Sintesi dal testo di G. Calesini - Leggi di pubblica sicurezza, ediz. Laurus Robuffo, Roma 2011
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Le misure di prevenzione patrimoniali
Le misure di prevenzione patrimoniali aggrediscono il patrimonio dell’indiziato, in quanto mirano a privarlo dei beni di sospetta o accertata provenienza illecita.
Hanno il duplice scopo: cautelare e sanzionatorio
Sono misure di prevenzione patrimoniali:
- il sequestro;
- la confisca;
- la cauzione.
- l'amministrazione giudiziaria dei beni personali
- l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente.e possono essere applicate indipendententemente dalla pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta della misura. In altri termini, si prescinde dall’attualità della pericolosità e si può quindi aggredire il patrimonio anche di una persona che non faccia più parte dell’associazione mafiosa o, nel caso di successione, non ne abbia mai fatto parte(art. 18)
Soggetti destinatari Art. 16
Le misure di prevenzione patrimoniali si applicano:
a) ai soggetti che possono essere destinatari della sorveglianza speciale (con o senza obblighi o divieti di soggiorno);
b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente , quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.(c.d. congelamento dei fondi e delle risorse economiche)
I soggetti designati a un organismo internazionale
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 155, ha stabilito che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche.
Inoltre, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti e al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002, con D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2005
Congelamento dei fondi e delle risorse economiche
Per congelamento di fondi si intende: «il divieto, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»;
Per congelamento di risorse economiche si intende: «il divieto, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente semplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia»;
Il Comitato di sicurezza finanziaria
Il sistema relativo al “congelamento” dei beni è fondato su liste, redatte in sede U.E o in sede ONU sulla base delle informazioni provenienti dalle autorità nazionali.
Per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti e proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, è stato istituito il “Comitato di Sicurezza finanziaria”. Esso è composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica distrettuale, titolare della proposta di misura di prevenzione patrimoniale..
Titolarità della proposta. Art. 17
Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
Eccezione: come per le misure di prevenzione personali, quando si tratta di soggetti a pericolosità comune, che rientrano in una delle categoria dei possibili destinatari dell'avviso o del foglio di via, la proposta spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale in luogo del Procuratore Distrettuale
Tipologia delle misure
Sequestro Art. 20
Il sequesto anzichè nelle misure di prevenzione patrimoniali, rientra piuttosto tra i provvedimenti cautelari.
In quest'ottica, si possono distinguere tre diversi tipi di provvedimento:
a) sequestro ordinario;
b) sequestro anticipato;
c) sequestro urgente.
Sequestro ordinario
Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente,
a) quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta
b) ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Sequestro anticipato
Su richiesta dell'organo propronente (Procuratore, questore, direttore della Dia ….) quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti od alienati, il presidente del tribunale, può disporre il sequestro anticipato con provvedimento che deve poi essere convalidato dal tribunale (art. 32 comma 1)
Sequestro urgente
Nei casi di particolare urgenza nel corso del procedimento, su richiesta dell'organo proponente (Procuratore, questore, direttore della Dia ….) o della polizia giudiziaria incaricata di svolgere ulteriori indagini, il sequestro è disposto dal presidente del tribunale e perde efficacia se non é convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.(art. 22 comma 2)
Confisca Art. 24
Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Nei confronti di indiziati di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, a manifestazioni di violenza sportiva, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata ai beni, che possono agevolare le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.(art. 16 comma 2)
Cauzione. Garanzie reali Art. 31
Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi alla cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
Cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
Confisca della cauzione Art. 32
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure procede ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione.
L'amministrazione giudiziaria dei beni personali Art. 33
Nei confronti dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali, indicati nelle lettere c), d), e), f), g) ed h) dell'art. 4 (vedi tabella par. 2.2.2) il tribunale può aggiungere alla sorveglianza speciale (con o senza divieto od obbligo di soggiorno), quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.
Sono sempre esclusi i beni destinati all'attività professionale o produttiva
Anzichè aggiungerla alla sorveglianza speciale, il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività .
L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni rinnovabili.
L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche Art. 34
Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 416 bis e dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività .
L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi.
L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
L'amministratore giudiziario - Art. 35
Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario..
L'Agenzia nazionale - Art. 38
Il Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare da tecnici o da altri soggetti qualificati, .
L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva (art. 44)