Misure di prevenzione amministrative

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore (c.d. misure amministrative)

Tipologia delle misure

Sono adottate dal questore le seguenti cinque misure:

  • il foglio di via obbligatorio (art. 2 del D. Lgs.159/2011.)
  • l'avviso orale (art. 3 del D. Lgs.159/2011)
  • l' Ammonimento per atti persecutori (art. 8 del D.L.23 febbraio 2009)
  • il Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) (art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
  • le misure in materia di stupefacenti

Misure previste dal D. lgs.159/2011.

Destinatari (art. 1)

Il questore adotta il foglio di via obbligatorio e l'avviso orale nei confronti di:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità , la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Foglio di via obbligatorio - Art. 2

Qualora le persone appartenenti ad una delle categorie precedenti, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
Il compito può essere delegato ad un funzionario della questura (Cass. pen. – sez. I – 19 febbraio 1969, n. 244).

Per un periodo non superiore a tre anni, il soggetto non può fare ritorno nel comune da cui è stato allontanato, se non ottiene la preventiva autorizzazione del questore che ha emesso il provvedimento.
Egli non può ritornarvi senza il permesso, neppure per esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento penale a suo carico (Cassazione – sez. I, 21 gennaio 1983, n. 444).
Peraltro divieto di ritorno, non significa divieto di semplice transito.

Durata

Un periodo non superiore a tre anni.

Inosservanza

L’inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di rimpatrio costituisce reato: si tratta di un reato omissivo istantaneo.
Il contravventore ਠpunito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.(art. 76, comma 3 del D. lgs ..159/2011.)

Avviso orale - Art. 3

Il questore della provincia di dimora può avvisare oralmente i medesimi soggetti che esistono sospetti a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

Forma
Il questore o il funzionario delegato, invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Particolari divieti
Con l'avviso orale, alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il questore, può imporre il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
Può inoltre vietare di possedere o utilizzare armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonchè sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
In ultimo, il divieto può riguardare programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Oltre che alle persone avvisate, il divieto di possedere questi oggetti, può essere imposto dal questore anche ad altri soggetti, 1) definitivamente condannati per delitto non colposo e 2) sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e 3) appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere a), b. o c) previste dall'art. 4 per le misure di prevenzione c.d. giurisdizionali
Nota: Le tre condizioni debbono verificarsi contemporaneamente in capo al soggetto.

Inosservanza
Per l'inosservanza dell'avviso orale nella forma semplice, non sono previste sanzioni.Può costitutuire un eventuale ulteriore elemento di supporto ad una successiva prprosta di misura di prevenzione giurisdizionale.
Invece chi viola il divieto di possedere determinato oggetti, apparati, strumeti ecc…commette un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa.
Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.(art. 76 comma 3 del D. lgs 159/2011)

Ammonimento per atti persecutori

(art. 8 del D.L.23 febbraio 2009)

Il decreto legge 11/2009 ha introdotto con l’art. 612 bis c.p. il delitto di “atti persecutori” o stalking (dall'inglese to stalk: inseguire, cacciare con agguati), punito con la reclusione a querela della persona offesa.
Commette questo reato chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi, anziché i tre previsti in via generale dall’art. 124 c.p.
Fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Data la gravità del fatto il legislatore ha voluto attribuire alla vittima ogni possibile forma di tutela. In quest’ottica, l’esposizione dei fatti all’autorità di pubblica sicurezza va intesa estensivamente (come nel caso dell’art. 15 TULPS), comprendendo tutti i soggetti che debbono contribuire all’attività di detta autorità, vale a dire coloro che hanno la qualità di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
La pena comminata (minacciata in astratto) (1) consente sempre l’arresto facoltativo in flagranza che, nei confronti di un soggetto ammonito, è un atto pressochè dovuto (4° comma dell’art. 381 c.p.p).


(1) Comminare non è un sinonimo elegante di infliggere. Deriva dal latino cum mina = con minaccia. Perciò la legge commina, il giudice infligge, applica ecc..

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

(art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
È un provvedimento (cosiddetto DASPO) con cui ad un soggetto anche minorenne è vietato accedere a determinati luoghi connessi con lo svolgimento di manifestazioni sportive. Allo stesso soggetto può essere aggiunta la prescrizione di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia, nell’orario in cui si svolgono le manifestazioni stesse.

Destinatari

A) La norma prevede diverse categorie di destinatari:
Le persone che risultino denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per determinati reati reati:

B) Indipendentemente da una evenuale denuncia o condanna, il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, in occasione o a causa di manifestazioni sportive abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Può essere applicato anche alle persone recidive di violazione (nella medesima stagione calcistica) del regolamento degli impianti sportivi.

Prescrizioni

Al divieto di accesso, il questore può aggiungere la prescrizione di presentarsi nell’ufficio o comando di polizia del luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, una o più volte nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali il divieto è stato notificato.
Se viene aggiunta questa prescrizione, la notifica del provvedimento del questore deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare (personalmente o a mezzo del difensore), memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

Inosservanza

Sia la violazione del divieto di accesso, sia l’inottemperanza alla prescrizione di presentarsi ad un ufficio di polizia costituiscono delitto, punite con la reclusione o la multa.
è consentito l’arresto in flagranza delle persone che violano il divieto di accesso (art. 8 comma 1bis, L.401/89).
Quando non sia possibile procedere immediatamente all’arresto, per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza il soggetto che, in base a documentazione video fotografica, risulti autore del reato, sempreché l’arresto avvenga non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le 48 ore dal fatto.
La norma che consente la c.d. flagranza differita ha efficacia temporanea (vedi G. Calesini - Leggi di pubblica sicurezza, Ed. Laurus Robuffo, roma 2011, cap. XII par. 5.1.3.).

Misure di prevenzione in materia di stupefacenti

L'art. 75-bis del D.p.R: 309/90 (testo unico in materia di stupefacenti) prevede specifiche misure di prevenzione,

Autorità.
Il questore

Destinatari.
La persona che risulti già condannata, anche non definitivamente, a) per reati contro la persona, b) contro il patrimonio o c) per quelli previsti dalle disposizioni del testo unico sugli stupefacenti o d) dalle norme sulla circolazione stradale, e) oppure sanzionato per violazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti f) o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza

Inoltre deve risultare che dalla condotta della persona, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica,

Tipologia delle misure
Il questore potrà imporre una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Procedura
Le predette misure (una o più, secondo necessità debitamente motivata) sono applicate dal questore con provvedimenti da trasmettere, entro 48 ore dalla notifica all’interessato, al giudice di pace territorialmente competente per la convalida.
Se l'interessato è minorenne, alla convalida provvedeil tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

Le stesse misure possono essere modificate qualora sopravvengano determinate circostanze e possono essere revocate in caso di esito positivo dei programma di recupero.

Garanzie difensive
L'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida.
Al riguardo la Cassazione, con sentenza 38891 del 27 ottobre 2011 ha affermato che, nel silenzio della legge, si deve ritenere che l'interessato disponga di almeno 48 ore a partire dalla notifica, tempo minimo necessario per procurarsi un avvocato.
Inoltre, trattandosi di misure di prevenzione, le garanzie difensive (ad avviso della Cassazione) sono analoghe a quelle previste per il Daspo.
Se non viene rispettato il termine di 48 ore per consentire la presentazione di memorie difensive, il provvedimento è inefficace

Violazione
La violazione è una contravvenzione punita con la pena dell’arresto.

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