Prefetto

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Da Wikipedia

Nell'ordinamento amministrativo italiano il prefetto è un organo monocratico dello Stato, rappresentante del governo nella provincia, preposto a un ufficio denominato prefettura-ufficio territoriale del governo, dipendente dal Ministero dell'Interno.

Indice

* 1 Storia
* 2 Attribuzioni
* 3 Attribuzioni del prefetto del capoluogo di regione
* 4 Funzioni prefettizie in alcune Regioni a statuto speciale

Storia
Epoca pre-unitaria

La figura del prefetto venne introdotta in Italia durante il dominio napoleonico, con decreto del 6 maggio 1802, quale sistema di organizzazione dei poteri locali piramidale-gerarchico, che rispecchiava quello francese: il territorio era ripartito in dipartimenti, distretti, cantoni, a soli fini elettorali, e comuni. Al dipartimento era preposto un prefetto, nominato dal ministro dell'interno, al distretto un sottoprefetto e al comune il sindaco, che era al contempo organo esponenziale dell'ente e delegato del Governo (secondo un modello vigente ancora oggi in Francia, in Italia e in altri paesi con ordinamento giuridico "latino"). Il prefetto era affiancato da due luogotenenti (uno per gli affari amministrativi, e l'altro per gli affari legali e di polizia) e da un segretario generale che formavano il consiglio di prefettura.

Con la caduta di Napoleone e la restaurazione dei precedenti ordinamenti monarchici, il nuovo sistema di organizzazione amministrativa fu generalmente mantenuto essendosi rivelato efficiente. Così fece anche il Regno di Sardegna che, con la legge comunale e provinciale n. 3702 del 1859, divise il territorio in province con a capo un governatore provinciale, circondari con a capo un intendente e comuni con a capo il sindaco; con il regio decreto n. 250 del 1861 la denominazione del governatore provinciale fu mutata in prefetto e quella dell'intendente in sotto-prefetto.

Regno d'Italia

Con l'Unità d'Italia del 1861, la legislazione piemontese fu poi estesa a tutto il territorio nazionale con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. Secondo l'art. 3 di detta legge: "Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando, ove occorra, i conflitti di giurisdizione …; provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; veglia sull'andamento di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ed in caso d´urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami del servizio; sopraintende alla pubblica sicurezza, ha il diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata; dipende dal Ministro dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni". Inoltre il prefetto presiedeva la deputazione provinciale, organo corrispondente all'attuale giunta provinciale, presidenza che perse nel 1889 per assumere quella della giunta provinciale amministrativa. L'ampiezza dei poteri attribuiti dalla norma è illuminante sui motivi per i quali, in tutto il periodo cosiddetto liberale della storia unitaria italiana, la figura del prefetto rivestì una primaria importanza, tanto che Gaetano Salvemini definì questo periodo "prefettocrazia" e un giurista dell'epoca (Giuseppe Saredo) ebbe a dire: "Ogni Prefetto è un Ministro nella provincia che governa". D'altra parte, sebbene mai sancito ufficialmente, si riteneva che il prefetto avesse, tra gli altri obblighi, quello di guadagnarsi l'appoggio dei poteri e dei notabili locali.

I prefetti erano nominati e trasferiti con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno. Il Governo poteva assumere tali decisioni con la più ampia discrezionalità, anche perché nessun requisito era prescritto per la nomina. Fino alla fine del XIX secolo alcuni prefetti, specie quelli dei capoluoghi più importanti, erano scelti tra eminenti uomini politici (i cosiddetti prefetti politici) mentre quelli delle sedi minori erano solitamente funzionari provenienti dalla carriera prefettizia (consiglieri di prefettura o sotto-prefetti) ed erano perciò detti prefetti amministrativi o di carriera. L'uso di nominare prefetti politici si ridusse notevolmente a partire dall'inizio del secolo XX. Secondo l'art. 33 n. 17 dello Statuto albertino i prefetti, dopo sette anni dalla nomina, potevano essere nominati senatori e poteva accadere che un prefetto continuasse a svolgere le sue funzioni anche dopo la nomina alla camera alta.

