Polizia Forestale

Ringraziamo il Dr. Federico Corrado, Commissario del Corpo Forestale dello Stato, per averci consentito di attingere ad un suo lavoro, presentato alla Scuola Superiore di Polizia

1 – LA POLIZIA FORESTALE E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Per polizia forestale si intende quella branca della polizia amministrativa che tutela le foreste in senso stretto e l’ambiente in senso lato, affidata agli agenti di vigilanza incaricati delle rispettive funzioni.
L’art. 10 della cd. Legge Forestale, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) detta delle norme per la compilazione a approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F), mediante le quali vengono dettate le regole per l’utilizzo dei territori particolarmente vulnerabili, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, che “per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge, possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” (art.1 del R.D.L. n. 3267/1923). Più in generale, le P.M.P.F. costituiscono buone norme di uso selvicolturale e pastorale nonché di altri usi del suolo per terreni di qualsiasi natura e destinazione che siano sottoposti al vincolo idrogeologico. Queste prescrizioni hanno avuto una importante parte per la salvaguardia della montagna italiana; inizialmente in vigore provincia per provincia, poi a livello regionale, con differenziazioni connesse alle caratteristiche ambientali, contengono disposizioni di natura tecnica cui attenersi e norme di polizia forestale che sanzionano le violazioni a dette disposizioni.
In precedenza il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 (Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato) (Il Decreto è stato abrogato ad eccezione del primo comma dell'art. 30, dall'art. 5, comma 2, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36. ) all’art. 1 disponeva che il Corpo forestale dello Stato svolgesse compiti di «polizia forestale». Proprio il D.Lgs n. 804 del 1948 ha sancito la nascita del Corpo forestale dello Stato quale naturale prosecuzione dell'Amministrazione forestale costituita con le Regie Patenti del 15 ottobre 1822 di Carlo Felice.
Al personale del Corpo forestale dello Stato vennero affidati i compiti di salvaguardare il patrimonio boschivo nazionale, di proseguire l’opera di sistemazione dei versanti e di vigilare sulle buone pratiche selvicolturali. Era quindi un Corpo tecnico con funzioni di polizia.
Negli anni ‘70, con i decreti delegati D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vennero attribuite alle regioni molte competenze del C.F.S., in ragion per cui a partire da quegli anni venne meno l’aspetto tecnico del Corpo ed inizia a prendere sempre maggior rilevanza l’attenzione nei confronti dei reati in materia ambientale.
Nel 1981 con la Legge n. 121 il Corpo forestale dello Stato è stato incluso, assieme alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Corpo della Polizia Penitenziaria, tra le cinque Forze di polizia.
Attraverso un percorso difficile nel quale il CFS ha più volte visto il suo potenziale decentramento a livello regionale si è arrivati alla Legge 6 febbraio 2004, n. 36 che, sancendo il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e ridefinendone i compiti di polizia ambientale e forestale, nonché quelli di pubblica sicurezza e di protezione civile ne ha ridisegnato il nuovo assetto organizzativo e funzionale.
Dal dettato normativo emerge che il Corpo è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema.
All'articolo 2 sono evidenziati i suoi compiti istituzionali. All’art. 4 sono disciplinati i rapporti con le regioni e con gli enti locali, prevedendo la possibilità per il Corpo forestale dello Stato di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per ottenere l’affidamento di compiti e funzioni propri delle regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato nel 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 3 comma 2) dell'accordo afferma che il Corpo forestale dello Stato, con apposita convenzione, può autorizzare i Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome ad utilizzare, nell’ambito territoriale di propria competenza e per i propri fini istituzionali, il numero telefonico di pubblica utilità 1515 per le emergenze ambientali.

2 – LA MATERIA "FORESTALE" NEGLI STATUTI SPECIALI.

