TITOLO II
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica.
Table of Contents
|
§ 6 - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici (23).
Art. 19.
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge (24), deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori (25).
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
(23) Vedi anche gli artt. 18-24, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(24) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(25) Così modificato conseguentemente ad avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 1960, n. 163.
Art. 20.
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico (26), da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.
È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.
(26) Vedi la sentenza della Corte Costituzionale del 31 marzo 1958, n. 27, riportata in nota all'art. 18, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la quale, in riferimento all'art. 17 della Costituzione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del sopra indicato articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico.
Art. 21.
Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.
L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
Art. 22.
L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
Art. 23.
L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
Art. 24.
Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.
L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.
L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno «in nome della legge».
Art. 25.
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della legge (27), lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.
(27) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 26.
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge (28), non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.
(28) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 27.
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei CC. RR. preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.
Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.
Art. 28.
Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge (29), l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.
(29) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
§ 7 - Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili (30).
Art. 29.
L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge (31), deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.
(30) Vedi anche gli artt. 25-27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché la sentenza della Corte Costituzionale dell'8 marzo 1957, n. 45, riportata in nota all'art. 25, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché la sentenza della Corte Costituzionale dell'8 marzo 1957, n. 45, riportata in nota all'art. 25, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la quale, in riferimento all'art. 17 della Costituzione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del sopra indicato articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.
(31) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 30.
Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 31.
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge (32), si applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente regolamento.
(32) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 32.
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge (33), per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.
(33) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
§ 8 - Delle armi e delle munizioni da guerra (34).
Art. 33.
Sono «armi da guerra», ai sensi dell'articolo 28 della legge (35), le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi «tipo guerra» quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono «munizioni da guerra» le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.
(34) Vedi anche l'art. 28, T.U. leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(35) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 34.
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge (36), oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
(36) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 35.
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra (37), i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
(37) Ora Ministero della difesa a norma del D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero, i Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.
Art. 36.
È in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.
Art. 37.
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.
Art. 38.
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 39.
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 40.
Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 41.
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
§ 9 - Delle passeggiate in forma militare (38).
Art. 42.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
(38) Vedi anche art. 29, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 43.
È considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi (39), nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
(39) Sul divieto delle associazioni di carattere militare, vedil'abrogato D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43.
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere (40).
Art. 44.
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge (41):
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte.
(40) Vedi anche gli artt. 30-45, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e L. 2 ottobre 1967, n. 895.
(41) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 45.
Per gli effetti dell'art. 30 della legge (42), sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
(42) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 46.
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
Art. 47.
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi (43).
(43) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 48.
La licenza di cui all'art. 31 della legge (44), per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.
(44) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 49.
È vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge (45).
(45) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 50.
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge (46), deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
(46) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 51.
La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.
Art. 52.
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.
Art. 53.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.
È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
Art. 54.
Nel registro di cui all'art. 35 della legge (47), si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
(47) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 55.
La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.
Art. 56.
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge (48), è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie (49).
(48) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(49) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 57.
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge (50), non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.
(50) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 58.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge (51) il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge (52), nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.
(51) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica
(52) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica
Art. 59.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
Art. 60.
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge (53), può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.
(53) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica
Art. 61.
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza, o il domicilio, su apposito libretto personale, formato (54):
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma (55).
(54) Alinea così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(55) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 62.
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale (56).
(56) L'art. 16, R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, contenente modificazioni alle norme sul tiro a segno nazionale, così dispone:
«Art. 16. Chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'armi per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguìto almeno un corso regolamentare di tiro, presso un sezione di tiro a segno nazionale.
Ove nel comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme, i minorenni debbono esibire, ogni anno e fino a quello in cui concorrono alla leva, il certificato di frequenza di tiro a segno.
Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono seguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale».
Art. 63.
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.
Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'art. 44 della legge (57), deve esibire anche un certificato della società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del Podestà (58), il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arma lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del Podestà (59), come al comma precedente.
(57) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(58) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
(59) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Art. 64.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12 della legge (60), e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
(60) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 65.
L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.
Art. 66.
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice.
Art. 67.
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al Podestà (61).
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
(61) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Art. 68.
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio (62).
(62) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 69.
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dell'atto di consenso di cui all'art. 44 della legge (63).
(63) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 70.
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del codice di procedura penale.
Art. 71.
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
Art. 72.
L'autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza.
Art. 73.
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge (64).
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali (65), possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
,,(64) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(65) ,,
Art. 74
. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge (66).
L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge (67), soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
(66) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(67) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 75.
Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della M.V.S.N. possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge (68).
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente (69).
(68) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(69) I primi tre commi del presente articolo devono considerarsi abrogati, essendo la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, stata sciolta con R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16.
Art. 76.
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge (70).
(70) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 77.
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
Art. 78.
Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
Art. 79.
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 80.
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge (71): i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.
(71) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri (72).
Art. 81
. Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge (73) tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge (74) i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83 (75).
(72) Vedi, anche, gli artt. 46-61, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(73) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(74) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(75) Comma aggiunto dall'art. 11, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Art. 82.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1° polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2° dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3° detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4° artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5° munizioni di sicurezza e giocattoli pirici (76).
La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita (77).
(76) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
(77) Comma aggiunto dall'art. 12, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Art. 83.
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge (78), nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame «CE del tipo» e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli «Organismi notificati» sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento (79).
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze (80) (81).
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi (82).
(78) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(79) Comma così sostituito dall'art. 13, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
(80) Comma così sostituito dall'art. 13, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
(81) Per quanto concerne il trasporto su strada di sostanze esplosive, vedi, anche, artt. 352-377, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale.
(82) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Art. 84.
La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina (83), per l'aeronautica (84), per le corporazioni (85) e per le comunicazioni (86), e due dal Ministro per la guerra (87); uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra (88) è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni (89) e per le comunicazioni (90) sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione (91).
(83) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(84) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(85) Il Ministero delle corporazioni che con R.D. 9 agosto 1943, n. 718, aveva mutato la sua denominazione in quella dell'industria, commercio e lavoro, con D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(86) Con D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, il Ministero per le comunicazioni è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(87) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(88) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(89) Il Ministero delle corporazioni che con R.D. 9 agosto 1943, n. 718, aveva mutato la sua denominazione in quella dell'industria, commercio e lavoro, con D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(90) Con D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, il Ministero per le comunicazioni è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(91) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Art. 85.
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi (92).
(92) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Art. 86
. La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.
Art. 87.
Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 (93).
Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire 30 (94).
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.
(93) Vedi ora D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, contenente norme sui compensi, spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.
(94) Vedi ora D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, contenente norme sui compensi, spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.
Art. 88.
La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina lo esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.
Art. 89.
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge (95), è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza (96).
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.
(95) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(96) La Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, a norma dell'art. 27, co. 2, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, contenente disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando deve dare il suo parere per il rilascio della licenza di «fochino», va integrata con due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e l'altro in medicina.
Art. 90.
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Art. 91.
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.
Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 92.
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
Art. 93.
Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 94.
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione.
Art. 95.
Per i depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge (97), il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.
(97) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 96.
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge (98), s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.
(98) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata (99).
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge (100).
Agli effetti dell'art. 50 della legge (101), il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
(99) Periodo aggiunto dall'art. 14, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
(100) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(101) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 98.
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali (102).
(102) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Art. 99.
È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.
Art. 100.
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000 (103).
(103) Articolo così modificato dal D.P.R. 12 gennaio 1973, n. 145 (Gazz. Uff. 30 aprile 1973, n. 110). Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.
Art. 102.
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.
Art. 103.
Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge (104) è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge (105).
(104) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(105) Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, vedi il R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, il cui art. 1, fissa i casi in cui tale assicurazione è obbligatoria, il R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, contenente norme integrative del regio decreto sopra indicato ed il R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione di tali regi decreti.
Art. 104.
Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.
Art. 105.
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
È in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma (106);
2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge (107).
(106) Numero così sostituito dal D.P.R. 5 giugno 1976, n. 676 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1976, n. 263).
(107) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 106.
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate (108), oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.
(108) Sulla disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, vedi R.D. 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 107.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.
Art. 108.
Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge (109) si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.
(109) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 109.
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.
Art. 110.
L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. (110)
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
(110) Primo comma dell'art. 110 come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che ha contestualmente abrogato il secondo comma del medesimo articolo
§ 12 - Dei portieri e dei custodi (111).
Art. 111.
L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge (112), incombe:
a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione (113).
(111) Vedi, anche, art. 62, T.U, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(112) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(113) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente articolo, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.
Art. 112.
I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268 (114).
(114) Articolo da considerarsi abrogato in virtù dell'art. 47, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, contenente norme sull'importo di bollo, il quale ha disposto che le esenzioni dalle imposte di bollo cessino con il 1° gennaio 1955. Successivamente, l'art. 1, L. 15 marzo 1956, n. 165, a modifica di tale articolo 47, ha rinviato fino al 31 dicembre 1958, l'applicabilità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista da disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma primo, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, al riguardo vedi, amplius, art. 47, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.
Art. 113.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica (115) dello aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati (116).
(115) La valutazione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, dell'idoneità politica dello aspirante portiere, è da ritenersi non più richiesta conseguentemente al principio fondamentale di cui all'art. 3 della Costituzione per il quale, senza distinzione, fra l'altro, di opinioni politiche, tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge, ed al diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 49 in virtù del quale «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
(116) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente articolo, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.
Art. 114.
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
L'autorità di pubblica sicurezza, accertata la identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso (117).
(117) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente articolo, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.
§ 13 - Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi (118).
Art. 115.
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 della legge (119), occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà (120), secondo la rispettiva competenza.
(118) Vedi, anche, artt. 63-67, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773.
(119) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(120) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.