Sintesi dal libro di G. Calesini - Leggi di pubblica sicurezza, Ediz. Laurus Robuffo, Roma 2011
Effetti interdittivi delle misure di prevenzione
Secondo i principi generali enuciati dall'art. 66 "l’applicazione delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II importa gli effetti prodotti dall’ammonizione e dall’assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento, nonché gli ulteriori effetti previsti dal presente capo."
Il riferimento ad istituti non più esistenti quali l'ammonizione ed il confinoè incomprensibile e frutto di una pessima tecnica giuridica. Tuttavia il richiamo al libro I, titolo I, capo II, consente di affermare che gli effetti interdittivi previsti, conseguono unicamente alle misure di prevenzione giurisdizionali. Sono escluse invece le misure amministrative adottate dal questore (Avviso orale e foglio di via) che pure vengono ora annoverate ora tra le misure di prevenzione personali.
Divieti e decadenze Art. 67
Sono colpite dagli effetti interdittivi previsti dall'art. 67, due categorie di persone:
1) Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione personali giurisdizionali;
2) le persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p che, come si è visto stabilisce i reati di competenza del Procuratore Distrettuale.
Queste persone, infatti non possono ottenere:
- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina:
- la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni
- il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Divieto di propaganda elettorale
Alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi Art. 67
Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.(art. 67 comma 4)
Obblighi del pubblico ufficiale (art. 73)
Il pubblico ufficiale, il funzionario o il dipendente che, avuta comunicazione, non dispone (anche per colpa) il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delleerogazioni o concessioni o la cancellazione dagli elenchi, commette reato punito con la reclusione.
Altri effetti interdittivi
Numerose norme prevedono particolari effetti interdittivi derivanti dall'applicazione di una misura di prevenzione:
1) : la patente automobilistica è revocata dal prefetto a coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione personali (art. 120 c.d.s.)
2) la patente nautica non è rilasciata o è revocata alle persone sottoposte a misure di prevenzione personale (art. 37 e 41 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146:)
3) non possono ottenere il passaporto coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione (art. 3, lett. e) della L. 21 novembre 1967 n. 1185 :)
4) : le autorizzazioni di polizia in materia di armi non possono essere rilasciate alle persone sottoposte ad una misura di prevenzione(art. 9, ultimo cpv., della L. 18 aprile 1975, n. 110 )
5) : le cariche, di amministratore, sindaco e direttore generale delle banche non possono essere ricoperte, e se già in carica decadono dalle persone sottoposte a misure di prevenzione , salvi gli effetti della riabilitazione (art. 5 comma 1, lett. b, del d.m. (tesoro) 18.3.1998, n. 161 );
6) :alle persone, sottoposte a misure di prevenzione, sono precluse le cariche di amministrazione nelle società fiduciarie e di revisione, e comportano il divieto di ottenere autorizzazioni, che eventualmente decadono se già rilasciate, per lo svolgimento delle attività delle predette società (art. 28, commi 1, 2, 3, della L. 19 marzo 1990, n. 55 )
7) : non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento , le persone sottoposte a misure di prevenzione (’art. 120 , lettera b) del c.p.p.,) ;
8) non può prestare ufficio di interprete chi è sottoposto a misure di prevenzione (art. 144, lett. c), c.p.p.);
9) , : non può prestare ufficio di perito, chi è sottoposto a misure di prevenzione (art. 222, lett. c), c.p.p.);
10) : non può essere nominato consulente tecnico, chi è sottoposto a misura di prevenzione (art. 225, terzo comma, c.p.p.)
Anche in questi casi, non richiamati dalla legge che ha riordinato la complessa normativa di prevenzione, in base ai principi generali gli effetti interdittivi previsti, conseguono unicamente alle misure di prevenzione giurisdizionali. Restano escluse invece le misure amministrative adottate dal questore (Avviso orale e foglio di via) che pure sono dalla legge annoverate ora tra le misure di prevenzione personali.