L’art. 116 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che alle cinque Regioni a statuto speciale - Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta - sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo gli statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Gli statuti speciali furono adottati dalla stessa Assemblea costituente nel 1948 in Sicilia (regio decreto n.455 del 15 maggio 1946, convertito nella legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948), Sardegna (legge cost. n.3 del 26 febbraio 1948), in Valle d’Aosta (legge cost. n.4 del 26 febbraio 1948) e in Trentino-Alto Adige ( legge cost. n.5 del 26 febbraio 1948) e nel 1963 fu attivata l’autonomia speciale anche per il Friuli Venezia Giulia (legge cost. n.1 del 31 gennaio 1963 ).
Ogni Regione ad autonomia speciale e ognuna delle due Province autonome di Trento e Bolzano ha una potestà legislativa esclusiva o piena, ovvero può emanare norme nelle materie indicate nello statuto secondo i dettami ed i limiti dello stesso, della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Oltre a tale competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale hanno ulteriori attribuzioni legislative in altre materie, sempre indicate negli statuti, ove debbono rispettare anche i principi fondamentali stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato (potestà legislativa concorrente).
Tra le competenze legislative esclusive delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, oltre alla materia «foreste» rientra di norma anche quella del «corpo forestale». Ogni realtà autonoma ha di fatto istituito il proprio corpo forestale definendone l’assetto istituzionale, organizzativo e funzionale al fine di poter esercitare nei territori di rispettiva competenza sia le funzioni che il Corpo forestale dello Stato esercita sul territorio nazionale, nonché quelle ad essi demandate da leggi e regolamenti interni.

2.1 – IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (300mila ha di bosco)

Il personale del Corpo forestale è composto da 260 unità fra guardie,marescialli ed ispettori, ai quali si aggiungono 4 dirigenti e 46 funzionari, per un totale di 310 unità. Inoltre il Corpo coordina 3000 operai AIB del volontariato ai quali si aggiungono 180 operai OTI per le manutenzioni)

Nel 1963, viene istituita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con competenza primaria in materia quali “agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale ed altresì con potestà legislativa in materia di “polizia locale, urbana e rurale”.
Con il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste furono trasferiti all’amministrazione regionale, così che, fino al 1968, i compiti relativi a queste materie vennero esercitati dal Servizio forestale regionale dell’Assessorato dell’agricoltura, delle foreste e dell’economia montana.
Con L.R. 28 marzo 1968, n. 22 (Ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell’Amministrazione regionali) venne istituita la Direzione regionale delle foreste e poi con L.R. 10 novembre 1969, n. 36 si stabilirono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale. Con il successivo Regolamento il Corpo forestale regionale viene definito corpo tecnico con funzioni di polizia, specializzato nella tutela della natura. L’attività di vigilanza e controllo del Corpo comprende tutte le attività che ricadono sotto le varie normative di tutela dell’ambiente (quindi aree protette, rifiuti, urbanistica in zone protette) ma anche di polizia idraulica e polizia veterinaria, tanto che nella Regione Friuli Venezia Giulia il Corpo forestale è l’unico organismo con competenza generale in materia di polizia ambientale. Il Corpo forestale regionale svolge compiti tecnici, amministrativi, di gestione, di vigilanza e di polizia nelle materie forestale e della bonifica montana. Il personale è inquadrato in specifiche categorie e profili professionali:

  • - categoria FA: profilo professionale di guardia;
  • - categoria FB: profilo professionale di maresciallo;
  • - categoria FC: profilo professionale di ispettore.

La guardia svolge mansioni a carattere operativo riservate al Corpo forestale regionale da leggi e regolamenti inerenti foreste, flora, fauna, caccia, pesca e tutela dell’ambiente della Regione e riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Il maresciallo del Corpo forestale regionale svolge le mansioni a carattere operativo di livello specializzato riservate al Corpo forestale regionale. Adempie ai compiti tecnici e di vigilanza inerenti le foreste, la flora, la fauna, la caccia, la pesca e la tutela dell’ambiente della Regione e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
L’ispettore del Corpo forestale regionale adempie a compiti di coordinamento nel campo delle discipline forestali, naturalistiche e della difesa dell’ambiente e del patrimonio forestale, venatorio, faunistico, ittico. Riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Per gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, altresì, l’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 1116/1965, prevede che agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione1, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2.2 – IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA con 1.241.419 Ha è la regione più forestata d'Italia.

Il Corpo Forestale è forte di 1.400 unità attrezzati di ogni mezzo. Per quanto riguarda gli operai si avvale dell'Ente Foreste con 7500 operai ai quali si aggiungeranno un ulteriore contingente di precari.

