Periodi di viaggio e riposo

Periodi di viaggio e riposo, densità di carico: il cronotachigrafo digitale

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Per gli equidi e per gli animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina trasportati su strada, il legislatore ha stabilito tempi massimi di viaggio ed intervalli minimi di riposo per l’abbeverata e l’alimentazione degli animali.

La durata massima del viaggio per gli animali è di 8 ore. Tuttavia se vengono rispettate alcune condizioni supplementari, il viaggio può essere prolungato:

  • presenza di strame sufficiente;
  • quantità adeguata di foraggio;
  • accesso diretto agli animali;
  • possibilità di aerazione adattabile;
  • pannelli mobili per creare compartimenti separati;
  • presenza sul veicolo di dispositivi per l’abbeveraggio durante le soste;
  • per trasporto di suini acqua per l’abbeveraggio durante il viaggio. : definition

Il legislatore ha inoltre stabilito che gli animali trasportati debbano usufruire di una superficie minima sul piano di carico. Le ragioni di una tale scelta sono ben evidenti: garantendo ad ogni animale una superficie minima disponibile, si consente che:
gli animali abbiano la possibilità di muoversi all’interno del piano di carico e di accedere agli abbeveratoi;
gli animali non si addossino gli uni agli altri e non peggiorino, durante i mesi caldi, quelle che sono le già precarie condizioni climatiche.

Dal 27 settembre 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 luglio 2007 n°151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n°1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.

Premesso che il nuovo provvedimento si applica in luogo delle precedenti disposizioni del DPR 320/54, il quale resta comunque in vigore per le fattispecie non espressamente richiamate nel Regolamento, la prima cosa da notare è una diversificazione ed un cospicuo inasprimento delle sanzioni, tutte di carattere amministrativo, di cui si sentiva effettivamente il bisogno.

Inoltre è opportuno ricordare che qualora si verifichino episodi di maltrattamento si applicano in via prioritaria le disposizioni di cui all’art. 544 bis CP e seguenti, lasciando le sanzioni amministrative previste nel regolamento, invero piuttosto consistenti, solo per eventuali ipotesi residuali.

L’art. 3 prevede la sanzione amministrativa relativa alla violazione di norme concernenti l’autorizzazione al trasportatore. Il mettere in atto un trasporto di animali in assenza della medesima, o con autorizzazione scaduta di validità, revocata o sospesa, implica il pagamento di una somma tra 2.000,00 e 6.000,00 Euro, come accennato in precedenza. Uguale previsione sanzionatoria va applicata al trasportatore medesimo, quando viola specifiche prescrizioni dell’autorizzazione, oppure a coloro (organizzatore o detentore) che si avvalgano di trasportatori non in regola. In ultimo, il conducente che sia sprovvisto dell’autorizzazione o di copia conforme della medesima durante il trasporto, è soggetto ad una sanzione da Euro 200,00 ad Euro 600,00 (obbligato in solido il trasportatore).

L’art. 3 richiama le violazioni al certificato di idoneità relativo al conducente o al guardiano; si ricorda che tale obbligo è entrato in vigore dal 5 gennaio 2008. Per chiunque effettui dette attività sprovvisto del predetto certificato, ovvero con documento scaduto, revocato o sospeso, ovvero si avvalga delle prestazioni di tali soggetti è prevista una sanzione da Euro 1.500,00 ad Euro 4.500,00.

L’art. 5 entra nel merito delle irregolarità documentali, elencandole in maniera precisa e puntuale e sanzionandole con una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00; costituiscono dunque irregolarità documentali:

  • Mancanza della dichiarazione di provenienza o della certificazione sanitaria;
  • Mancanza del DVCE per importazione da paesi extracomunitari;
  • Mancanza o non conformità del giornale di viaggio nei lunghi viaggi;
  • Irregolare compilazione della documentazione sanitaria o di trasporto relativamente a:
    • origine e proprietà degli animali;
    • luogo, data ed ora di partenza;
    • luogo di destinazione e destinatario;
    • numero dei capi;
    • durata prevista del viaggio;
  • Irregolare compilazione nel giornale di viaggio dei dati relativi a:
    1. * luogo, data ed ora di partenza;
    2. * luogo di destinazione ed ora prevista di arrivo;
    3. * percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
    4. * durata prevista del viaggio,
  • Compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate;
  • Mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio.
  • Organizzatore e detentore sono obbligati in solido con il trasportatore per le suddette fattispecie, fatti salvi i casi di concorso.

L’art. 6 si occupa della certificazione relativa a veicoli adibiti a lunghi viaggi: l’esercizio di trasporto in mancanza, ovvero la validità scaduta, la sospensione o la revoca del certificato sono sanzionate con una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00. Obbligati in solido anche organizzatore e trasportatore se persona diversa dal trasgressore, esclusi i casi di concorso. La stessa sanzione si applica quando si utilizzino per il trasporto contenitori non omologati, ovvero con certificato scaduto, sospeso o revocato (anche in questo caso la disposizione si riferisce ai lunghi viaggi).

