Novita Legislative D Lgs 204 2010

AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE ARMI1

(tratto da: G. Calesini, Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi- Addenda; ed. Laurus Robuffo - Roma.)

Il 1° Luglio 2011 è entrato in vigore il d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 288 del 10 dicembre 2010) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/51/CE in materia di armi.
Tuttavia fino a quando non saranno emanati i necessari regolamenti , continuano ad applicarsi alcune norme attualmente vigenti. (art. 6, comma quarto): ad esempio viene ritardata l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione medica per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi e per la loro detenzione.

Definizioni

L' art. 2, comma primo, d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 introduce le seguenti definizioni

a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonchè ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) “tracciabilita”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) “intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni”.

Arma da fuoco e arma inutilizzabile

La nozione di armi da fuoco non coincide con quella di armi da sparo. Queste ultime sono armi che lanciano proiettili utilizzando l'azione propulsiva di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa ( v. Cass. Sez. I, 9 luglio 1981, n.120, ).
In quest'ottica il D. lgs 204/2010 esclude dalla nozione di arma da fuoco gli oggetti elencati al punto III dell’allegato I della direttiva 1991/477/CEE e cioè:
a) le armi che sono state rese definitivamente inutilizzabili in modo da rendere tutte le loro parti essenziali inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare nell’ottica dell’eventuale riattivazione dell’arma;
b) gli oggetti concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali o tecnici, purchè possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) le armi antiche o le loro riproduzioni, purchè già non rientrino nelle categorie precedentemente illustrate e siano oggetto di disciplina da parte delle legislazioni degli Stati membri.
Circa il punto a), poichè si prescinde dalle modalità seguite per rendere l'arma inutilizzabile, sono ora comprese anche le armi divenute inservibili per motivi accidentali.

Parti d'arma

Parti

Nel il primo comma dell' art. 38 T.U.L.P.S. il legislatore ha ora espressamente esteso l’obbligo di denunziare le parti d’arma.
Per la definizione contestualmente introdotta all’art.1, comma 1 bis, lett. b, d.lgs. n. 527 del 1992, é “parte” dell’arma qualsiasi componente progettata per essa e "indispensabile al suo funzionament".
La definizione riguarda unicamente le parti d’arma da fuoco. Sembrerebbe quindi che le parti di armi comuni da sparo diverse dalle armi da fuoco siano escluse dall’obbligo di denuncia.

Parti essenziali

Il legislatore ha utilizzato la nozione di “parti essenziali” solo al fine di modificare la disciplina dell’immatricolazione delle armi comuni da sparo di cui all’art. 11 l. n. 110 del 1975 e per precisare che la marcatura deve essere apposta "in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell’arma".
La nozione di "parte essenziale" è utlizzata a) per individuare delle componenti su cui possono essere apposti i segni distintivi dell’arma e b) per determinare le condizioni di inutilizzabilità dell’arma da fuoco.
Per quanto attiene alle norme incriminatrici, viceversa, non rileva la nozione di "parte essenziale" ma si fa riferimento al concetto più ampio di "parte di arma"

Fabbricazione, assemblaggio, importazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi

Nell’art. 28 del T.U.L.P.S. è stato aggiornato l’elenco delle attività per le quali è richiesta la licenza del Ministro dell’interno ed è stata inserita anche l’attività di assemblaggio.
Si tratta di attiviotà connesse con le le armi da guerra e le loro parti, le munizioni, le uniformi militari e gli altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento delle forze armate nazionali o straniere.
Il significato del termine “assemblaggio” sembra comprendere anche all’attività di composizione di parti d’arma pre-confezionate da altri..
Peraltro, analogo riferimento all’attività di assemblaggio non è stato introdotto nell’art. 1 l. n. 895 del 1967 che, salvo diversa interpretazione della giurisprudenza, sembra sanzionare penalmente soltanto la “fabbricazione” illecita di armi da guerra e non l'assemblalaggio.
La licenza conserva ora validità per due anni e non più per uno soltanto .
Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha infine elevato la pena pecuniaria (lasciando immutata quella detentiva) prevista per il delitto di trasporto di armi da guerra senza previo avviso al prefetto.