Lo Statuto speciale per la Sardegna (L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 da ultimo modificata dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.), prevede, all’art. 3, che in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa in particolare nelle materie di “polizia locale urbana e rurale”, “agricoltura e foreste” e “caccia e pesca”.
La materia «corpo forestale», intesa come l’insieme di disposizioni con cui la Regione, in considerazione delle sue competenze statutarie, si può considerare strettamente connessa al conferimento delle funzioni in materia di foreste ai sensi dello Statuto e del D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste).
Nonostante ciò, fino al 1971 ad esercitare la vigilanza rurale e montana nella Regione Autonoma della Sardegna fu il Corpo forestale dello Stato. A partire dal 11 marzo 1971 il personale C.F.S. in servizio sull'isola è transitato nei ruoli della Regione Autonoma della Sardegna.
Ai sensi della norma di attuazione dello Statuto (D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali), al personale del Servizio forestale regionale è stata riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Nell’anno 1985, al fine di prevenire e reprimere il drammatico fenomeno degli incendi boschivi in Sardegna, viene emanata la L.R. n. 26 istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda (C.F.V.A.), dando così piena attuazione alla competenza statutaria.
La Legge regionale del 1985 ha da un lato unificato le vecchie strutture forestali della regione incardinandolo nell’organigramma dell'Assessorato difesa dell’ambiente e dall'altro ha attribuito al suo personale funzioni tecniche e di polizia come indicate all'art. 1 della Legge Regionale n. 26 del 1985 oltre a quelle derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza. La sua attività è coordinata da una direzione generale, 3 servizi centrali, 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali, 10 basi navali, e vede impiegato un personale di più di 1400 unità.
Al Corpo è affidata la tutela tecnica ed economica dei boschi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici, la vigilanza nelle aree protette e nelle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, la prevenzione e la repressione di comportamenti e attività illegali in materia di caccia, pesca nelle acque interne e marittime, incendi. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna è pertanto definito come Corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla salvaguardia dell'ambiente naturale.

2.3 – IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIA con 283.000 ha di bosco + 384.889 ha di aree SIC + 364.774 ha aree ZPS per un totale di ha 1.032.743 ai quali vanno aggiunti 346.00 ha di superficie abbandonata o insufficientemente coltivata, per un totale generale di Ha 1.378.743 .

L’art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia prevede che l’Assemblea regionale, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha legislazione esclusiva sulle materie di “a) agricoltura e foreste”, “l) pesca e caccia”. Come per la Regione Sardegna, la materia “corpo forestale” si può considerare strettamente connessa al conferimento delle funzioni in materia di “foreste” ai sensi dello Statuto. Forte anche della rilevanza dell’art. 31 dello Statuto regionale che attribuisce, unico esempio in Italia, al Presidente della Regione lo status di capo delle Forze di polizia operanti sul territorio regionale, con la L.R. 5 aprile 1972, n. 24 viene istituito il Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, al quale vengono attribuite, sul territorio regionale, le stesse competenze e qualifiche giuridiche che il Corpo forestale dello Stato ha sul territorio nazionale.
La successiva L.R. 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione), assegna al Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, ferma restando la competenza primaria del Corpo dei vigili del fuoco, la facoltà di adottare le misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento, segnalazione e spegnimento degli incendi boschivi.
Altro importante tassello della sua storia è rappresentato dalla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), con cui viene disciplinata l’organizzazione operativa e l'organico del personale preposto alle varie strutture dislocate sul territorio.
Ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, la Regione Siciliana, avvalendosi in via prioritaria del Comando del Corpo forestale Regionale, “.. nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi..”, “..esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione..”. L'attività “..è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS, o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone.” La normativa regionale affida pertanto al Corpo forestale regionale l’onere della programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione dagli incendi.
Ad oggi il Corpo forestale della Regione Sicilia è incardinato nella struttura organizzativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Gli attuali ruoli del personale del Corpo forestale della Regione Sicilia sono ripartiti fra il personale avente funzioni tecnico - amministrative, e personale che espleta funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Nello specifico, i sottufficiali e le guardie sono in numero di 604. mentre il personale dei ruoli tecnici ed amministrativi sono in numero di 130. Il Corpo si avvale di dirigenti del ruolo unico della dirigenza della Regione.
I sottufficiali, che rappresentano il secondo livello di comando del Corpo, svolgono una funzione di comando nei Distaccamenti forestali presenti sul territorio e si vedono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
Le guardie costituiscono la parte più consistente dell’organico del Corpo. In affiancamento ai sottufficiali, le guardie sono assegnate ai Distaccamenti forestali presenti su tutto il territorio.
Le norme applicate al personale dei sottufficiali e guardie forestali sono quelle vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 24/1972 e da ultimo dal Decreto Presidenziale 20 aprile 2007 in materia di stato giuridico.
Il personale del Corpo forestale della Regione siciliana, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette. Recentemente in forza del Decreto Presidenziale del 11 giugno 2013 al Corpo Forestale è stata assegnata anche la competenza relativa alla Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Per il servizio antincendio boschivo il Corpo si avvale di n.5.400 operai stagionali e di 100 operai OTI che trasformati tutti a tempo indeterminato ammonterebbero a 2.600 OTI

