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Identificazione di cittadini italiani, dell'U.E e stranieri
L’art. 4 del Testo Unico di P.S. stabilisce che l’autorità di P.S. può ordinare alle persone pericolose e sospette (e solo ad esse), di munirsi entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.
Per le altre persone (non pericolose e non sospette), sussiste solo l’obbligo previsto dall’art. 651 C.P. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.
Attenzione! una cosa è l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, altra cosa il dovere di documentarla (vedi Cass. sez. I, 25 giugno 1987, n. 1769).
Una persona sprovvista di documenti, potrebbe ad esempio consentire di essere accompagnata a un posto di polizia per l’identificazione.
L’obbligo di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. sussiste solo per le persone pericolose e sospette cui l’autorità di P.S. ha ordinato, ai sensi dell’art. 4 T.U.L.P.S., di munirsi del documento.
In tal caso, il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale, costituisce concorso materiale della contravvenzione prevista dall’art. 651 C.P. con la contravvenzione prevista dal T.U.L.P.S. (Cass. sez. VI, 13 aprile 1989, n. 10378).
Controllo dei documenti
Documenti rubati o smarriti
Nella banca dati delle Forze di Polizia vengono inseriti i numeri identificativi dei documenti oggetto di denuncia perchè smarriti o rubati.
Sul sito Ministero dell'interno - Ricerca documenti rubati o smarriti chiunque può accertare se un documento italiano risulti rubato o smarrito ed, in caso affermativo, chi ha presentato denuncia e presso quale ufficio di polizia o comando Carabinieri.
Il sito viene aggiornato con un leggero ritardo rispetto alla data di denuncia
La carta d'identità
L’istituto della carta di identità, previsto dall’art. 3 T.U.L.P.S., è collegato alla funzione di vigilanza dell’autorità di P.S.
«Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel comune la loro residenza e dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro per l’Interno».
La carta di identità è rilasciata su esemplari forniti dal provveditorato dello Stato e costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Ha una validità di dieci anni.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti. L’apposizione dell’impronta digitale è facoltativa.
Insieme alla carta di identità, l’ufficio comunale compila due cartellini:
- uno è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico;
- l’altro è trasmesso al questore della provincia che ne cura la conservazione in ordine alfabetico, in apposito schedario.
L’autorità di P.S. ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette, di munirsi entro un dato termine della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S.
La carta di identità è anche documento valido per l’espatrio negli Stati membri della CE ed in quelli con cui vigono particolari accordi internazionali.
Documenti elettronici di identità
La carta di identità elettronica è il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico; come quella cartacea, ha validità di dieci anni.
Il documento di identità elettronico è un documento analogo alla carta di identità elettronica, rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età anche senza la fotografia, nel qual caso non è valido per l’espatrio. Se invece è munito della fotografia del titolare consente l’espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni, purché accompagnato.
Il documento di identità elettronico privo della fotografia ha validità cinque anni mentre quello munito di fotografia ha validità di soli due anni: la differente durata è evidentemente dovuta alle più rapide trasformazioni dei tratti somatici dei giovanissimi.
La carta di identità elettronica ed il documento di identità elettronico possono essere in italiano o, nelle province bilingui, in versione italiano – francese, italiano – sloveno e italiano – tedesco.
Documenti equipollenti alla carta di identità
In tutti i casi in cui è richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente.
Sono equipollenti alla carta d’identità:
• il passaporto;
• la patente di guida ;
• la patente nautica;
• il libretto di pensione;
• il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• il porto d’armi;
• le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equipollente, rilasciate da una amministrazione dello Stato (art. 35 D.P.R. 445/2000).
NOTA: I documenti equipollenti sono ammessi «quando la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con un titolo equipollente alla carta di identità». Può accadere quindi che in alcuni casi l’identità personale possa essere dimostrata con certi documenti e non con altri. Ad esempio la «Istruzione generale sui servizi a danaro - Allegato D» del Ministero delle Poste ammette soltanto alcuni specifici documenti di identità, per la riscossione di somme oltre un determinato importo.
Accompagnamento per identificazione
Questo istituto di polizia di sicurezza (detto anche fermo per identificazione) non deve essere confuso con l’identificazione della persona indagata e di altre persone, previste dall’art. 349 del codice di procedura penale.
L’art. 349 C.P.P. consente alla polizia giudiziaria, di accompagnare nei propri uffici per la identificazione, la persona nei cui confronti vengono svolte indagini e le persone in grado di riferire sui fatti.