Analoghe modifiche sono state apportate anche all’art. 31 T.U.L.P.S., che vieta la fabbricazione, l’introduzione, l’esportazione la raccolta commerciale e la vendita di armi diverse da quella da guerra senza licenza del questore.
Pure in questo caso accanto all’attività di fabbricazione è stata inserita quella di assemblaggio.
Anche la licenza relativa alle armi diverse da quelle da guerra ha ora validità di tre anni e non più due.

Intermediazione

L’art. 31 bis del T.U.L.P.S., di nuova introduzione, disciplina l’attività di intermediazione nel settore delle armi,
Al riguardo l'art.1 lett. f) del d. lgs. n. 527 del 1992 definisce l’intermediario come la persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non é considerato “intermediario” il mero vettore.
Anche per svolgere questa attività è necessario dotarsi di apposita licenza, rilasciata dal prefetto e valida tre anni.
Il titolare della licenza ha l'obbligo di comunicare annualmente all’autorità un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. In caso di violazione violazione è prevista, la prima volta, la sospensione della licenza e, in caso di recidiva, anche la revoca della stessa.
La nuova legge non ha configurato alcuna sanzione per l’esercizio illecito dell’attività di intermediazione.
La giurisprudenza dovrà stabilire se il riferimento alla vendita e cessione illecita di armi da guerra o comuni da sparo contenuto nell’art. 1 della l. n. 895 del 1967 possa ricomprendere anche l'intermediazione.
Per le modalità di attuazione , la norma rinvia al regolamento che dovrà essere emanato.
In ogni caso, non essendo prevista neppure una sanzione amministrativa pecuniaria, non sembra possibile fare riferimento alla nozione di sanzioni accessorie di cui alla legge 689 del 1981, nè a quello di "reiterazione" di cui all'art. 8bis della medesima legge.

Armaioli e cessione di armi comuni

E' stato riformulato l’art. 35 T.U.L.P.S., relativo agli obblighi dell' “armaiolo”.
L'art. 1 bis del d. lgs. n. 527 del 1992 definisce "armaiolo" chiunque eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, delle loro parti e delle munizioni.
Con la nuova formulazione, gli obblighi sono estesi anche ai disattivatori, locatori, assemblatori ecc. di armi e munizioni.
E’ stato mantenuto l' obbligo di tenuta del registro giornaliero nel quale devono essere indicate le generalità delle controparti dell’armaiolo,
Il registro deve essere tenuto in formato elettronico, secondo le modalità previste dal regolamento (da emanare) e, alla cessazione dell'attività, dovrà essere consegnato all'autorità di polizia per essere conservato per cinquant'anni.
Disposizioni analoghe sono state introdotte con riguardo alla conservazione dei registri cui sono tenuti ai sensi dell’art. 55 T.U.L.P.S. i fabbricanti, i depositari e i rivenditori di esplosivi.
E’ stato conservato anche l’obbligo di comunicazione mensile delle generalità di coloro che hanno venduto all’armaiolo o acquistato da lui le armi, ed è stata introdotta la possibilità di comunicare tali dati per via telematica.
Per ottenere il nulla osta all'acquisto di armi (che non può essere rilasciato a minori di 18 anni) è ora obbligatoria la certificazione medica
Sono state inasprite le sanzioni penali .
Infine stato introdotto l' obbligo di comunicare ai conviventi (anche more uxorio) l'aver ottenuto l'autorizzazione ad acquistare un’arma. Per la pratica attuazione, la norma rinvia al regolamento da emanare.
Quanto alla qualificazione come “armaiolo” di colui che può esercitare professionalmente l’attività di locatore di armi , nulla è mutato circa la locazione di armi, che resta vietata dall’art. 22 l. 18 aprile 1975, n. 110 , salvo che si tratti di armi per uso scenico, sportivo o di caccia ovvero che il conduttore sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni e la locazione avvenga per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo.