2.4 – IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA con una superfice boscata di 97.970 ha

Il Corpo Forestale è composto di 160 unità aventi funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, ai quali si aggiungono 20 unità con funzioni tecnico operativa ed amministrative. Il Corpo Forestale coordina le operazioni di antincendio boschivo affidate al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ed agli Organi della Protezione civile Regionale e nazionale.

Lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta, prevede, all’art. 2, che la Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ha potestà legislativa nelle materie di “c) polizia locale urbana e rurale”, “d) agricoltura e foreste … flora e fauna” e “l) caccia e pesca”.
Come per la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, la materia corpo forestale la si può considerare strettamente connessa al conferimento delle funzioni nelle materie di cui sopra ai sensi dello Statuto.
Con la L.R. 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull’ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione), viene istituito il Corpo forestale Valdostano, posto alle dipendenze dell’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste.
Al Corpo vengono attribuiti i compiti di tutela del patrimonio forestale, protezione della flora e di sorveglianza su caccia e pesca. A tutto il personale è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
Con la L.R. 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale), al Corpo forestale Valdostano vengono attribuiti nuovi compiti: “le attività di rilievo sul territorio”, “la Protezione civile in collaborazione con le amministrazioni locali” e “i compiti di polizia per la tutela dell’ambiente naturale”.
A partire dalla metà degli anni ‘80, il Corpo forestale Valdostano va verso la cosiddetta “specializzazione”, con una netta prevalenza della propria attività sulla gestione venatoria, sulle normative ambientali in generale e sull’attività di polizia giudiziaria.
L’8 Luglio 2002 viene approvata la L.R. n. 12: la denominazione Corpo forestale Valdostano viene abrogata e sostituita da “Corpo forestale della Valle d’Aosta” e vengono ridefiniti i compiti, l’organico e la sua struttura.
Ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 12/2002, il Corpo forestale della Valle d’Aosta, sostituisce, nell’ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale. In particolare, il Corpo forestale della Valle d’Aosta è un corpo di polizia locale dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta ed è specializzato in materia di ambiente e tutela del territorio rurale e montano. Esso opera, quindi, come organo di vigilanza nelle materie attribuite alla Regione afferenti la tutela ambientale.
L’art. 4 della L.R. n. 12/2002 disciplina la struttura del Corpo forestale. La stessa è inquadrata all’interno dell’assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali. Il Corpo si compone di una sede centrale e di 16 stazioni forestali che rappresentano le unità operative e periferiche in quanto garantiscono la presenza capillare del personale sul territorio. Ogni Stazione ha una propria e definita competenza giurisdizionale su diversi territori comunali.
In totale il personale del Corpo forestale regionale è composto da circa 160 unità e, ai sensi della L.R. n.12/2002 e della L.R. n. 9/2007, è inquadrato nel ruolo unico regionale avente funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché da personale che svolge attività tecnico-operativa ed amministrativo contabile.
Il personale con funzioni di polizia riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria (dirigenti, funzionari forestali, marescialli forestali, brigadieri forestali) o agente di polizia giudiziaria (le guardie forestali).

