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UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA TRIBUTARIA
Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di finanza.
Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza .
Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento. (Art. 31.L. 4/1929)
Principio generale: La qualità di ufficiale e agente di polizia tributaria spetta sempre al personale della Guardia di Finanza;
Caso particolare: se una legge attribuisce l'accertatemento di determinati reati finanziari a personale appartenente ad una Amministrazione, detto personale acquisisce la qualità di ufficiale o , secondo i casi, di agente di polizia tributaria, limitatamente a questo specifico servizio.
Ad esempio: i funzionari doganali accertano le violazioni al Testo Unico in materia doganale e ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane. Nell'esercizio di tali attribuzioni, detti funzionari hanno la qualità di ufficiali di Polizia tributaria. (art. 324 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA POLIZIA TRIBUTARIA
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:
1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria (Art. 30. L. 4/1929)
reati
Secondo l'art. 32 della L. 4/1929, qualora gli ufficiali ed agenti della polizia giuziaria (ordinaria) acquisicano notizia di un reato per il cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della Polizia tributaria, essi devono senza indugio avvertire questi ultimi, provvedendo nel frattempo "a che nulla sia mutato nello stato delle cose".
Se non è possibili l'intervento immediato della PoliziatTributaria, e sussista fondato pericolo di alterazioneo dispersione delle tracce del reato, la Polizia giudiziaria (ordinaria) è autorizzata (n.b.: autorizzata) a provvedere, ma solo fino a che non interviene la Polizia Tributaria
illeciti amministrativi
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, quando non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi (art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).
Secondo l'art. 35, per assicurarsi delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali e mgli agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.
La costituzionalità dell'art. 35 della L. 4/1929 è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sent. 122 del 1974
Quando gli ufficiali della polizia tributaria operano ai fini della persecuzione dei reati e compiono perquisizioni, essi agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria e devono rispettare tutta la normativa relativa alle perquisizioni domiciliari compresa nel capo V del titolo II, del libro II del codice di procedura penale, con le garanzie di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice.
Quando invece gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria operano per accertare violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle aziende verificazioni e ricerche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel potere di controllo e di vigilanza della attività privata spettante istituzionalmente alla pubblica Amministrazione.
Ora, la mancata previsione, nelle leggi, di garanzie atte ad assicurare che, durante le operazioni previste dal denunziato art. 35 il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non può importare violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché la garanzia di difesa, come la Corte ha ritenuto più volte (cfr., da ultimo, sentenze n. 200 del 1970 n. 10 del 1971), é limitata al procedimento giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale, mentre non si estende alla attività amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge.
Attività ed atti della polizia tributaria
Accertamento di reati
L'art. 33 della L. 4/1929 fornisce agli ufficiali di Polizia Tributaria penetranti poteri di intervento. Infatti oltre a quanto e' stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazione delle leggi finanziarie costituenti reato.
Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.
Ciò non contrasta con la Costituzione, che, all'art. 14, stabilisce che il domicilio è inviolabile, precisando peraltro che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fisacli sono regolati da leggi speciali.
Accertamento di violazioni amministrative
Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o
commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.(art. 35 L. 4/1929).
Si tratta di un potere di accesso analogo a quello attribuito dall'art. 16 del TULPS agli Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Ambito di operatività della Guardia di Finanza. Esclusione di limitazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato la legittimità degli interventi della Guardia di Finanza ed ha escluso che essi abbiano limitazioni.
Richiamando il D.Lgs. 68/2001 , ha affermato che "tale disposizione normativa attribuisce espressamente (articolo 2, comma secondo, lettera l) al Corpo della Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico, disponendo espressamente (articolo 2, comma quarto) che ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento di tali compiti (oltre agli altri indicati all'articolo 2, comma secondo), si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
I compiti come sopra specificati vengono ulteriormente estesi, dall'articolo 2, comma secondo, lettera m) del succitato decreto legislativo, anche ad «ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea».