Epoca fascista

L'art. 3 del Regio Decreto 1 del 1927 soppresse le sottoprefetture e ne trasferì le attribuzioni alle prefetture. In epoca fascista i prefetti furono uno degli strumenti di cui si avvalse Mussolini per la politica di centralizzazione e rafforzamento del potere esecutivo. Il ruolo del prefetto fu, quindi, ulteriormente rafforzato e il regime si servì di istituti quali il collocamento a riposo per ragioni di servizio o il collocamento a disposizione allo scopo di allontanare i prefetti sgraditi. D'altra parte, se non mancò il ricorso alla nomina di prefetti politici, tratti dalle file del Partito Nazionale Fascista (dei 332 prefetti nominati nel ventennio, 102 erano di provenienza politica), nel 1937 fu stabilito il limite, tuttora in vigore, di 2/5 dei posti in organico per la nomina dei prefetti non di carriera, con l'intento di arginare le pressioni provenienti dal partito per l'occupazione dei posti prefettizi. A livello provinciale non furono infrequenti le tensioni tra i prefetti e i massimi dirigenti locali del PNF, i segretari federali (più noti come federali), sebbene una circolare di Mussolini del 1927 avesse ribadito che il prefetto doveva considerasi la prima autorità locale.

Epoca repubblicana

La Costituzione repubblicana del 1948 non nomina in alcun articolo il prefetto, perché in seno all'Assemblea costituente non si raggiunse l'accordo circa il mantenimento di questa figura, mentre aveva previsto un organo per certi versi analogo a livello regionale: il commissario del governo. Anche i commissari del governo erano tratti dalla carriera prefettizia, anzi, secondo una prassi invalsa, la titolarità dell'ufficio fu attribuita allo stesso prefetto del capoluogo regionale. Il commissario del governo è stato soppresso dalla riforma costituzionale del 2001, che ha attribuito alcune delle sue funzioni al prefetto del capoluogo di regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

Già Luigi Einaudi, in un articolo dal titolo "Via il Prefetto!", pubblicato nel 1944 sotto lo pseudonimo di Junius, analizzando la realtà accentratrice dello stato italiano, modellato - secondo lui, in versione corretta e peggiorata - su quello francese, aveva proposto l'abolizione dei prefetti. Negli anni successivi il dibattito sull'opportunità di mantenere questa figura proseguì, con le voci contrarie provenienti per lo più da parti politiche avverse al centralismo: movimenti e partiti autonomisti ma anche di estrema sinistra.

Con le grandi riforme del sistema amministrativo italiano degli anni Novanta del XX secolo, la figura trovò la sua conferma definitiva, con l'inserimento organico nel nuovo sistema organizzativo dello Stato, pure a fronte di una forte enfasi sul "federalismo". Il prefetto divebnne, allora, una figura carica di ricordi e significati centralisti se non autoritari, un "ambasciatore in Patria", cioè il referente dello Stato in una periferia sempre più autonoma rispetto al centro.

Oggi, soprattutto nelle realtà territoriali segnate da problematiche sociali (che vanno dall'immigrazione e dal disagio sociale nel Centro-Nord alla criminalità organizzata e all'arretratezza dei servizi pubblici nel Sud), il prefetto si vede riconosciuto dall'opinione pubblica un ruolo di punto di riferimento istituzionale, anche sotto il profilo della tutela dei diritti di cittadinanza e, in buona sostanza, di problem solver, cui si chiede intervento risolutivo di fronte a gravi problematiche o calamità naturali, spesso a prescindere dalle competenze formali.

Negli anni più recenti è altresì emersa la tendenza a sottolineare lo spirito di corpo e il senso di appartenenza alla carriera prefettizia, anche attraverso l'adozione di simboli formali, come il distintivo e il riconoscimento ecclesiastico di un santo patrono: Sant'Ambrogio, che fu praefectus dell'Impero Romano e si celebra il 7 dicembre. Si possono ricordare anche le celebrazioni del bicentenario dell'istituto prefettizio nel 2001, la prassi ormai consolidata della presentazione al Presidente della Repubblica dei consiglieri neoassunti al termine del periodo di prova e la presenza pressoché costante dello stesso Presidente all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno.

Attribuzioni

Il prefetto dipende gerarchicamente dal Ministro dell'Interno, ma il Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, possono emanare apposite direttive ai prefetti. Il prefetto è preposto ad un ufficio complesso che fino al 1999 era denominato prefettura; l'art. 11 del D. Lgs. 300/1999 ne ha mutato il nome in ufficio territoriale del Governo (UTG); il nome è stato ulteriormente mutato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 29/2004 in prefettura - ufficio territoriale del Governo. A ciascuno di questi uffici sono assegnati vice prefetti e vice prefetti aggiunti, preposti alle unità organizzative in cui si articolano (ufficio di gabinetto, aree funzionali ecc.); inoltre, ad un vice prefetto (detto vice prefetto vicario) sono attribuite le funzioni vicarie del prefetto.