2.5 – I CORPI FORESTALI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Il primo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è emanato con Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5. Lo statuto prevede l’istituzione delle due Province di Trento e Bolzano, facenti capo alla Regione (schema tripolare), a cui sono assegnate ampie competenze amministrative e legislative, tra cui quelle in materia di foreste, caccia, pesca, apicoltura, parchi, protezione della flora e della fauna. Le successive norme di attuazione (D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), comportarono il trasferimento degli Ispettorati ripartimentali forestali, dell’Ufficio tecnico-forestale per la sistemazione dei torrenti, degli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali, dall'allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste alla Regione.
In seguito alla Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), viene decretato che il Trentino-Alto Adige, costituito in Regione autonoma comprende il territorio delle Province di Trento e Bolzano assegnando loro un vasto numero di competenze legislative. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto ed in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: “6) tutela del paesaggio”, “15) caccia e pesca”, “16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna”, “21) agricoltura, foreste e corpo forestale” e, ai sensi dell'art. 9, in materia di “polizia locale urbana e rurale”.

2.5.1 – Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento con una superfice boschiva di 345.666 ha

Il Corpo è composto di n. 263 unità e vi avvale di 500 operai OTI per lavori in economia mentre per le grandi opere va in stazione di appalto.

Con la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 la Provincia autonoma di Trento istituisce il Corpo forestale provinciale (art. 67), e demanda alla Giunta provinciale il compito di definirne l'organizzazione, le funzioni. Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 1 del nuovo Regolamento istituito con D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg è un corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell'ambiente naturale, alla salvaguardia del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e al supporto delle popolazioni nell'ambito delle sue funzioni istituzionali. Il Corpo, attraverso il proprio personale in servizio presso le Strutture forestali, è assegnato all'organigramma del Dipartimento risorse forestali e montane della Provincia.
Il Corpo si compone di dirigenti (dirigente generale - Capo del Corpo forestale provinciale e da dirigenti forestali), direttori (vice questori forestali aggiunti), funzionari (commissari forestali) e personale delle qualifiche forestali (ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti). A detto personale il Commissario del Governo (art. 12 del Regolamento) riconosce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché, per l’esercizio dei compiti d’istituto di vigilanza e controllo, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2.5.2 – Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano2 con una superfice boschiva di 372.174 Ha

Il Corpo ha un organico di 309 unità e si avvale di 600 operai OTI per lavori in economia , mentre per i grandi lavori va in stazione appaltante.
Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano provinciale svolge funzioni di polizia e di vigilanza sull’osservanza e l’applicazione di leggi e di norme in materia forestale, ittico-venatoria, ambientale e paesaggistica e funzioni tecnico-gestionali, di informazione, di consulenza e di divulgazione.
Il personale del Corpo forestale provinciale svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato. Oltre ad esercitare funzioni di polizia e di vigilanza sull’osservanza e l’applicazione delle norme in materia forestale, ittico-venatoria, ambientale e paesaggistica, il Corpo forestale provinciale svolge anche funzioni tecnico-gestionali, di informazione, di consulenza e di divulgazione.
Il personale in servizio presso il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano viene incardinato nei profili professionali di agente ed assistente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale ed ufficiale forestale.
Il personale appartenente al profilo dell’agente ed assistente forestale esercita le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria. Detto personale, nell’ambito dei compiti istituzionali, esegue con margine di iniziativa e di discrezionalità, le specifiche istruzioni impartite anche svolgendo attività accessorie necessarie all’assolvimento delle proprie mansioni.
Il personale appartenente al profilo professionale di sovrintendente forestale esercita mansioni di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
Il personale appartenente al profilo dell’ispettore forestale esercita ai sensi della rispettiva normativa statale anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. Detto personale può essere preposto nell’ambito di compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative coordinandone le attività.
Il personale appartenente al profilo professionale dell’ufficiale forestale esercita le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale forestale è collocato al vertice del Corpo forestale provinciale e svolge compiti di carattere tecnico, di polizia, di consulenza, nonché compiti gestionali con attività organizzative ed amministrative.