Tale disposizione, dunque, oltre ad escludere la tassatività dell'elencazione contenuta nelle lettere precedenti, attribuisce alla Guardia di Finanza un ambito operativo più ampio, sostanzialmente coincidente con quello di vera e propria polizia economico-finanziaria e quindi non limitato alla sola materia fiscale e tributaria.
Vero è che, in altra decisione di questa Corte richiamata in ricorso (Sez. III n. 5959, 10 maggio 2006), si è affermato che qualora gli ufficiali e gli agenti, nella specie della Guardia di Finanza, eccedano nei locali di una impresa ai fini di investigazioni concernenti la materia fiscale e tributaria, gli stessi possono compiere, di propria iniziativa, atti di perquisizione e di sequestro, ai sensi degli articoli 352 e 354 Cpp, in ordine a reati di natura non fiscale o finanziaria soltanto ove, nell'ambito degli accertamenti programmati, trovino elementi dai quali emerga la flagranza di un reato diverso, escludendo la natura di legge finanziaria alla legge 633/1941 sulla tutela del diritto di autore, ma la decisione si limita a richiamare, in base alle necessità del caso ed in via incidentale, l'articolo 2 del D.Lgs. 58/2001, l'articolo 33 Dpr 600/73 e l'articolo 52 Dpr 633/72 con riferimento ai contenuti generali e le materie disciplinate, osservando che avrebbero potuto giustificare esclusivamente verifiche fiscali dirette alla prevenzione e repressione delle violazioni finanziarie, escludendo poi la possibilità di procedere ad accertamenti concernenti il diritto d'autore sulla base di quanto disposto dagli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza analizzare, quindi, la questione concernente l'espresso richiamo dell'articolo 2, comma secondo, lettera m) del D.Lgs. 68/2001 alla materia del diritto d'autore e la specifica attribuzione delle facoltà e poteri attribuite dal comma quinto attraverso un richiamo alle disposizioni di cui ai Dpr 600/73 e 633/72 il quale, in quanto diretto, prescinde dalla materia da essi trattata estendendone, conseguentemente, l'ambito di efficacia." (Sez. III penale, Sent. 28 marzo - 13 aprile 2012, n. 14026)
IL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA
Il Nucleo speciale di polizia valutaria è una specialità della G. di F. che ha sede a Roma e in alcune delle maggiori città: Milano, Palermo e Reggio Calabria.
In base all’art. 8 co. 4 del d. l.vo 231/2007, questi Nuclei hanno poteri speciali di controllo in materia antiriciclaggio. In particolare, secondo l’art. 53 d. l.vo 231/2007, richiamato dallo stesso art. 8, il Nucleo speciale di polizia valutaria può «effettuare ispezioni e chiedere l’esibizione di documenti, atti, nonché ogni altra informazione utile». Inoltre il Nucleo si avvale dei dati contenuti nella sezione anagrafe tributaria prevista dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 8 so. 5 d. l.vo 231/2007).
All’occorrenza per le ispezioni antiriciclaggio può essere chiesta la collaborazione dei Nuclei di polizia tributaria che, invece, sono presenti a livello provinciale ed hanno competenza generale ad accertate tutte le violazioni in materia finanziaria.
ATTIVITA' E ATTI DELLA POLIZIA GIUDIZARIA (ORDINARIA)
Numerose disposizioni sul gioco del lotto e lotterie hanno carattere finanziario e l'accertamento delle relative violazioni amministrative, la redazione dei verbali e la notificazione competono esclusivamente alla polizia tributaria.
Hanno carattere finanziario quelle norme che attribuiscono all' Agenzia delle entrate la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie; ovviamente non è una legge finanziaria il Testo unico di p.s.
Se anziché dall'organo specializzato, queste operazioni fossero effettuate da un organo a competenza generale (polizia di stato, carabinieri, polizia municipale), sarebbero invalide ed il trasgressore potrebbe sottrarsi al pagamento della sanzione.
