rilascia le concessioni per la gestione delle sale da gioco, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria. Il concessionario, deve poi ottenere anche l'autorizzazione del questore prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (D.M. 31 gennaio 2000, n. 29).
Sala da gioco
II gioco deve svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento o intrattenimento, bigliardi, biliardini o apparecchi similari. La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 del Decreto Dirigenziale (Monopoli) 16 novembre 2000. Nell'ambiente dedicato al gioco consentito l'esercizio dell' attivitdi piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, purchil concessionario sia munito della relativa licenza comunale.
Orario
E' stata riconosciuta la competenza del questore a stabilire le prescrizioni relative all'orario di chiusura delle sale bingo, in quanto l'attivitdi somministrazione di alimenti e bevande secondaria (ed eventuale) rispetto all'esercizio del gioco. Il questore potrquindi apporre le prescrizioni di un orario massimo di chiusura delle sale in relazione alle effettive esigenze, di norma non oltre le ore 2 della notte, salvo che si tratti di sale situate in zone distanti dall'abitato (circ. tel. ministero dell'interno 557/b.9096.13 500. F. (25) del 5 giugno 2002).
Personale di sala
Tutto il personale che presta servizio nella sala bingo per lo svolgimento del gioco deve avere i seguenti requisiti:
a) essere maggiorenne;
b) non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, nmisure cautelari o provvedimenti di rinvio giudizio per reati di cui alla legge 19 marzo 1990 numero 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di pericolositsociali). Il concessionario e il personale addetto alla sala bingo non possono partecipare al gioco nconcedere prestiti ai giocatori.
Ammissione dei giocatori
L'ingresso e la permanenza nella sala bingo sono vietati:
a) ai minori non accompagnati;
b) alle persone in evidente stato di ebbrezza o di intossicazione da droghe o farmaci, con in uno stato che faccia pensare che possano essere causa di disturbo dell'ordine della tranquillito del normale svolgimento del gioco;
e) alle persone in possesso di armi o di altri oggetti ritenuti comunque pericolosi.
Il concessionario tenuto ad assicurare il rispetto del divieto, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido
La richiesta di esibizione di un documento, espressamente prevista dal Decr. Dirigenziale 16 novembre 2000, non costituisce esercizio di un pubblico potere, ma una semplice condizione contrattuale. Le persone sono liberissime di non esibire il documento ed andarsene.
Le persone che procurino turbativa o commettano irregolaritdurante il normale svolgimento delle partite possono essere invitate ad abbandonare la sala: tali allontanamenti vengono riportati nel verbale della partita.
3.4. Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse
La legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) ha introdotto un nuovo reato, l' esercizio abusivo di attivitdi gioco e di scommesse, in cui incorre chi:
1) esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o altro ente concessionario;
2) organizza scommesse o concorsi pronostici su attivitsportive gestite dal C?NI od organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;
3) abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilit
4) effettua abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.
Commette reato anche chi partecipa e chi da pubblicita queste attivitvietate.
La condanna per i delitti indicati ai punti 1) e 2) (il comportamento di cui al punto 3 costituisce invece contravvenzione), comporta anche il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate o si tengono giochi d'azzardo autorizzati (art. 5 L. 401/1989).
Queste disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S.
3.5 . Giochi di abilita' a distanza (skill games) e poker legale
La possibilitdi organizzare tornei di Poker regolarmente autorizzati stata introdotta dalla Finanziaria 2007.
L' art. 1 comma 93, della legge 296/2006 ha modificato l'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo ai giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori ed ha stabilito che "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilita'".
Il provvedimento ha aperto le strade in Italia anche ad una forma di poker chiamato Texas Hold弾m non legato solo alla sorte (come le lotterie o il bingo) e che consente tornei molto lunghi con somme minime.
L'AMS autorizza licenze in Italia alle poker room online e svolge attività di approvazione e monitoraggio anche sulle transazioni: grazie al collegamento in rete può verificare l'anndamento delle partite ed approvare i pagamenti delle vincite. Poichè l' approvazione non avviene istantaneamente, il premio corrisposto in un momento successivo alla vincita.
3.5.1 Poker sportivo
(art 24, commi 27 e 28 della L. 7 luglio 2009, n. 88)
L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari della prevista concessione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Con regolamento del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo2;
Con il medesimo regolamento sono determinati :
l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo ;
le modalità‘ che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota;
l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa localita`.
3.6 Qualità dei concessionari
Secondo la circolare Prot. N. 24420/giochi/ICO dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato del 25 giugno 2009, i concessionari di AAMS sono a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio, in quanto autorizzati all'esercizio di giochi in regime di monopolio statale.
In base all'art. 331 c.p.p., gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono far denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato attribuito.
Al riguardo L'AAMS ha invitato i concessionari a segnalare tempestivamente eventuali reati "direttamente all'Autorità Giudiziaria o a quella di Polizia Giudiziaria e per quest'ultima ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, competenti per territorio, affinchpossano essere avviate le conseguenti necessarie indagini".
3.7. Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse
La legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) ha introdotto un nuovo reato, l' esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse, in cui incorre chi:
1) esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o altro ente concessionario;
2) organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI od organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;
3) abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.
4) effettua abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.
Commette reato anche chi partecipa e chi da pubblicità a queste attività vietate.
La condanna per i delitti indicati ai punti 1) e 2) (il comportamento di cui al punto 3 costituisce invece contravvenzione), comporta anche il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate o si tengono giochi d'azzardo autorizzati (art. 5 L. 401/1989).
Queste disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S.
4. DIVIETO AI MINORI
Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (art. 24 commi 20 e 21) ha stabilito che " E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
Quali sono i giochi pubblici?
Secondo il Consiglio di Stato (parere 1299/2007 del 15 maggio 2007), il portafoglio dei giochi pubblici di AAMS si articola nei seguenti segmenti omogenei di mercato:
1) giochi numerici basati su scommessa a quota fissa (lotto e giochi accessori); 2) giochi numerici a totalizzatore nazionale (superenalotto e giochi accessori e derivati); 3) lotterie; 4) giochi su base sportiva; 5) giochi su base ippica; 6) bingo; 7) apparecchi di intrattenimento.
Sanzioni
Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre, anche nel caso di pagamento in misura ridotta , la violazione e' punita con la sospensione dell'autorizzazione da dieci fino a trenta giorni.
Sono inoltre previsti casi di maggiori periodi di sospensione e revoca delle autorizzazioni in materia di giochi, in particolar modo per chi consente a minori l'accesso a ad apparecchi da intrattenimento new slot e videolottery.
A questo fine, il titolare dell'esercizio è tenuto a identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
Se il titolare dell'esercizio è una societa', associazione o un ente collettivo, il rappresentante legale e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Autorità
Autorità competente a ricevere il rapporto e ad infliggere le sanzioni é l''ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).
Per le cause di opposizione e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio AAMS che ha emesso i provvedimenti.
4.1 Accesso di minori alle aree destinate a giochi con vincite in denaro
E' punito con sanzione amministrativa il titolare che consente ai minori di anni diciotto l'ingresso
- 1) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo,
- 2) nonch nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali new slot di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS,
- 3) e nei punti di vendita in cui si esercita come attivit principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi .
Oltre alla sanzione pecuniaria, ed anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione e' punita con la chiusura (rectius: con la sospensione della licenza) dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.
A questo fine il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di et mediante richiesta di esibizione di un documento di identit・ tranne nei casi in cui la maggiore et sia manifesta. (art. 7 comma 8 del D.L. 158/2012)
5. CASE DA GIOCO
L'art. 721 C.P. definisce le case da gioco, che sono i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati e anche se lo scopo del gioco sotto qualsiasi forma dissimulato.
Il requisito per aversi casa da gioco la destinazione dei locali anche se consistenti in una abitazione privata; in altre parole occorre che le persone che intendono esercitare il gioco vietato, abbiano la sicurezza di poter fare affidamento su di un luogo di convegno dove riunirsi per l'esercizio del gioco (Cass. pen. sez. VI 24 febbraio 1970, n. 455).
Benchè la legge vieti le case da gioco, tuttavia in base al R.D.L. 27 aprile 1924, n. 636, nei casinò di San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent, sono permessi i giochi anche d'azzardo.
In deroga alla legge penale, il gioco d'azzardo perde la caratteristica criminosa in quanto i suoi utili sono destinati al finanziamento di interessi generali superiori.