La prefettura - ufficio territoriale del Governo è organo periferico del Ministero dell'Interno, ma svolge funzioni di rappresentanza generale del governo sul territorio. Secondo l'art. 11 del D. Lgs. n. 300/1999 la prefettura-UTG, ferme restando le proprie funzioni (attribuite nel tempo da molteplici norme di legge), assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di tali uffici con gli enti locali. Nell'esercizio di queste funzioni di coordinamento, il prefetto può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza, anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Inoltre, nel caso non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il prefetto, previo assenso del ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nell'esercizio delle predette funzioni di coordinamento il prefetto è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il prefetto titolare della prefettura-ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.

Quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia; assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione e ne coordina le attività (art. 13 della L. 121/1981). Nello svolgimento di queste funzioni è affiancato da un organo ausiliario consultivo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fino alla riforma prevista dalla legge n. 181/1981 dal prefetto dipendeva gerarchicamente il questore.

Un ruolo importante è rivestito dal prefetto per quel che riguarda i rapporti tra Stato e autonomie locali, di cui assicura il regolare funzionamento: può proporre al Ministro dell'interno la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti di consorzi e comunità montane, dei consiglieri, degli assessori e dei presidenti dei consigli circoscrizionali quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico e, nell'attesa del decreto di rimozione, sospendere tali amministratori; può avviare la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale e l'invio di un commissario e, nell'attesa del decreto di scioglimento, sospendere il consiglio; può inoltre disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi di competenza del sindaco quale ufficiale del governo e, ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai relativi compiti, può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Le funzioni di commissario straordinario, presso gli enti locali (province, comuni, aziende sanitarie, ecc.) i cui organi di governo sono stati sciolti, sono svolte da funzionari della carriera prefettizia.

Il prefetto ha responsabilità anche in materia di Protezione civile. Infatti, secondo l'art. 14 legge 24 febbraio 1992, n. 225, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, ed adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

Secondo l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali) il prefetto ha il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ove non vi provveda il sindaco. Analoghi provvedimenti possono essere adottati dal prefetto, in caso di urgenza o grave necessità pubblica, se indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (art. 2 del regio decreto n. 733/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché nell'ambito delle funzioni di protezione civile quando, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile (art. 14 della legge 225/1992).

Tra gli altri compiti, il prefetto irroga sanzioni amministrative per diverse categorie di illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale, assegni bancari, telecomunicazioni, ecc.

Nell'esercizio delle sue funzioni il prefetto adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di ordinanza o decreto.

Attribuzioni del prefetto del capoluogo di regione

In ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. In questa veste esercita alcune residue funzioni del commissario del Governo, organo dello Stato presso la regione soppresso dalla legge costituzionale n. 3/2001.

Per cui, ad esempio, spetta al prefetto del capoluogo regionale assicurare che i rapporti tra Stato e regione siano informati al principio di leale collaborazione; informare il Governo degli atti della Regione per i quali potrebbe essere necessario ricorrere al giudizio della Corte Costituzionale; dare esecuzione ai provvedimenti con i quali il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni ai sensi dell'art. 120 della Costituzione.

Funzioni prefettizie in alcune Regioni a statuto speciale

Nella Regione Valle d'Aosta, dove è stata soppressa la provincia, non esiste una prefettura - ufficio territoriale del Governo e le competenze prefettizie sono attribuite al Presidente della Regione.

Non esiste una vera e propria prefettura - ufficio territoriale del Governo nemmeno nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove le funzioni prefettizie sono ripartite tra i commissari del governo e i presidenti delle province. Nella percezione comune e in buona parte delle effettive funzioni, comunque, i commissariati del governo sono considerati sostanzialmente delle prefetture. Quello di Bolzano ha la peculiarità di gestire direttamente i concorsi pubblici e le assunzioni per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato in quella provincia; esse, infatti, devono essere gestite localmente e con il criterio della ripartizione proporzionale fra gruppi linguistici, così come stabilisce lo Statuto speciale della Regione.

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