Come deve comportarsi l'operatore di polizia a competenza generale, quando riscontra una violazione in materia di giochi, lotterie e scommesse?
a) Se il fatto costituisce reato, ma non ha natura finanziaria finanziaria (esempio: raccolta di scommesse senza titolo autorizzatorio), riferisce al P.M. e procede agli adempimenti senza limitazioni
b) Se il fatto costituisce reato di natura finanziaria, riferisce al P.M. e procede solo agli adempimenti disposti dal magistrato.
c) Se il fatto integra una violazione amministrativa non avente natura finanziaria (esempio: installazione di apparecchi per giochi leciti senza autorizzazione e quant'altro previsto dal TULPS), contesta o notifica la violazione amministrativa, effettua l'eventuale sequestro cautelare nonchè tutte le altre operazioni previste dalla legge 689/81, senza limitazioni.
d) Se invece la violazione amministrativa riguarda una norma a carattere finanziario (esempio: svolgimento illecito di lotterie e tombole non aventi carattere locale), quando non è possibile l'intervento immediato della poilizia tributaria, redige una dettagliata relazione da trasmettere al competente comando della Guardia di Finanza.
Giurisprudenza
Sez. III, Sent. n. 14724 del 06-03-2008 (ud. del 06-03-2008), relativa ad un caso in cui la perquisizione personale e domiciliare era stata eseguita dai CC senza autorizzazione del PM.
Nella circostanza i CC D.I. e T. hanno eseguito, in data 22.01.2005, un servizio di controllo presso l'abitazione dell'imputato procedendo, senza l'autorizzazione della competente AG, a perquisizione domiciliare e rinvenendo kg. 64 circa di sigarette di contrabbando, che sequestravano.
Ricorreva, quindi, la particolare facoltà di perquisizione domiciliare (ammessa, per la sua specialità, solo nella tassativa ipotesi di violazione di leggi finanziarie) stabilita dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 3 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e la cui vigenza è espressamente prevista dall'art. 225 disp. att. c.p.p. (Cassazione Sezione 3, n. 3893/1995, Guglielmi, RV. 203204).
Non era, quindi, necessaria l'individuazione di un'ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal c.p.p..
Agli organi del nucleo di polizia tributaria non è attribuita una competenza funzionale, assoluta e inderogabile, ben potendo la violazione tributaria, come qualsiasi notizia di reato, essere accertata da altri organi, come si desume dal raffronto della L. 30 aprile 1976, n. 159, artt. 5 e 6 bis, i quali non mancano di riconoscere una legittimazione concorrente di tutti gli agenti e ufficiali di polizia tributaria, rendendo così operativo il disposto della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 30, anche per la parte in cui conferisce i poteri relativi agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria.
Inoltre, l'art. 32 della predetta legge prevede che, quando non sia possibile l'intervento immediato degli organi di polizia tributaria, possano legittimamente provvedere agli atti del loro ufficio anche gli agenti della PG ordinaria.
Infatti, con la creazione di un nucleo speciale di polizia tributaria si è inteso solo soddisfare un'esigenza di professionalità tra gli organi di polizia senza incidere sull'autonomia funzionale di altri organi normalmente preposti alla prevenzione e alla repressione dei crimini anche di natura tributaria.
Deve escludersi, poi, che l'ufficiale di P.G., il quale abbia, in ipotesi, eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel suo corso, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta, possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita.
In tal caso, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico, con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione, sanzionabile con provvedimenti penali o disciplinari, non incide, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro (cfr. Cassazione Sezione 1, n. 5430/1995, Ciacera, RV. 203099):
"Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 2, il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca"; conforme RV, 1901, e, inoltre, poichè, nella specie è stato convalidato il sequestro,: "Qualora il pubblico ministro convalidi la perquisizione ed il conseguente sequestro eseguiti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, il provvedimento cos) emanato, impugnabile con la richiesta di riesame, costituisce un autonomo titolo del vincolo materiale sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi della attività di rintraccio ed apprensione del corpo del reato compiuta dalla polizia giudiziaria" Cassazione Sezione 1, RV. 303100).
Obblighi di comunicazione alla polizia tributaria
In materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, l'art. 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 ha introdotto un obbligo di comunicazione anche quando una violazione non sia stata accertata.
a) violazioni amministrative e tributarie
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano (rectius: li devono comunicare) all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti.
b) reati
Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attivita' di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale