Sintesi dal libro di G. Calesini - Leggi di pubblica sicurezza, Ed. Laurus Robuffo, Roma 2011
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Tipologia delle misure di prevenzione
Sono provvedimenti di carattere amministrativo (cioè non penale) di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria: strumenti di difesa sociale adottati nei confronti di persone ritenute pericolose.
La legge distingue tra:
a) misure di prevenzione personali: che incidono sulla libertà personale o di circolazione;
b) misure di prevenzione patrimoniali: che incidono sul patrimonio;
c) effetti interdittivi derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione personali,
Il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) unifica la disciplina delle misure di prevenzione prevista dalla precedente normativa:
a) Sono misure di prevenzione personali:
a.1) applicate dal questore (misure di prevenzione amministrative)
- l’avviso orale ;
- il foglio di via obbligatorio ;
- il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive (art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401).
- l'ammonimernto per atti persecutori (art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11)
- le misure ex art. 75-bis del TU stupefacenti (vedi G. Calesini, cit. cap. XXII par. 3.2)
a.2) applicate dall'autorità giudiziaria (misure di prevenzione giurisdizionali)
• la sorveglianza speciale della p.s.;
• la sorveglianza speciale della p.s. con divieto di soggiorno;
• la sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno;
b) Sono misure di prevenzione a carattere patrimoniale (misure di prevenzione patrimoniali):
- il sequestro;
- la confisca.
- la cauzione;
- l'amministrazione giudiziaria dei beni.
c) Sono effetti interdittivi derivanti delle misure di prevenzione personali (misure di prevenzione interdittive):
- l’impossibilità di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni;
- la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni;
- il divieto di concludere contratti di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la P.A.
- gli altri effetti previsti dal c.p.p. e dalle leggi speciali
Misure di prevenzione e misure di sicurezza: distinzione
Le misure di prevenzione non debbono essere confuse con la pena o con le misure di sicurezza, che sono invece sanzioni penali.
Le misure di prevenzione e le misure di sicurezza si distinguono tra loro anzitutto in quanto le prime hanno carattere amministrativo e preventivo, mentre le seconde hanno carattere giudiziario e repressivo.
Anche il concetto di pericolosità, rilevante per le misure di sicurezza, non deve essere confuso con l’analogo concetto posto a fondamento delle misure di prevenzione.
In sintesi:
a) la pericolosità sociale che è presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza è collegata alle nozioni di gravità del reato e di capacità a delinquere che si ricavano dagli artt. 133 e 133-bis del codice penale. È socialmente pericolosa la persona che dopo aver commesso un fatto reato, è probabile che ne commetta altri;
b) la pericolosità rilevante per la sicurezza pubblica ai fini delle misure di prevenzione non è collegata ad un fatto costitutivo di reato, e si desume dalla appartenenza o meno del soggetto a una delle categorie indicate dalla legge.
Attenzione! Per le sole misure di prevenzione patrimoniali, finalizzate ad aggredire i beni illecitamente acquisiti (che possono essere richieste disgiuntamente da quelle personali) si prescinde dalla pericolosità sociale del soggetto preposto. Ciò consente l'adozione della misura anche nei confronti degli eredi della persona pericolosa.
Misure "amministrative" e misure "giurisdizionali": gli artt. 13 e 16 della Costituzione
Secondo una distinzione impropria, si dicono amministrative le misure di prevenzione adottate dall’autorità amministrativa; sono invece definite giurisdizionali quelle applicate dall’autorità giudiziaria.
La distinzione è impropria in quanto tutte le misure di prevenzione (anche quelle cd. giurisdizionali), mantengono sempre il carattere amministrativo.
In sintesi: 1) misure di prevenzione amministrative: vengono applicate da un organo (il questore) appartenente all’autorità amministrativa, in quanto non comportano restrizioni della libertà personale. Sono l’avviso orale, il rimpatrio e il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive; 2) misure di prevenzione giurisdizionali: sono tutte quelle misure di prevenzione che, essendo restrittive della libertà personale, rientrano nella previsione dell’art. 13 della Costituzione e sono quindi obbligatoriamente devolute alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Inosservanza, sanzioni e obblighi
Arresto fuori flagranza e fermo.
All'applicazione di una misura di prevenzione consegue l’inasprimento delle sanzioni, nell’eventualità che siano commessi determinati reati e la possibilità, per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto anche fuori flagranza.
Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. (art. 75)
Se la persona sottoposta a misure commette determinati reati, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. (art. 71)
Il soggiornante obbligato che, avendo ottenuto l'autorizzazione ad allontanarsi, non rientri nel termine stabilito, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, o si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punito con la reclusione; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.(art. 76)
1. Nei confronti dei soggetti appartenenti ad una delle categorie che consentono le misure giurisdizionali (art. 14) il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purchè si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 c.p.p.. (art. 77)
Obbligo di comunicazione. Art. 80
Le persone sottoposte,ad una misura di prevenzione con provvedimento definitivo, sono tenute a comunicare per dieci anni, al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.
Gli obblighi cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.