TITOLO III
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.
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§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici (121).
Art. 116.
Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge (122) è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni (123).
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 419, e R.D.L. 10 settembre 1936, numero 1946 (124).
(121) Vedi, anche, artt. 68-85, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773.
(122) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(123) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(124) Ora Ministero dei beni artistici e culturali
Art. 117.
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio (125).
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
(125)
Art. 118.
La licenza di cui all'art. 68 della legge (126) deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge (127); però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge (128), possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.
(126) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(127) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(128) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 119.
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.
Art. 120.
Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità (129).
(129) Vedi ora l'art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. .
Art. 121.
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco (130).
(130) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 122.
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore. (131)
(131) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 124.
È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (132), per i piccoli trattenimenti che si dànno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge (133) (134).
(132) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(133) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35
(134) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 125.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge (135), deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.
(135) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 126.
[Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.
In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:
1° che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;
2° che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore (136), il Sommo Pontefice (137), il Capo del governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle potenze estere;
3° che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;
4° che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;
5° che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;
6° che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico] (138).
(136) Ora, Presidente della Repubblica; per il delitto di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, vedi art. 278, codice penale del 1930.
(137) A norma dell'art. 8, L. 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data piena ed intera esecuzione al concordato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto in Roma in data 11 febbraio 1929, le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica.
(138) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 127.
[Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare (139).
Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare (140).
Il Prefetto può, a norma dell'art. 74 della legge (141), vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare (142)] (143).
(139) Ora Ministero dei beni artistici e culturali.
(140) Ora Ministero dei beni artistici e culturali
(141) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(142) Ora Ministero dei beni artistici e culturali
(143) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 128.
[Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.
A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni] (144).
(144) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 129.
[Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge (145) sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili] (146).
(145) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(146) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 130.
L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge (147) dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:
a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale (148).
(147) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(148) Il riferimento è all'art. 75 TULPS abrogato. Pertanto anche l'art. 130 del Regolamentp è da ritenersi non più in vigore
Art. 131.
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro (149).
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'Istituto nazionale Luce e all'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (150).
(149) Vedi, per quanto concerne la produzione, il commercio, l'importazione, l'esportazione, ecc. di films, la L. 29 dicembre 1949, n. 958 e, per la revisione delle pellicole cinematografiche e dei lavori teatrali, la L. 21 aprile 1962, n. 161 e il D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.
(150) Comma superato in quanto l'istituto nazionale Luce è stato messo in liquidazione con D.Lgs.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 305 (ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561) .
Art. 132.
[A norma dell'art. 76 della legge (151), modificata dall'art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653 (152), l'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non può essere concessa dal Prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali si intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, né in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.
Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il Prefetto promuove su di essa il parere del comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.
Il comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronuncia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralità dei fanciulli] (153).
(151) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(152) Contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
(153) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 133.
Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare (154).
(154) Ora Ministero dei beni artistici e culturali. Vedi ora la L. 21 aprile 1962, n. 161 e il D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.
Art. 134.
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.
Art. 135.
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica (155).
(155) Vedi, anche, art. 14, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della L. 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali.
Art. 136.
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge (156).
(156) Sulle rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive vedi, anche, art. 668, Codice penale del 1930.
Art. 137.
Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.
L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.
Art. 138.
[I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell'art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653 (157), essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici; né possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varietà o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi] (158).
(157) Contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
(158) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 139.
L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414 (159).
L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083 (160).
(159) Vedi, ora, il DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28 - Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
(160) Articolo da ritenersi non più in vigore. Vedi, ora, il DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28 - Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche .
Art. 140.
Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge (161), salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.
(161) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 141.
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, (162bis) le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (162).
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (163).
(162) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2003, n. 1).
(162bis) Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
(163) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).
Art. 141-bis.
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo (164).
(164) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).
Art. 142.
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità (165).
(165) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).
Art. 143.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 419 (166), e del R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946 (167).
(166) Recava norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché per la gestione degli spettacoli misti teatrali e cinematografici;
(167) Recava norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.
Art. 144.
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141,primo comma lettera e), del presente regolamento (168).
(168) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 145.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
Art. 146.
[Il Prefetto ha diritto ad un palco.
Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 81 della legge all'autorità di pubblica sicurezza deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei Carabinieri reali di servizio.
Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 (169).
In mancanza di palchi, il Prefetto, l'autorità di pubblica sicurezza o l'ufficiale dei Carabinieri reali di servizio, nonché i su cennati funzionari del Ministero della cultura popolare (170), hanno diritto ad un posto distinto.
Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare (171), appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica (172)] (173).
(169) Ora Ministero dei beni artistici e culturali.
(170) Ora Ministero dei beni artistici e culturali.
(171) Ora Ministero dei beni artistici e culturali.
(172) Vedi, anche, art. 14, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della L. 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali.
(173) Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
Art. 147.
[Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono comandati di servizio e i membri della commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare (174) comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso (175)] (176).
(174) Ora del Ministero del turismo e dello spettacolo.
(175) Vedi, anche, art. 14, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della L. 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali.
(176) Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
Art. 148.
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge (177) e dalla licenza.
(177) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
Art. 149.
Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge (178), è richiesto il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.
(178) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
Art. 150.
L'autorità locale di pubblica sicurezza può rifiutare il rilascio della licenza, di cui all'art. 113 della legge (179), per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.
Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge (180), oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.
Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.
L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.
(179) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1956, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 al quale il presente articolo fa riferimento. .
(180) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1956, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 al quale il presente articolo fa riferimento. .
Art. 151.
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge (181) per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.
(181) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
§ 15 - Degli esercizi pubblici
(182).
Art. 152.
Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge (183) deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia (184).
(182) Vedi anche gli artt. 86-110, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,.
(183) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
(184) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
Art. 153.
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate (185).
(185) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
Art. 154.
[La licenza di cui all'art. 86 della legge (186) è stesa su modello annesso al presente regolamento (187)] (188).
(186) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
(187) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(188) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 155.
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge (189).
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.
(189) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
Art. 156.
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.
Art. 157.
[Gli esercenti pubblici indicati nell'art. 86 della legge (190) non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 (191), sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione.
Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcooliche, il Questore, nel rilasciare la licenza, terrà presente il disposto dell'art. 3, n. 2, del citato decreto, e potrà revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5] (192).
(190) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico della legge di pubblica sicurezza.
(191) Contenente norme sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.
(192) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 158.
[Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge (193); ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge (194)] (195).
(193) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(194) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(195) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.
Art. 159.
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge (196), possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.
L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.
(196) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 160.
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dell'art. 87 della legge (197), quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.
(197) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 161.
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge (198), è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza (199).
(198) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(199) Per quanto concerne la disciplina delle attività di giuoco (giochi di abilità e concorsi pronostici), vedi anche il RDL. 19 ottobre 1938, n. 1933, la L. 2 agosto 1982, n. 528, la L. 13 dicembre 1989, n, 401.
Art. 162.
Per ottenere l'autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall'art. 89 della legge (200), il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio.
Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.
(200) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.. Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'art. 89 del TULPS:
Art. 163.
La commissione provinciale, di cui all'art. 91 della legge (201), è composta:
a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
b) di un consigliere di prefettura;
c) di un membro designato dal consiglio provinciale delle corporazioni ;
d) di un membro designato dal consiglio provinciale di sanità;
e) del medico provinciale;
f) di un rappresentante degli esercenti designato dai sindacati locali riconosciuti;
g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
h) di un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo.
Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della commissione.
Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purché nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal consiglio provinciale di sanità.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
(201) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(202) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'art. 91 del TULPS:
Art. 164.
La commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessità.
In ogni caso la commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande. (202bis)
(202bis) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione del corrispondente articolo del TULPS:
Art. 165.
Per l'esecuzione dell'art. 95 della legge , la commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.
Nel procedere a tale computo, la commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.
Nei comuni o nelle frazioni di comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.
Il Questore deve comunicare alla commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni comune o frazione di comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti. (203)
(203) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 95 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 166.
Nei comuni o nelle frazioni di comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 95 della legge , non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.
Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio. (204)
(204) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 95 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 167.
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge (205), l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della commissione provinciale contro l'alcolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove lo esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.
(205) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 89 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Art. 168.
A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.
Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purché si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.
Art. 169.
Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 95 della legge (206):
a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;
b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purché non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purché rimanga esclusa la vendita all'esterno.
Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;
c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno;
d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dallo abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla commissione provinciale;
e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 103 della legge (207).
(206) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(207) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 95 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .
Art. 170.
Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo. (207 bis)
(207 bis)Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 95 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Art. 171.
Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge , la commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.
La commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.(208)
(208) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 98del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Art. 172.
La domanda per ottenere l'autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.
Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (209).
(209) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 89del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
Art. 173.
Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.
Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza. (209 bis)
(209 bis) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35
Art. 174.
Agli effetti degli artt. 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette. (210)
(210) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 96del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Art. 175.
In tutti i casi in cui la commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.
Di regola, i sopralluoghi sono eseguiti da un membro della commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente. (210 bis)
(210 bis) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione del corrispondente articolo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Art. 176.
Agli effetti dell'art. 86 della legge (92), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (211), ed a litri 0,33 per le altre (212).
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
(211) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(212) Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 maggio 1981, n. 213.
Art. 177.
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.
Art. 178.
Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie. (213)
(213) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 89 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 .
Art. 179.
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume». (214)
(214) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 89del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 .
Art. 180.
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge (215) che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge (216) e 173 176 a 181 e 186 del presente regolamento (217) (218).
(215) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(216) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(217) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(218) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
Art. 181.
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora (219).
(219) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 182.
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente.
Art. 183.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
Art. 184.
La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco. (219 bis)
(219 bis) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35
Art. 185.
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.
Art. 186.
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale (220).
(220) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 187.
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Art. 188.
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
[Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età] (221).
[Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico] (222).
(221) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(222) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 189.
L'avviso di cui all'art. 99 della legge (223) deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge (224), possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge (225); l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.
(223) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(224) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(225) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 190.
[Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui all'art. 103 della legge (226), devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza] (227).
(226) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(227) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 191.
Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l'estensione dei medesimi;
c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 16, 96 e 101 della legge (228) e 185 e 186 del presente regolamento.
(228) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 192.
[Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanti letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le disposizioni della legge 16 giugno 1939, numero 1111 (229).
Ogni trasferimento ed ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione devono essere notificate all'autorità locale di pubblica sicurezza, che ne prende atto sulla dichiarazione] (230).
(229) Contenente norme sulla disciplina degli affittacamere.
(230) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 193.
La disposizione dell'art. 109 della legge (231) circa l'obbligo della esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.
S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.
(231) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vedi anche il D.M. (int) 11 dicembre 2000 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo delle persone alloggiate in strutture ricettive.
Art. 194.
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.
Art. 195.
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge (232), deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno (233).
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.
(232) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(233) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 196.
[Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e paternità (234) del conducente, data, numero e autorità che ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata ed uscita di esso.
Detti esercenti hanno altresì l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorità locale di pubblica sicurezza entro ore dodici dall'arrivo, specificandone la provenienza.
Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento] (235).
(234) L'annotazione della paternità non è più richiesta conseguentemente al disposto di cui alla L. 31 ottobre 1955, n. 1064.
(235) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
§ 16 - Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico (236).
Art. 197.
[Sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 111 della legge (237), oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero] (238).
(236) vedi, anche, gli artt. 111-114, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(237) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(238) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 198.
[La licenza di cui all'art. 111 della legge (239) è richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono.
La licenza è, in tal caso, valida esclusivamente nell'àmbito del territorio della provincia.
L'autorità locale di pubblica sicurezza può, nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente] (240).
(239) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(240) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 199.
[La domanda per conseguire la licenza di cui all'art. 111 della legge (241) deve contenere la indicazione della sede e della specie dell'esercizio, e del nome del direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal titolare dell'azienda.
Ogni variazione deve essere comunicata al Questore nel termine di cinque giorni] (242).
(241) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(242) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 200.
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge (243) può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato (244).
(243) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(244) Il presente articolo, a norma dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, contenente norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, ha cessato di avere efficacia nei confronti dei giornali, delle pubblicazioni e degli stampati in generale, dal 5 luglio 1946; vedi inoltre L. 8 febbraio 1948, n. 47, contenente nuove disposizioni sulla stampa.
Art. 201.
Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge (245), ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza, che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.
(245) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, al quale il presente articolo fa riferimento.
Art. 202.
Per amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge (246), s'intendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali, e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(246) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, al quale il presente articolo fa riferimento. .
Art. 203.
La licenza di cui all'art. 113 della legge (247) è richiesta per tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.
Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato alla autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquatt'ore prima dell'affissione o della distribuzione.
È in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dalla autorità di pubblica sicurezza predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.
(247) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, al quale il presente articolo fa riferimento. .
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari (248).
Art. 204.
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge (249), deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, numero 2650 (250).
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (251).
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.
(248) Vedi, anche, gli artt. 115-120, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(249) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(250) Che ha convertito in legge il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, contenente norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
(251) Le funzioni che espletava il cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono state devolute alla Banca d'Italia.
Art. 205.
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge (252), si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (253).
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
(252) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(253) Per quanto riguarda la disciplina della professione di mediatore, vedi anche LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39 .
Art. 206.
Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge (254) le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 (255) e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
(254) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(255) Contenente norme sul disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.
Art. 207.
Non può essere concessa licenza per lo esercizio della mediazione per le professioni liberali.
Art. 208.
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge (256), chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
(256) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 209.
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali (257).
(257) Per quanto concerne le disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro , vedi il DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181
Art. 210.
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.
Art. 211.
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della legge (258) sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.
L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
(258) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 212.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge (259).
(259) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 213.
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza (260).
(260) Articolo così sostituito dall'art. 156, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo integrato dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Art. 214.
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati alla autorità medesima.
Art. 215.
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.
È altresì vietata ogni operazione di soppegno.
Art. 216.
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.
Art. 217.
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
Art. 218.
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge (261), è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.
(261) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 219.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.
Art. 220.
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 221.
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
Art. 222.
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.
Art. 223.
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni (262), ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.
(262) Ora Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, .
§ 18 - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
(263).
Art. 224.
[Il rilascio del certificato d'iscrizione, di cui all'art. 121 della legge (264), e le successive vidimazioni annuali sono di competenza della autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'esercente ha il domicilio o la dimora abituale] (265).
(263) Vedi anche gli artt. 121-128, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(264) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(265) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 225.
[A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato di iscrizione è valido per tutto il Regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono. L'autorità di pubblica sicurezza del comune, cui si è presentato il certificato, ha facoltà di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.
I venditori ambulanti possono iniziare la vendita ancorché non si siano presentati per il visto all'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'obbligo della presentazione entro il termine di 24 ore dal momento in cui pervengono nel comune] (266).
(266) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 226.
[L'iscrizione nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza di coloro che esercitano alcuno dei mestieri girovaghi, indicati nell'art. 121 della legge (267), non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia] (268).
(267) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(268) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 227.
[Non possono essere rilasciati certificati di iscrizione per l'esercizio di giuochi di qualsiasi specie, neppure con la qualifica di «giocoliere ambulante»] (269).
(269) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 228.
[L'iscrizione prescritta dall'art. 121 della legge (270) è necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime nonché per i noleggiatori di un unico autoveicolo purché conducenti diretti.
La iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaiuoli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili] (271).
(270) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(271) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 229.
[La disposizione dell'art. 121 della legge (272) si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorché sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro.
Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorché si prestino a suonare in pubblico a pagamento.
In ogni caso, non è consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione.
Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri.
Per ragioni di ordine pubblico, l'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare l'esecuzione del programma in tutto o in parte] (273).
(272) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(273) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 230.
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
Art. 231.
Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge (274), si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.
(274) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 232.
[Nell'esercizio della facoltà attribuitale dall'art. 122 della legge (275) l'autorità di pubblica sicurezza valuta le condizioni fisiche, intellettuali e di famiglia dei minori di diciotto anni, nonché la natura particolare del mestiere pel quale si domanda la iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
L'iscrizione deve essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicità] (276).
(275) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(276) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 233.
[Il certificato di iscrizione può essere ricusato, non solo alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale, ma anche a coloro che, per le loro qualità ed attitudini o per inidoneità possano essere causa di danni nell'esercizio del mestiere per cui la iscrizione è richiesta] (277).
(277) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 234.
[Ai sensi dell'art. 123 della legge (278):
a) sono «guide» coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali;
b) sono «guide alpine» coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri;
c) sono «portatori alpini» coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;
d) sono «corrieri» coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il Regno;
e) sono «interpreti» coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione orale di lingue straniere.
Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 123 della legge (279) gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali.
Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero, con le cautele previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (280)] (281).
(278) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(279) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(280) Contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.
(281) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 235.