Con sentenza n. 152 del 6-23 maggio 1985 la Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità costituzionale delle leggi che consentono l'apertura di case da gioco in deroga ai generali divieti di cui agli artt, da 718 a 722 C.P.
6. LOTTERIE E TOMBOLE.
La legge vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Per eventuali lotterie nazionali occorre un'apposita legge.
Sono tuttavia, consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza:
Se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
Se organizzate dai partiti o movimenti politici, nell'ambito di manifestazioni locali
organizzate dagli stessi.
Sono anche consentite le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
A) Le lotterie sono consentite se la vendita dei biglietti limitata al territorio della pro-vica, l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di euro 51.645,69;
B) la tombola consentita se la vendita delle cartelle limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi. I premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
C) le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.
I premi in danaro sono ammessi unicamente per il gioco della tombola.
Adempimento dei promotori.
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni debbono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al prefetto della provincia e al sindaco del comune in cui effettuata l'estrazione.
Se mancano le condizioni previste dal regolamento, il prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni.
Alle manifestazioni sorte locali si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
I comuni sono l'autoritcompetente a ricevere il rapporto e ad essi sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La riffa
La riffa consiste nella vendita di un certo numero di biglietti numerati il cui importo totale pari al valore degli oggetti che costituiscono il premio: l'organizzatore si prefigge il solo scopo di ricavare il valore dei premi, che costretto a mettere in palio in quanto non gli sarebbe agevole trovare singoli acquirenti.
Esempio: il titolare di un bar non riuscendo a vendere un gigantesco e costoso uovo di pasqua, offre al pubblico 90 biglietti numerati da 1 a 90. Quando tutti i biglietti sono venduti, attende l'estrazione del lotto ed attribuisce il maxi-uovo di cioccolato al possessore del primo numero estratto su una determinata ruota.
L'offerta della riffa al pubblico costituisce tuttora reato (art. 18 della legge 2 agosto 1982, n. 528), mentre l'esercizio non autorizzato della tombola, lotteria o altra manifestazione con offerta a premi mediante estrazione depenalizzato e punito con semplice sanzione amministrativa (art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933).
7. CONTRASTO DELLE DIPENDENZE DA GIOCO (LUDOPATIE)
7.1 Messaggi pubblicitari
Nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro
Inoltre su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche'via internet sono sempre vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro : nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita (Art. 7 comma4 d.l. 158/2012)
Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa.
Nota: sia la contestazione che l'irrogazione delle sanzioni competono all'AAMS/Agenzia delle dogane e monopoli cui, perci・ vanno inviate le segnalazioni.(art. 7 comma 6 del D.L. 158/2012)
7.2 Avvertimenti sui rischi da dipendenza
Sulle schedine dei giochi
Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono figurare sulle schedine oppure sui tagliandi di tali giochi.
Sui siti e nei punti di raccolta
Qualora l'entita' dei dati non possa essere contenuta nelle dimensioni delle schedine o dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative pubblicate sui siti istituzionali (AAMS /Agenzia delle dogane e dei monopoli), nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
Sugli apparecchi New slot
Le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonche' le relative probabilita' di vincita devono essere applicate sugli apparecchi new slot (di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS)
Nelle sale VLT e nei punti vendita scommesse
Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali videolottery di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
Sui siti internet di giochi
Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
Sanzioni
L'inosservanza delle disposizioni concernenti le formule di avvertimento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria Sia la contestazione che l'irrogazione delle sanzioni competono all'AAMS/Agenzia delle dogane e monopoli cui, perci・ vanno inviate le segnalazioni (art. 7 comma 6 del D.L. 158/2012)
7.3 Localizzazione delle sale giochi
L'AAMS/Agenzia delle dogane e monopoli deve pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi New slot(di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS), che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto.
Per quanto riguarda le concessioni di raccolta di gioco pubblico, invece, le pianificazioni valgono per le nuove concessioni.(art. 7 comma 10 del D.L. 158/2012)
Ai fini della pianificazione si tiene conto dei risultati dei controlli effettuati , nonche' di ogni altra qualificata informazione , ivi incluse proposte motivate dei comuni o di loro rappresentanze regionali o nazionali.