3 – LE FUNZIONI DI POLIZIA NELLE ORGANIZZAZIONI FORESTALI

3.1 – Le qualifiche di Ufficiale ed Agente di Pubblica Sicurezza

L'amministrazione della pubblica sicurezza il cui nuovo ordinamento è stato descritto dalla Legge 1 Aprile 1981, n. 121, è una amministrazione civile composta da organi ed uffici centrali (Dipartimento della P.S.) e periferici (prefetture, questure, commissariati distaccati). Le sue funzioni vengono esercitate anche attraverso autorità locali di P.S. (questore nel capoluogo di provincia, i funzionari preposti ai commissariati di polizia, e in mancanza di detti uffici, dal sindaco) che si avvalgono di agenti ed ufficiali di P.S. anche dipendenti da altre amministrazioni (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia Municipale).
Nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza, nel vegliare al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, organizza e coordina i servizi di ordine pubblico diretti da ufficiali di pubblica sicurezza. Gli agenti di pubblica sicurezza hanno, invece, compiti esecutivi e ricevono gli ordini dagli ufficiali di pubblica sicurezza.
Il R.D. 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) all’art. 34 specifica che: “gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni”.
In merito alle qualifiche di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza che sono attribuite al personale delle cinque forze di polizia3, gli appartenenti al ruolo direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ricoprono, come previsto dal D.Lgs. n. 155/2001, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (SUPS).
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano i rispettivi atti statuari, che come descritto nei paragrafi precedenti, godono di particolari forme di autonomia, attribuiscono competenze in materia di pubblica sicurezza ad autorità non statali (Commissario del Governo o Presidente della Regione).
In Trentino-Alto Adige, sulla base dell'articolo 88 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico4
Nella Valle d’Aosta il Presidente della Regione in base alla previsione contenuta nell’art. 44 della Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) provvede al mantenimento dell’ordine pubblico, salvo la facoltà del Governo di assumerne direttamente l'autorità per ragioni di sicurezza di Stato.
In Sicilia l'autorità di pubblica sicurezza è il Presidente della Regione che, ai sensi del proprio statuto statuario, provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della polizia dello Stato. Il Presidente della Regione può anche chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato la quale nella Regione dipende disciplinarmente dal Governo regionale.
In Sardegna il Governo può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell’ordine pubblico. In tal caso, queste sono esercitate dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, può richiedere l’impiego delle forze armate (art. 49 dello Statuto regionale).
In Friuli Venezia Giulia nessuna competenza in materia di pubblica sicurezza è attribuita ad organi regionali.

3.2 – Le qualifiche di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria

Accanto alle funzioni di pubblica sicurezza e più in generale di polizia amministrativa, gli appartenenti alle Forze di polizia svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Tali funzioni interferiscono normalmente tra loro quando dall’attività di polizia amministrativa si passa a quella di polizia giudiziaria, ovvero quando nel corso di una quotidiana attività di controllo e di vigilanza del territorio vengono scoperti indizi di reato.
La polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 10 della Costituzione rientra nella disponibilità da parte dell’autorità giudiziaria. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono quindi alle effettive dipendenze, seppur solo funzionali, dei singoli uffici giudiziari ed in particolare dell’ufficio del pubblico ministero che è il titolare delle indagini preliminari.
Tale dipendenza si differenzia da quella gerarchica essendo legata alle funzioni svolte dalla polizia giudiziaria e non alla posizione ricoperta nella struttura di appartenenza, che comporta il dovere di eseguire gli ordini provenienti dal soggetto gerarchicamente sovraordinato: la dipendenza funzionale vincola l’operatore con le qualifiche di polizia giudiziaria ad eseguire l’ordine che proviene dall’autorità giudiziaria, che è di fatto esterna al corpo di appartenenza.
La polizia giudiziaria svolge sostanzialmente un’attività di repressione, intervenendo quando le violazioni della legge penale sono già state commesse ed eventualmente per impedirne gli ulteriori effetti (in questo senso si differenzia dall’altra tipica funzione di polizia ovvero quella di polizia amministrativa).
Con riferimento al personale avente la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, l’art. 57 del c.p.p precisa che tali qualifiche sono tra loro distinte. Tale distinzione è essenziale ai fini dell’individuazione degli atti che possono essere compiuti solo dagli ufficiali da quelli che possono essere compiuti anche dagli agentie5, che annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; riconoscimento che ha la sua fonte originaria nel D.Lvo n. 804/48, recante una normativa che, seppur abrogata, è stata sul punto ripresa e confermata da successive disposizioni di legge.”

4 – CONCLUSIONI

Dal quadro esaminato si possono trarre alcune conclusioni relative alla evoluzione dei corpi forestali nel tempo. In passato il ruolo del forestale era allo stesso tempo quello di tutore e tecnico della montagna. Oggi il personale del corpo forestale è divenuto il tutore dell'ambiente in latu sensu acquisendo sempre maggiori funzioni di polizia e sempre minori, purtroppo, competenze tecniche ed amministrative che lo hanno contraddistinto nel passato per oltre un secolo. Il Corpo è stato chiamato, così, ad arginare e a contrastare aggressioni sempre più profonde al patrimonio ambientale come le discariche abusive, l’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo, il danneggiamento della flora e della fauna, l’abusivismo edilizio, gli incendi.
A tal proposito è doveroso sottolineare come le recenti disposizioni normative dettate dalla legge del 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, prevede espressamente all'articolo 4, comma 8, che il personale del Corpo forestale delle Regioni a statuto speciale entri stabilmente a far parte delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura della Repubblica, facendo sì che vi sia un confronto diretto e sinergico tra le diverse forze di polizia. L'ingresso dell'organico dei corpi forestali nelle sezioni di polizia giudiziaria rappresenta il definitivo riconoscimento della “Forestale” come forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio ambientale e nell’azione di contrasto ai crimini ambientali ed agroalimentari che però conserva il suo DNA di corpo tecnico.
Dall'elaborato emerge il fatto che la mancata equiparazione dei corpi forestali delle realtà autonome alle Forze di polizia dello Stato può rendere difficoltoso l’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria: si pensi alla mancata possibilità di accedere all’archivio comune delle Forze di polizia, denominato Sistema Di Indagine (S.D.I.).
In una prospettiva futura che potrà vedere realizzato un progetto di unificazione delle forze di polizia dello stato si dovrà, quindi, da un lato rispettare la storia e la struttura di ciascuna di esse, e dall'altro tenere conto della realtà, del ruolo e delle funzioni oggi esercitate dalle forze di polizia, senza trascurare i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale delle Provincie autonome. In tale visione dovrà verificarsi un riconoscimento del ruolo di vigilanza e controllo esercitato dai corpi forestali delle regioni autonome aventi di fatto funzioni parificate al Corpo forestale dello Stato nelle attività di pubblica sicurezza (Art. 16, Legge 121/1981) e di polizia giudiziaria (Art. 57, commi 1 e 2 del C.P.P.).
Per completezza di informazioni è doveroso riportare alcune recenti proposte di integrazione della normativa vigente che prevedono al comma 2 dell’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e ai comma 1 e 2 dell'articolo 57 del C.P.P., dopo le parole “Corpo forestale dello Stato”, le parole “nonché i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

BIBLIOGRAFIA

Brotto E., Le organizzazioni forestali nello Stato, Tesi di laurea a.a. 2006-2007 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza, Provincia autonoma di Trento 2008.

Calesini G. Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi. Laurus Robuffo, Roma 2010.

Mone L., L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l'ordinamento del personale. Volume primo, Laurus Robuffo, Roma 2010.

Ingletti V., Diritto di polizia giudiziaria, diritto penale, processuale penale, diritto di polizia, ottava edizione, Laurus Robuffo, 2006, op. cit., pag. 284.

Landi S., Santoloci M., Tecnica di polizia giudiziaria ambientale, IV edizione, Laurus Robuffo, Roma, 1993.

Landi B.M., Landi S., Legislazione forestale e ambientale, sesta edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2005.

Provincia Autonoma di Trento, Le risorse forestali e montane del Trentino, Linee di indirizzo, organizzazione, attività, pubblicazione della Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse forestali e montane, Trento, 2005.

Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, 1° Rapporto sull’attività di vigilanza e di polizia forestale ed ambientale del corpo forestale regionale - anno 2001, pubblicazione della Direzione generale delle Foreste - Corpo forestale regionale.

SITI INTERNET

Corpo forestale dello Stato, www.corpoforestale.it
Regione Autonoma Sicilia, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/corpoforestale
Regione Autonoma Valle D’Aosta, http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, http.regione.taa.it
Provincia Autonoma di Bolzano, http://www.provincia.bz.it/foreste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, http.
regione.fvg.it/asp/corpoforestale
Regione Autonoma della Sardegna, http://www.regione.sardegna.it/corpoforestale
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, http://www.minambiente.it
Diritto all'Ambiente, http.//dirittoambiente.com

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