Materiali d'armamento

Voci correlate: Armi da guerra

Principi fondamentali

 
Le norme principali sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento sono contenute nella legge n.185 del 09 luglio 1990.
Ai fini di detta legge “sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
Sono classificati nelle seguenti categorie:

  • a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
  • b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
  • c) armi e armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
  • d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
  • e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
  • f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
  • g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
  • h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi sportive e da caccia, alle armi comuni da sparo, alle armi corte da sparo non automatiche, alle riproduzioni di armi antiche e degli esplosivi diversi da quelli ad uso militare;
  • i) sistemi o apparati elettronici, elettrolitici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
  • l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
  • m) materiali specifici per l’addestramento militare;
  • n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il
  • collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
  • o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

L’elenco dei materiali d’armamento è stato approvato, da ultimo, con D.P.R. 13.06.2003 pubblicato su G.U. n. 171 del 25.07.2003

Attenzione! Dalla definizione di cui all'art. 2 si ricava che tutte le armi da guerra (di cui all'art. 1 della L. 110/1975) rientrano anche nella categoria dei materiali d'armamento, ma non tutto il materiale d'armamento è costituito da armi da guerra, come ad esempio i veicoli per uso militare o i sistemi e apparati elettronici

Ai sensi dell'art. 2, ai fini dell'esportazione e del transito, sono materiali d'armamento anche i disegni, gli schemi ed ogni ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, all'utilizzo e alla manutenzione di materiali d'armamento

Mentre la legge 895/67 e la legge 110/1975 tutelano la sicurezza interna e l'ordine pubblico interno ed individuano l' autorità di controllo nel Ministro dell'Interno, la legge 185/1990 tutela anche e soprattutto gli equilibri e i rapporti internazionali intrattenuti dal nostro paese con la comunità internazionale. (C. Sez. I 10.11.1997) Infatti quest'ultima legge demanda al Ministro degli esteri e la ministro della difesa la relativa attività di controllo, al fine di rendere l'esposrtazione, l'importazione ed il transito "conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia1

Perciò la detenzione ed il porto delle armi (non di tutto il materiale d'armamento) nell'ambito del territorio nazionale, non integrante alcuna delle ipotesi previste dalla legge 185/1990 continuano ad essere regolate dalla precedente disciplina dettata in materia di armi da guerra dalla l. 895/67 e dalla L. 110/1975 (Cassazione Penale. Sez. I, 5.3.1991).

Analogamente occorre stabilire l' ambito di applicazione delle due incriminatrici previste dall'art. 1 l. 895/67 (introduzione nello stato di armi da guerra senza licenza del ministro dell'interno) e dall'art. 25 L 185/1990 (importazione di materiali d'armamento senza autorizzazione del Mionistro degli affari esteri)
Sembra chiaro che nei casi di importazione non autorizzata di materiali d'armamento qualificabili anche come armi da guerra, si applichi esclusivamente l'art. 1 l. 8995/1967, stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 25 della l. 185/90 ("salvo che il fatto costituisca più grave reato").

Divieti generali di esportazione ed importazione

 
La legge 185/90 ha previsto specifiche ipotesi di divieto  riferite sia ad operazioni di esportazione sia di transito sia di importazione.
Nel caso di esportazionie e transito, abbiamo divieti assoluti e inderogabili e divieti di tipo derogabile)
Con riguardo alle importazioni, l'art. 1 prevede un divieto a carattere generale salvo nei casi esplicitamente ammessi.
In questo caso esse vengono consentite direttamente dalle Dogane, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa (art. 10, comma 1 del regolamento di esecuzione, nonché Direttiva del Ministero delle finanze del 9 dicembre 1991 e successive integrazioni).

Soggetti abilitati

 
In base alla legge 185/90 possono operare soltanto imprese iscritte in apposito Registro nazionale delle imprese, istituito presso il Ministero della difesa (Ufficio del Segretario Generale - Direttore nazionale degli armamenti) . L'iscrizione tiene il luogo della licenza (con esclusione di quella di fabbricazione) rilasciata dal Ministero dell’interno, ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del T.U.L.P.S.,

Requisiti

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
Per le imprese produttrici di armi sono fatti salvi i requisiti previsti dall’art. 9 della legge 110/75 e dagli articoli 11 e 43 dello stesso T.U.L.P.S. Al riguardo si ricordi che tra i "materiali d'armamento" sono compresi anche materiali diversi dalle armi da guerra (ad esempio alcuni software) nel cui ambito non opera la disciplina del TULPS.
Tutti gli iscritti al Registro nazionale hanno l' obbligo di comunicare al Ministero della difesa ogni variazione inerente la persona dell’imprenditore o del legale rappresentante, nonché ogni notizia sulla trasformazione o estinzione dell’impresa.

In sintesi: per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese occorre il radicamento sul territorio nazionale. Questa precisazione è importante, come si vedrà, ai fini della competenza nei controlli in caso di transito di materiale d'armamento sul territorio nazionale.

Controlli

 
La fase di controllo, successiva al rilascio del provvedimento autorizzativo del Ministero degli affari esteri, è costituita da un insieme di adempimenti ed accertamenti finalizzati ad assicurare che le modalità di esecuzione delle varie operazioni autorizzate abbiano esatta rispondenza con le prescrizioni apposte nei relativi provvedimenti permissivi.
Il controllo si esplica pertanto su due direzioni: a) una diretta a conoscere le modalità di spedizione delle merci (art. 19) e, b) l’altra, ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, delle clausole di consegna relativamente ai destinatari autorizzati (art. 20).
Tale fase di controllo predisposta per assicurare il puntuale ed esatto arrivo a destinazione presso le controparti estere delle merci, è prevista esclusivamente per le operazioni di esportazione e transito. Essa e trova applicazione, solo nei confronti dei soggetti iscritti al Registro nazionale: ne risultano escluse sia le Amministrazioni dello Stato, sia ii soggetti privati che operano in nome e per conto di queste ultime.

In sintesi in tema di spedizioni, la legge prevede a carico degli esportatori fondamentalmente due obblighi, differenziati a seconda delle clausole di resa merce convenute in sede contrattuale:

  • nella maggior parte dei casi, conservazione per la durata di 10 anni della documentazione giustificativa delle spedizioni effettuate;
  • negli altri casi, comunicazione informativa sulle stesse alle Autorità competenti.

L’altro aspetto fondamentale, del controllo concerne l’accertamento ad opera del Ministero degli affari esteri (MAE) del rispetto da parte dell’operatore delle clausole relative alla consegna.
Al riguardo, l’impresa autorizzata all’esportazione o al transito dei materiali d’armamento è tenuta ad ottemperare, nei confronti del MAE , ai seguenti due obblighi:

  • di informativa tempestiva della conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate.
  • di invio della documentazione comprovante l’avvenuta consegna del materiale oggetto di autorizzazione e cioè, di uno dei seguenti documenti:
    1. formulario di verificazione
    2. oppure bolletta doganale di entrata nel paese di destinazione finale
    3. oppure documentazione di presa in carico da parte dell’ente importatore
    4. oppure documentazione equipollente rilasciata dall’Autorità governativa locale.

Questi adempimenti non sono previsti nei casi di operazioni effettuate per conto dello Stato

Il transito

 La legge 185  del 9 luglio 1990, si applica nel caso di determinate operazioni di trasferimento di materiali di armamento e precisamente:
a) esportazione,
b) importazione
c) transito.

Ai nostri fini è rilevante l’attraversamento “materiale” del territorio doganale italiano da parte della merce, oggetto di transazione ed appare perciò naturale il riferimento alla nozione di transito dal punto di vista delle norme doganali.

Il transito consiste nel trasporto di una merce da una dogana di entrata ad una di uscita ” per concludersi con la rispedizione all'estero della merce medesima: esso è soggetto a discipline differenti, a seconda se coinvolge o meno imprese residenti sul territorio Italiano.

Si è già visto che tutte le autorizzazioni (importazione, esportazione e transito) alle imprese iscritte nel registro nazionale vengono rilasciate dal Ministero per gli affari esteri (MAE). Giova peraltro rammentare che per l'iscrizione nel registro è richiesto il radicamento sul territorio italiano.

Ci si chiede: ed il solo transito in Italia di materiali, effettuati tra società estere?

Come si è visto, la legge 895/67 e la legge 110/1975 tutelano la sicurezza interna e l'ordine pubblico interno mentre la l. 185/1990 tutela anche e soprattutto gli equilibri e i rapporti intrattenuti dal nostro paese con la comunità internazionale. (C. Sez. I 10.11.1997) e demanda al Ministro degli esteri e al Ministro della difesa la relativa attività di controllo, al fine di rendere l'esposrtazione, l'importazione ed il transito "conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia

In questo particolare caso di "estero su estero" che non coinvolge imprese residenti in Italia, non vengono in rilievo i rapporti intrattenuti dal nostro paese con la comunità internazionale ; non è quindi interessato il Ministero degli affari esteri, ed i controlli di sicurezza fanno capo al Ministero degli Interni.

L’art. 16 esclude che si possa applicare la legge 185/1990 in tutti i casi di solo attraversamento del territorio dello Stato (transito doganale) dei materiali di cui all’art. 2, qualora in tali operazioni siano presenti due condizioni:

  • che vi sia stata una transazione commerciale avvenuta all’estero;
  • che le parti di tale transazione siano entrambe non residenti nello Stato italiano.

In tal caso si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 28 commi 3 e 4 TULPS (licenza del Ministro dell'interno per l'importazione e l'esportazione; licenza del prefetto per il trasporto); tali disposizioni troveranno altresì applicazione in tutti i casi di introduzione nello stato di materiali d'armamento che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che siano destinati ad altri paesi (semprechè i materiali stessi siano iscritti a manifesto).

Ove manchi anche una sola di tali condizioni (ad esempio, transazione in Italia, oppure residenza in Italia anche di una sola parte) è applicabile la disciplina di cui alla legge 185/1990 "2

Tutte le altre operazioni di transito, poste in essere da residenti risultano assoggettate alla medesima disciplina generale prevista per le operazioni di esportazione, sia nel caso che concretizzino materiali attraversamenti del territorio nazionale, sia nell’altro che si limitino a semplici transiti “estero su estero”.

In tale contesto, pertanto, il cittadino italiano con residenza in Italia, che agisce all’estero trattando materiali d’armamento situati all’estero, anche se non destinati a varcare la linea di confine italiana, dovrà in ogni caso adempiere agli obblighi previsti dalla legge 185/90, anche se osserverà la legislazione locale.

Per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa.

Il trasferimento di materiali d'armamento "estero su estero", ossia da paese straniero ad altro paese straniero, non integra il reato di importazione o transito illegali, bensi l'esportazione illegale di cui all'art. 25, 1° comma3

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