Fabbricazione di armi semiautomatiche o a ripetizione

All’art. 2 della legge 110/1975, è stato introdotto il divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita delle armi da fuoco semiautomatiche o a ripetizione camerate per il munizionamento calibro 9x19 “parabellum”.
Dette attività sono ammesse solo se i destinatari sono le forze armate o ai corpi armati dello Stato oppure per esportazione, nei quali casi è ora sufficiente la licenza del questore di cui all’art. 31 T.U.L.P.S. e non più quelladel Ministro prevista dall'art. 28 TULPS

Denuncia della detenzione di armi

Obbligo di denuncia

Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha modificato la disciplina della denunzia delle armi comuni di cui all' art. 38 T.U.L.P.S. ed ha introdotto l’obbligo di denunzia anche per la detenzione di parti indispensabili al funzionamento dell’arma ( la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta,) nonchè dei silenziatori per arma da fuoco).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto obbligatoria la denunzia di parti d’arma,(Cass. Pen. Sez. I, 22 settembre 1989 n. 17105, ; Sez. I , 29 settembre 1988 n. 12451,;Sez. I ,8 novembre 2007 , n. 42291).
Al riguardo la nuova norma, prevedendo l’obbligo di denunziare anche le parti d’arma, ha contestualmente ristretto l’obbligo alle parti delle sole armi da fuoco: sono quindi escluse le parti delle altre armi da sparo (ad esempio i fucili ad aria compressa) e delle armi proprie non da sparo (le armi “bianche”).
Circa la denunzia di munizioni, l’obbligo riguarda solo le munizioni “finite”.
Non è precisato il significato di "munizioni finite", ma sembra chiaro che non sia richiesta la denuncia dei soli bossoli, mentre occorra per la polvere da sparo (che rientra tra le materie esplodenti).

Adempimento dell’obbligo di denunzia

In precedenza la denunzia doveva essere presentata “immediatamente” dopo l’inizio della detenzione delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti.
Il nuovo art. 38 TULPS precisa ora opportunamente che la denunzia di detenzione deve essere presentata entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti.
Appare importante la precisazione che, affinchè sorga l'obbligo della denunca, il rapporto tra il detentore e l’arma deve essere materiale e non semplicemente giuridico. Perciò, nel caso di comproprietà, l'obbligo sorge solo per coloro che hanno instaurato una effettiva relazione materiale con l'arma.
Quanto alla modalità della denunzia,, si potrà ora provvedere anche per via telematica al sistema informatico G.A.E., istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.
Il nuovo quinto comma dell’art. 38 impone invece l’obbligo di ripetere la denunzia in caso di trasferimento dell’arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza all’autorità di polizia, obbligo peraltro già previsto dall’art. 58, comma terzo, del Regolamento T.U.L.P.S.
Certificazione medica
Infine all’art. 38 T.U.L.P.S. sono stati aggiunti un quarto ed un quinto comma. Viene imposto al detentore di armi (ma non anche a quello di munizioni o materie esplodenti) che non sia anche titolare della licenza per il porto delle medesime l’inedito obbligo di presentare ogni sei anni la medesima certificazione medica richiesta per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi
In caso di inadempimento la norma autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Il titolare di porto d'armi è esentato dall'obbligo, in quanto già soggetto alla presentazione annuale di un certificato medico di idoneità.

Obbligo di custodia. Misure cautelari

Il nuovo quinto comma dell’art. 38 impone al detentore l’obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell’arma offra adeguate garanzie di sicurezza.
Permane la facoltà, per l'autorità di pubblica sicurezza di eseguire (rectius: di disporre) verifiche di controllo, nonchè di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Sembra chiaro che, tra queste misure di competenza dell'autorità di p.s., rientri anche la prescrizione di consegnare temporaneamente l'arma, nelle more della decisone del prefetto ex art. 39 TULPS.

Detenzione e raccolta di armi da guerra e collezione di armi comuni

Sono state adeguate le pene pecuniarie previste per i delitti e la contravvenzione in materia di raccolta e di trasferimento di armi da guerra e di collezione di armi comuni da sparo dall’art. 10 l. n. 110 del 1975.