[Chi intende esercitare tutti od alcuni dei mestieri indicati nell'articolo precedente deve munirsi delle relative autorizzazioni] (282).
(282) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 236.
[La concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nell'art. 234 del presente regolamento è subordinata all'esito favorevole di esperimento, da sostenersi dinanzi ad una commissione provinciale, nominata dal Prefetto e composta:
1° da un consigliere di prefettura, con funzioni di presidente;
2° da un rappresentante del Ministero della cultura popolare (direzione generale per il turismo) (283);
3° da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale (284) (direzione generale delle arti);
4° da un rappresentante degli enti possessori di musei, gallerie, ecc.;
5° da un docente per le lingue straniere, per le quali vi siano esaminandi, designato dal Ministero dell'educazione nazionale (285);
6° da un rappresentante della federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità (286);
7° da un funzionario di pubblica sicurezza che disimpegna anche le funzioni di segretario.
È in facoltà del Prefetto nominare, su designazione dei Podestà (287) dei comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale (288), o del Ministero della cultura popolare (289), membri aggregati alla commissione con voto consultivo] (290).
(283) Il Ministero della cultura popolare venne soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, .
(284) Denominato ora, a norma del R.D. 29 maggio 1944, n. 142, Ministero della pubblica istruzione.
(285) Denominato ora, a norma del R.D. 29 maggio 1944, n. 142, Ministero della pubblica istruzione.
(286) Ora della categoria lavoratori del turismo e dell'ospitalità.
(287) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
(288) Denominato ora, a norma del R.D. 29 maggio 1944, n. 142, Ministero della pubblica istruzione.
(289) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo; vedi la nota all'art. 236.
(290) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 237.
[L'esame è orale e verte:
1° per le guide, sull'illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche, e sulle bellezze naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato;
2° per le guide alpine, sulla topografia della zona in cui il candidato aspira ad esercitare la sua professione; sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso;
3° per i portatori alpini, su nozioni elementari di tecnica alpinistica e di pronto soccorso;
4° per i corrieri, su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, e sull'organizzazione turistica;
5° per gli interpreti, sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato] (291).
(291) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 238.
[Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge (292) i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.
Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali] (293).
(292) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(293) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 239.
[L'esperimento ha luogo di regola ogni anno, sempre che, per quanto riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, vi sia nel ruolo di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, un congruo numero di vacanze.
Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al Prefetto, indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio per cui chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende sostenere l'esame per le professioni per le quali è richiesto, e produrre i seguenti documenti:
1° atto di nascita;
2° certificato generale del casellario giudiziario;
3° certificato medico, da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;
4° certificato di cittadinanza italiana;
5° certificato di iscrizione al P.N.F. (294);
6° certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;
7° quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della Prefettura, della somma di lire 100 quale concorso nelle spese di esami.
Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 11 e dal secondo comma dell'art. 123 della legge (295), e possono essere esclusi coloro che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta.
All'atto dell'esame, il candidato deve esibire la carta di identità.
Dalla presentazione del certificato di cui al n. 6 sono dispensati coloro che chiedono la licenza soltanto per guide o portatori alpini. Dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 4 e 5 sono dispensati coloro che richiedono soltanto la licenza per corrieri, se siano sudditi di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità] (296).
(294) Il partito nazionale fascista è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704; al riguardo vedi, anche, art. XII, disposizioni transitorie e finali della Costituzione e le norme per l'attuazione di esso emanate con L. 20 giugno 1952, n. 645.
(295) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(296) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 240.
[Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro la carta di identità, nonché la licenza o il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti della pubblica sicurezza] (297).
(297) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 241.
[È vietato agli albergatori ed agli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida, maestro di sci, interprete, corriere o portatore alpino una persona che non sia munita della licenza prescritta dall'art. 123 della legge (298)] (299).
(298) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(299) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 242.
La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.
Art. 243.
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge (300) incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente (301).
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere (302).
(300) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(301) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(302) Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53 e l'art. 14, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
Art. 244.
Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge (303) i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
(303) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 245.
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.
Art. 246.
La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.
La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.
Art. 247.
Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge (304), indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (305).
(304) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(305) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
§ 19 - Dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti
(306).
Art. 248.
[Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge (307), all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.
Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico] (308).
(306) Vedi, anche, gli artt. 129 e 130 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(307) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(308) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.