L’art. 7 si riferisce invece alle violazioni relative al benessere degli animali, differenziando l’intervento sanzionatorio su tre livelli distinti, che fanno riferimento ai requisiti di idoneità degli animali stessi, ai requisiti di idoneità del mezzo utilizzato ed alle corrette pratiche di trasporto. La violazioni dei requisiti di idoneità dell’animale (Allegato I del regolamento e del D.Lgs. 151/07) comporta una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad euro 6.000,00; se dalla violazione derivano sofferenze inutili o lesioni di qualsiasi tipo all’animale si fa riferimento alle sanzioni di cui all’art. 544 bis e succ. CP. Analoga sanzione ricorre nel caso di violazione delle disposizioni in materia di lunghi viaggi (allegato 4). Sanzione da 1.000,00 a 4.000,00 Euro è invece prevista nel caso di impiego di mezzo che non rispetti i requisiti di cui all’allegato 2. Violazione delle pratiche di trasporto di cui all’allegato 3 comportano una sanzione da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00.

L’uso di violenza sugli animali da parte di personale di custodia o di terzi, durante le operazioni di trasporto, viene sanzionato con una somma da Euro 3.000,00 ad Euro 15.000,00 salvo che il fatto costituisca reato.

L’allevatore che trasporti animali di proprietà su distanze inferiori ai 50 km, violando le prescrizioni generali di trasporto è soggetto a sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 4.000,00.
L’art. 8 prevede sanzioni per la violazione di obblighi da parte di operatori di centri di raccolta (da 400,00 a 1.600,00 Euro), ed in particolare per il titolare di autorizzazione al trasporto che ecceda i limiti (da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00).

E’ prevista poi nell’art. 9 tutta una serie di sanzioni accessorie, che vengono comminate dall’autorità che ha rilasciato le varie autorizzazioni o attestati. La cosa importante è che l’organo accertatore deve sempre trasmettere copia del verbale di accertamento e dell’eventuale documentazione accessoria all’autorità che ha rilasciato il relativo permesso o certificato.
L’art. 10 invece fa riferimento a misure di emergenza di cui all’art. 23 del regolamento, di cui si riporta di seguito il testo integrale:

Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori.
1. L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali.
Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione. L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato.
2. A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere:
a) il cambiamento del conducente o del guardiano;
b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;
d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;
e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto.
Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.
3. Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in violazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali. L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali.
4. L'autorità competente si adopera senza indugio affinché siano intraprese le azioni necessarie nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni.
5. Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1. Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza resesi necessarie.
Il mancato adempimento di misure prescritte comporta la sanzione da Euro 2.000,00 ad Euro 6.000,00.
L’art. 12 definisce il procedimento sanzionatorio, indicando come autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa la Regione o Provincia autonoma sul cui territorio si è verificata l’infrazione. Violazioni della normativa nell’ambito di trasporti intracomunitari o verso Paesi terzi sono invece di competenza dell’U.V.A.C. (Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari), solitamente individuato nel Servizio Veterinario ASL. Novità interessante è che in analogia al Codice della Strada gli importi delle sanzioni vengono aggiornati su base biennale.
Inoltre sono pienamente applicabili le disposizioni del Codice della Strada relativamente alle violazioni commesse con veicolo immatricolato all’estero (art. 207 e 214 bis). Il veicolo è inoltre soggetto al fermo amministrativo per 60 gg di cui all’art. 214 C.d.S. qualora sia sorpreso ad effettuare un trasporto di animali con autorizzazione del trasportatore sospesa o revocata in regime di interdizione temporanea (art. 9 comma 10 ed 11 che si applica in regime di reciprocità con gli altri Stati UE quando abbiano emesso il provvedimento richiamato su veicolo immatricolato nei medesimi; in tal caso l’interdizione temporanea è provvedimento diretto del Ministero della Salute).
Il cronotachigrafo è lo strumento che consente la registrazione delle attività dei conducenti, dei chilometri percorsi e delle velocità.

Dal 1 maggio 2006 tutti i veicoli con massa massima ammissibile superiore alle 3.5 tonnellate o atti al trasporto di passeggeri oltre le 9 persone (conducente compreso) hanno l'obbligo di installazione del tachigrafo digitale. Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo
risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza (su 1 milione di veicoli controllati nel 2009, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode).
Di conseguenza il Reg. (CE) 2135/98 del Consiglio ha emendato il Reg. (CEE) 3821/85, introducendo l’obbligo - a partire dal 5 agosto 2004 – di equipaggiare tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza superiore ai 9 posti) con il nuovo tachigrafo digitale.
Per gli automezzi adibiti al trasporto di merci superiori alle 12 tonnellate e per quelli adibiti al trasporto di persone superiori alle 10 tonnellate, immatricolati dopo il 1 gennaio 1996, l’installazione sarà effettuata, invece, al momento della sostituzione dell’apparecchio.
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi:
- un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart - card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una stampante;
- una smart-card: ogni tipo di carta ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina di manutenzione.
Inoltre, tenuto conto che le informazioni rilevate saranno totalmente affidabili e che tutti i conducenti dell’Unione Europea saranno, a breve, dotati dello stesso sistema di rilevazione digitale, questa facilità nell’utilizzo dell’apparecchiatura sarà allo stesso tempo sinonimo per i lavoratori del settore di maggiore equità e concorrenzialità.
I soggetti preposti ai controlli possono accedere a tutti i dati registrati nel corso di un anno nella memoria del cronotachigrafo ed a tutti i dati dettagliati registrati per un periodo di 28 giorni nella carta del conducente.
A tal fine, le autorità di controllo saranno dotate di apparecchi che permettano di esaminare rapidamente i dati contenuti sia nei dischi sia nelle carte.
In merito ai tempi di guida, la regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere.
I tempi massimi sono così ripartiti:
guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti.
guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive due giorni a settimana.
guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo.

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