Locazione di armi, armi per uso scenico

E' stata introdotta la definizione di armi da fuoco per uso scenico, la cui locazione (art. 22 L. 110/1975) è ora consentita se sussitono le seguenti due condizioni:
a) deve trattarsi di armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile
b) l'impiego dell'arma avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.
Non si tratta di armi disattivate, ma di armi rese temporaneamente inefficienti.

Licenza di porto d’armi

Nell’art. 42 T.U.L.P.S., é stato inserito l’obbligo per colui a cui venga rilasciata la licenza di porto d'armi, di darne comunicazione ai conviventi maggiorenni.
L’inadempimento dell’obbligo costituisce un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 10.000 (Pagamento in misura ridotta € 3.333,33).
L'eventuale revoca della licenza, pure prevista dalla nuova norma, è (evidentemente) una sanzione accessoria, che può essere inflitta dall'Autorità competente (prefetto) unicamente con l'ordinanza ingiunzione, o dal giudice (nel caso di connessione obiettiva con un reato), quando non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta.(art. 20 della L. 689/1981)

Porto di armi non da sparo ed oggetti atti ad offendere

Con la modifica apportata all’art. 4 della l. n. 110 del 1975, nell’elenco delle armi proprie non da sparo di cui è vietato il porto fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione sono stati inseriti anche gli “storditori elettrici”, cioè quegli apparecchi , funzionanti a batteria, in grado di erogare una dolorosa scarica elettrica.
Peraltro la legge vieta il porto fuori dall’abitazione, ma non l’acquisto e la detenzione.
Ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 4 l. n. 110 del 1975, è vietato il porto fuori dall’abitazione senza giustificato motivo anche di alcuni tipi di puntatori laser.
Si tratta di oggetti che ricevono lo stesso trattamento sanzionatorio di quelli utilizzabili per l'offesa alla persona, pur non essendo considerati tali dal legislatore. Ne deriva, per intenderci, che tali oggetti, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo, non rientrano nella nozione di arma compresa nell'articolo 585, comma 2, del Cp.
Ad esempio, per i puntatori laser non potrebbe ravvisarsi mai l'aggravante di cui al comma 3, n. 1, dell'articolo 628 del Cp, in tema di rapina.

Armi da caccia

Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (cd. legge sulla caccia) s'intendono, tra i fucili ad anima rigata,
a) le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40,
b) i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40.
Il numero di cartucce in libera detenzione per i per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella è quello di duecento e cioè quello previsto all'art. 97 del Regolamento T.U.L.P.S.

Importazione temporanea di armi comuni e trasporto di parti di armi

Importazione temporanea: con la modifica all’art. 15 della l. n. 110 del 1975, l' importazione temporanea senza licenza di armi comuni da sparo è ora consentita anche per finalità commerciali ed ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.
Trasporto di parti di armi comuni da sparo: la nova formulazionedell’art. 19 della l. n. 110 del 1975, esclude l''obbligo di comunicazione in caso di trasporto dei caricatori e dei semilavorati. Per semilavorato si intende quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli..

Carta europea di arma da fuoco

In ordine alla carta europea d’armi da fuoco, i nuovi secondo e terzo comma dell’art. 2 del d. lgs. n. 527 del 1992 precisano che sono legittimati a richiedere il documento anche i cittadini UE domiciliati nel territorio dello stato e titolari di licenza di porto d’armi, i quali devono presentare la domanda di rilascio al questore della provincia di domicilio.

Immatricolazione e tracciabilità delle armi comuni da sparo

Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha riscritto la disciplina dell’immatricolazione delle armi comuni da sparo destinate al mercato civile e contenuta nell’art. 11 della l. n. 110 del 1975.
Infatti viene precisato dove devono essere impressi in modo indelebile i segni identificativi e cioè un’area delimitata del fusto, carcassa o castello ovvero di un’altra delle parti essenziali dell’arma, così come ora definite dall’art. 1 bis, comma primo, lett. c) della l. n. 527 del 1992.
Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o comunque facilmente ispezionabile senza l’utilizzo di attrezzi.
L’obbligo di “marcatura” (la cui omissione rende l’arma clandestina) riguarda sia le armi prodotte in Italia, sia quelle assemblate o “introdotte” nel territorio dello Stato (quindi anche quelle provenienti dal un paese dell'Unione Europea).
Destinatario dell’obbligo non è più solo il fabbricante, ma anche l’assemblatore delle armi.
Quanto ai segni che devono essere apposti sull’arma:
a) in alternativa alla sigla od al marchio del produttore (o, ora, dell’assemblatore) può essere impresso solo il suo nome;
b) oltre al numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel Catalogo Nazionale delle Armi comuni da sparo e al numero di matricola della singola arma, devono ora essere punzonati anche l’anno e il paese o il luogo di produzione.
c) la sigla della Repubblica Italiana deve essere apposta unicamente dal Banco Nazionale di prova.

Con l' art. 11 bis sono stabilite le modalità per la registrazione e la conservazione nell'archivio elettronico (non meno di cinquanta anni) dei dati di ogni arma da fuoco (tipo, marca, modello, calibro, numero di serie, numero di catalogo, indirizzo del fornitore, dell’acquirente o del detentore), al fine di assicurare la tracciabilità delle stesse

Strumenti riproducenti armi

Con la modifica all’art. 5 della l. n. 110 del 1975 è stata sostituita la definizione di “giocattoli” con quella di “strumenti”, che comprende comprendendo sia i "giocattoli" veri e propri sia gli oggetti che per forma, colore e dimensioni possono essere confusi con una vera arma da fuoco.
Tali strumenti, se realizzati in metallo, debbano avere la canna completamente ostruita ed occlusa all’estremità da un tappo rosso inamovibile. Sono escluse le riproduzioni di armi destinate al giuoco dei bambini realizzate in materiali diversi dal metallo.
Anche gli strumenti da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve (ad esempio le pistole c.d. “scacciacani”), essi debbono avere la canna occlusa mediante un inserto di metallo e un tappo rosso inamovibile alla sua estremità.
Il sesto comma dell'art. 5 disciplina gli strumenti “softair”, che possono sparare pallini di plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compressi con potenza, misurata ad un metro dalla volata, non superiore ad 1 joule. La canna deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e, qualora la stessa non sia sporgente, la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Essi possono essere venduti solo alle persone di età superiore a 16 anni. .
Tutti gli strumenti riproducenti armi sono ora compresi tra gli oggetti atti ad offendere dei quali è vietato il porto fuori dall’abitazione senza giustificato motivo (art. 4, comma 2 della l. 110/1075)

Demilitarizzazione e disattivazione di armi

Il d. lgs. n. 204 del 2010 introducendo nella l. n. 110 del 1975 l' art. 13 bis, ha disciplinato anche la demilitarizzazione e la disattivazione delle armi.
In precedenza, in assenza di normativa, l'attività era regolata unicamente con circolare del Ministero dell’interno (n. 557/B/50106.D.2002 del 20 settembre2002)
La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerre in un'arma comune da sparo. Per la procedura di demilitarizzazione, la norma rinvia ad un futuro decreto del Ministro dell'Interno. Nel frattempo si dovrà continuare a fare riferimento alla circolare del 2002.
Oggetto di demilitarizzazione sono le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso in quanto non più in dotazione,.
Sembra escluso che possano essere demilitarizzate e poste in commercio eventuali armi da guerra di privati.
Per disattivazione di un’arma si intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile ( sia da guerra sia comune) viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro in modo permanente ed irreversibile.
Anche in questo caso, per le m odalità tecniche, la norma rinvia ad un futuro decreto del Ministro dell'Interno.
L’arma disattivata, a differenza di quella demilitarizzata, cessa di essere un’arma e diventa oggetto di libera vendita, trasformandosi in in uno degli strumenti riproducenti armi indicati nell’art. 5 della l. n. 110 del 1975.
Per le armi da guerra la demilitarizzazione e la disattivazione possono essere effettuate solo da soggetti muniti di licenza per la fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari oppure dagli enti pubblici di carattere storico e culturale ( indicati all’art. 10, comma quinto della legge n. 110/1975), purchè muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
Per le armi comuni da sparo la disattivazione può essere eseguita anche dai soggetti muniti della licenza per la loro fabbricazione e riparazione.

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