L’art. 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191, invece, ha funzioni essenzialmente preventive, e prescinde dalla commissione di un reato. Questa norma consente agli ufficiali e agli agenti di polizia, di accompagnare nei propri uffici una persona allo scopo di procedere alla sua identificazione.
L’accompagnamento è consentito unicamente nei seguenti casi:
- se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità. Il rifiuto costituisce reato (art. 651 C.P.) ed il fotosegnalamento avviene in base all’art. 349 C.P.P.;
- oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false;
- oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che i documenti esibiti siano falsi.
Le persone accompagnate, possono essere trattenute per il tempo strettamente necessario, al solo fine dell’identificazione, e comunque non oltre le 24 ore. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto, deve essere data immediata notizia al procuratore della Repubblica. Al medesimo magistrato deve essere data immediata notizia anche del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.
Rispetto al testo dell’art. 349 C.P.P., la differenza più consistente è nella durata del fermo per identificazione: 24 ore in luogo delle 12 dell’art. 349. Secondo la migliore dottrina, il fermo per identificazione ai sensi dell’art. 11 continua ad essere ammesso per un tempo massimo di 24 ore. Questa tesi appare ora confortata dalla nuova formulazione dell’art. 349 c.p.p., che consente alla P.G. di trattenere una persona “non oltre le 24 ore, nel caso che (sic!) l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete …”.
Identificazione dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea
Obbligo di esibizione dei documenti
I documenti inerenti al soggiorno (permesso di soggiorno, ricevuta della dichiarazione di soggiorno e permesso di soggiorno CE per soggiornananti di lungo periodo) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero. Non occorrono invece per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo né per le cure mediche né per le prestazioni scolastiche obbligatorie (vedi par. 8.14).
La norma non prevede sanzioni in caso di inottemperanza in quanto si tratta non di un obbligo, ma di un onere: lo straniero otterrà quel determinato provvedimento di suo interesse solo se esibisce anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno.
Diversa è la posizione dello straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera all’ordine di esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento di identificazione, o del titolo di soggiorno: in tal caso egli commette reato ed è punito con l’arresto e l’ammenda.
Lo straniero deve esibire due tipi di documenti: sia quello di identificazione, sia quello attestante la regolarità del soggiorno. L’art. 6/3^ del T.U. sanziona penalmente la mancata esibizione anche di uno solo di essi senza giustificato motivo. Tuttavia sembra improbabile che una persona regolarmente soggiornante, immotivatamente ometta di esibire un documento di identificazione.
Attenzione: Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (Cass.Pen.Sezioni Unite n.1678 del 24.2.2011)
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Note procedurali
Come deve procedere, l’operatore di polizia, di fronte ad uno straniero che non esibisce i documenti di identificazione?
L'eventuale reato, che può essere commesso solo da uno straniero regolare, è una contravvenzione: non è ammesso l'arresto in flagranza e tantomeno il fermo di p.g.
L’articolo 6 comma 4 del testo unico impone che, “qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.”. La norma non si limita a prevedere una possibilità, ma introduce una sorta di fotosegnalazione obbligatoria.
Il medesimo articolo 6, ai commi 3 e 4 stabilisce che lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (attenzione: non di polizia giudiziaria), non esibisce, senza giustificato motivo, il documento di identificazione, ovvero il documento di soggiorno, è punito con l’arresto e l’ammenda.
Trattandosi di un reato, si potrà procedere all’identificazione ed al fotosegnalamento ai sensi dell’articolo 349 del C.P.P.
Peraltro secondo l’articolo 11 della legge 18 maggio 1978, numero 191, gli ufficiali e gli agenti di Polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque rifiuta di dichiarare le proprie generalità o quando vi siano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni o dei documenti esibiti. Le persone accompagnate possono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario all’identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore1
In ogni caso, in base all’art. 6 comma 4, qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
Per quale motivo il legislatore ha inserito questa norma, atteso che il fotosegnalamnto è già previsto dal codice di procedura penale?
Probabilmente per consentire (rectius: imporre) agli organi di pubblica sicurezza di procedere ai rilievi anche in assenza di reato, quando cioè la mancata esibizione di un documento può dipendere da un giustificato motivo.
Ad esempio: durante un servizio notturno di pattuglia viene controllato uno straniero che esibisce un documento di soggiorno piuttosto usurato. Egli si riserva di produrre il giorno successivo il passaporto che, a suo dire, ha lasciato a casa in un’altra città. Il reato non è accertato (e probabilmente non è commesso), ma potrebbe sussistere il dubbio sull’identità della persona. Gli operatori dovranno quindi procedere al fotosegnalamento in base all’art. 6/4 e non all’art. 349 C.P.P.