Metodo intergovernativo

Con questa definizione si indica il modo di funzionamento istituzionale del primo pilastro dell'Unione europea, basato sulle procedure delle tre Comunità.
Le Comunità europee sono organizzazioni a cui gli Stati membri hanno trasferito la sovranità in determinati settori. Perciò il metodo è caratterizzato dai seguenti elementi :
l’iniziativa spetta unicamente alla Commissione;
le decisioni,in sede di Consiglio, sono assunte con voto a maggioranza qualificata;
il Parlamento europeo svolge un ruolo attivo, con pareri, proposte di emendamento, ecc.;
la Corte di Giustizia assicura uniformità di interpretazione del diritto comunitario.

Il metodo comunitario si oppone al metodo intergovernativo che è alla base del secondo e del terzo pilastro che è invece caratterizzato dai seguenti elementi:

  • il diritto di iniziativa spetta agli Stati membri e, in modo limitato, alla Commissione;
  • le decisioni in sede di Consiglio sono prese all’unanimità.
  • Il Parlamento europeo ha solamente un ruolo consultivo;
  • la Corte di giustizia ha un ruolo assai limitato

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In sintesi: col metodo comunitario (primo pilastro) si procede mediante atti comunitari, adottati a maggioranza, che si impongono anche agli stati membri eventualmente dissenzienti. Col metodo intergovernativo (secondo e terzo pilastro) si procede mediante convenzioni, per li quali è richiesta l’unanimità nell’adesione e che non vincolano gli stati membri che non aderiscono (vedi Pilastri dell'Unione Europea).

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