R.D. 31 agosto 1907, n. 690 (1).
Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza .
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1907, n. 259.
Capo I - Degli ufficiali e dei funzionari di pubblica sicurezza
1. (Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti (1), ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.
(1) L'art. 3, R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ha disposto la soppressione delle Sottoprefetture
2. (Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, all. F). - Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.
I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 14 agosto 1974, n. 360.
3. (Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.
Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.
Il Ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni, secondo il bisogno.
4. (Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100.000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.
Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto , e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.
Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.
5. (Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura .
Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia (1).
(1) Le spese sono poi state trasferite allo Stato a norma dell'art. 1, lettera b, L. 16 dicembre 1960, n. 1014
6. (Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.
7. (Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409). - In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente purché ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione iri cui il servizio deve essere eseguito.
8. (Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409). - La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B .
9. (Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli impieghi nell'amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.
I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.
Dopo un tirocinio, che non potrà avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio .
10. (Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.
11. (Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.
12. (Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.
13. (Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio .
14. (Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi .
15. (Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica si curezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.
16. (Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.
Capo II - Degli agenti di pubblica sicurezza
17. (Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città .
18. (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto .
19. (Artt. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria .
Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sara pure affidata alle guardie di città , con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.
I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città . In questo caso sarà provveduto con decreto reale.
Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città .
20. (Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città , il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.
Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.
Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.
21-26. ..omissis . (1).
(1) Contenevano norme sul reclutamento, stato giuridico ed avanzamento delle soppresse guardie di città e dei loro graduati;
27. (Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409). - È punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:
1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo;
2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto.
Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza .
28-33. ..omissis . (1).
(1) Contenevano norme relative alla pianta organica ed al collocamento a riposo degli appartenenti al soppresso Corpo delle guardie di città;
Capo III - Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza
34. (Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.
35. (Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.
Qualora lo credano necessario, possono estendere verbali delle eseguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.
36. (Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano di ogni reato, e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.
Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del codice di procedura penale.
37. (Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.
38. (Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.
39. (Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
40. (Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409). - La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.
41. (Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409). - La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.
42. (Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.
Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'autorità giudiziaria.
Capo IV - Disposizioni generali
43. (Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.
44. (Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409). - I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.
Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore .
I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria (1).
(1) Sulle guardie particolari e gli istituti di vigilanza privata vedi anche artt. 133-141, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 249-260 e 365, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con i quali sono stati approvati il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento
45. (Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
46. (Art. 39 legge 21 agosto 1901 n. 409). - Nulla è innovato nell'ordinamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.
47. (Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, né possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle società costituite a fine di lucro.
48. (Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali del corpo delle guardie di città e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento potranno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.
49. (Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'art. 19, le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensioni a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.
La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.
50. (Art. 46 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª , negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza .
51. (Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - Con regio decreto saranno stabilite le indennità di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città.
Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno più conferiti.
Capo V - Disposizioni transitorie
52-58. … omissis .
Tabelle A e B - Ruolo organico . . omissis