Libera circolazione dei lavoratori

La libera circolazione dei lavoratori appartenenti all’Unione Europea. si basa sul Regolamento (CEE) n. 1612/68 che nel suo preambolo stabilisce: "la mobilità della manodopera nella Comunità deve rappresentare per il lavoratore uno dei mezzi che gli garantiscano la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la propria promozione sociale".

In base al principio della libera circolazione dei lavoratori U.E., ciascun cittadino di uno Stato membro ha la possibilità di esercitare un'occupazione remunerata in qualsiasi altro Stato membro, alle condizioni applicabili ai cittadini di quest'ultimo, senza necessità di ulteriori autorizzazioni

Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori subordinati sono state estese ai lavoratori autonomi, mentre la posizione dei lavoratori distaccati in un altro Stato membro nel quadro di una prestazione di servizi è stata oggetto dalla direttiva 96/71/CE il 16 dicembre 1996.

Per quanto riguarda i cittadini dei paesi terzi, per i quali non vige il principio non vale, la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla lotta contro l'assunzione illegale di cittadini dei paesi terzi prevede un rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri in materia di politica dell'immigrazione.

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