Processioni Religiose

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L’art.25 del TULPS prevede che chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica può vietarle o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima .

L’avviso deve essere presentato per iscritto in doppio esemplare e per il disposto dell’art.19 del reg. d’es. del tulps deve contenere:

  1. le generalità e la firma dei promotori;
  2. l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
  3. l’indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati,
  4. l’indicazione dell’itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
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Unitamente all’avviso preventivo al questore i promotori possono richiedere il consenso scritto dell’autorità competente per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
Queste disposizioni però, come stabilito dall’art.27 del tulps, non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale; il Questore comunque può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

L’inottemperanza all’obbligo di preavviso al Questore costituisce un reato, che l’art.4 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha assenato alla competenza del giudice di pace.
Essendo il reato punito "con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000", per il disposto dell’art.52 del citato d.lgs n.274/2000, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 774 a € 2582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

Responsabilità

Le misure di sicurezza non devono essere trascurate nelle processioni religiose, anche quando queste, per tradizione, prevedono particolari modalita' di svolgimento. Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna di un uomo che, il 7 febbraio del 2004, svolgeva la funzione di 'maestro del fercolo' nella tradizionale festa a Catania in onore di Sant'Agata. In questa processione, le reliquie della santa vengono trasportate su un carro denominato fercolo, che viene portato in processione.

Nel giorno dell'incidente, nel quale uno dei fedeli riporto' lesioni cosi' gravi che ne cagionarono la morte, in un tratto della salita San Giuliano, l'imputato decise che il corteo proseguisse, come da tradizione, a passo di corsa. La vittima e altre persone caddero al suolo proprio durante questo percorso. L'imputato, quindi, venne condannato per omicidio colposo a 4 mesi di reclusione dalla Corte d'Appello di Catania, che ritenne la sua condotta "imprudente".

La Suprema Corte ha confermato tale verdetto con la sentenza n. 9926 della IV Sezione penale. Gli eventi dannosi "ampiamente prevedibili", rilevano gli alti giudici, devono "essere prevenuti con l'adozione di misure cautelari esigibili atte ad evitarli". La regola cautelare "violata dall'imputato", aggiunge la Corte, "costituisce una banale regola di prudenza e non certo una regola cautelare rafforzata che richieda un maggior grado di osservanza", perche' "non si mette in movimento un mezzo del peso di 20 tonnellate, dotato di un sistema frenante inidoneo, quando sul percorso si trovano numerosissime persone".

Rischio consentito e vigilanza rafforzata

Esistono attività lecite «pericolose» in cui gli eventi dannosi sono in larga misura prevedibili e non sempre evitabili: l’ordinamento tuttavia le autorizza per la loro elevata utilità sociale, come nel caso delle celebrazioni più antiche e tradizionali. Il fatto che si possa parlare di «rischio consentito», però, non esonera i responsabili delle operazioni dall’osservare le normali regole di cautela. Anzi, ne rafforza l’obbligo.

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