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Revoca della licenza
Il Consiglio di Stato ha stabilito che é legittimo il decreto con il quale il Questore ha disposto la revoca della licenza di p.s. per il commercio di oggetti preziosi e, contestualmente, l’immediata cessazione della relativa attività, che sia motivato con riferimento al fatto che il titolare ha falsamente attestato, nella dichiarazione di inizio di attività, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; infatti, tale falsa attestazione concretizza senza dubbio un illecito di condotta e vale a elidere il rapporto di fiducia tra P.A. e soggetto interessato, che costituisce il presupposto e il fondamento della semplificazione consentita dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990; con l’ulteriore conseguenza che, pienamente giustificata, e conforme a quanto prevede l’art. 21 della medesima legge, appare la reazione concretizzatasi con l’ordine di cessazione dell’attività .(Cons. Stato , sez. VI - sentenza 10 marzo 2011 n. 1528 )
Si trattava di un caso in cui la titolare della licenza di p.s. aveva omesso di dichiarare una condanna per i reati di emissione di assegni a vuoto, uniti dal vincolo della continuazione, all’epoca dei fatti non revocata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, del Codice di procedura penale, secondo quanto dispone l’art. 101 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e non aveva neppure dichiarato la pendenza del procedimento penale per il reato di truffa.