Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria (c.d. misure giurisdizionali)
Sintesi dal testo di G. Calesini - Leggi di pubblica sicurezza, ed. Laurus Robuffi, 2011 Roma
Table of Contents
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Tipologia delle misure e loro presupposti - Art. 6
1. Alle persone sopra indicate, quando sono pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata una delle seguenti misure:
1. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.
Questo tipo di misura è applicato quando si ritiene che la pericolosità sia qualificata dalla dipendenza o comunque dal collegamento con un determinato luogo o con una determinata zona, da cui quindi, occorre allontanare il soggetto. L’allontanamento dal luogo di residenza, si impone non tanto per il grado, quanto per il carattere della pericolosità, in relazione con l’ambiente di vita che la condiziona e la potenzia.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Soggetti destinatari Art. 4
Destinatari
La misura della sorveglianza speciale (semplice o con obbligo di soggiorno) si applica:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. | Si tratta delle associazioni di tipo mafioso. Secondo l’art. 416 bis C.P., sussiste l’associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:a) per commettere delitti; b)per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo:– di attività economiche; – di concessioni, di autorizzazioni;– di appalti e servizi pubblici;c) per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;d) al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (art. 11-bis D.L. 306/92). Il concetto comprende anche «camorra», «ndrangheta» e altre associazioni comunque denominate.1. |
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, c.c.p. ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 | l'art. 51 comma 3-bis stabilisce i reati in ordine ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite al procuratore della repubblica distrettuale; l’art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 punisce il trasferimento fraudolento di valori. Si tratta del reato commesso da chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale |
c) ai soggetti di cui all'articolo 1 | l'art 1 indica le categorie di possibili destinatari delle misure personali applicata dal questore (c.d. amministrative):1) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità , la sicurezza o la tranquillità pubblica. |
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; | Il capo I, titolo VI del libro II del c.p.contiene i "delitti di comune pericolo mediante violenza" (art. da 422 a 437). Inoltre: art. 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello stato); 285 (devastazione, saccheggio e strage); 286 (guerra civile) 306 (Banda armata: formazione e partecipazione), 438 (Epidemia); 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 605 (Sequestro di persona); 639 (Sequestro di persona a scopo di estorsione). Finalità di terrorismo: Secondo l'art. 270-sexies c.p., sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia |
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; | La legge LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 che reca "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" vieta, in particolare, ogni forma di riorganizzazione del partito fascista. |
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; | La legge LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 che reca "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" vieta, in particolare, ogni forma di riorganizzazione del partito fascista. |
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lett. d) | La legge 2 ottobre 1967, n. 895 - che reca "Disposizioni per il controllo delle armi"., riguarda, in particolare armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali. La legge 14 ottobre 1974, n. 497 reca Nuove norme contro la criminalita' ; l'art. 8 ha sostituito l'art. 9 della l. 1423/1956, che punisce chi contravviene agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale;gli art. 9 e seguenti hanno modificato vari articoli della legge 895/1967 |
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. | E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; |
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 | L'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 -"Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive" recita: Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per detrminati reati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).2 |
Titolarità della proposta - Art. 5
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con o senza divieto di soggiorno) e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia,
Eccezione! Per i soggetti potenzialmente destinatari di una delle misure applicabili dal questore, (art. 1: a pericolosità non qualificata) la proposta spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale in luogo del Procuratore Distrettuale
Innovando rispetto alla precedente normativa, la legge consente ora la proposta anche se non vi è stato il preventivo avviso,.
Prescrizioni imposte. Art. 8
Nel provvedimento con cui il tribunale dispone una misura di prevenzione personale, sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta deve osservare.
Se si tratta di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
Quando applica la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può prescrivere:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
Nota: La nuova formulazione della legge sembra confermare quanto asserito in passato dalla giurisprudenza sulla natura dei due istituti. La sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno costituisce una misura di prevenzione autonoma rispetto alla sorveglianza speciale, mentre il divieto di soggiorno costituisce una semplice modalità accessoria della sorveglianza (Cass. pen. sez. I, 24 maggio 1981, n. 863).
Carta di permanenza (art. 8 comma 7)
Alle persone cui è applicata la sorveglianza speciale (con o senza obblighi o divieti di soggiorno) è consegnata una carta di permanenza, con le prescrizion imposte, da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.