Regolamento Tulps -Titolo IX- Disposizioni finali e transitorie

TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie.

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Art. 365. 

L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge (466).
E, tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n. 3 del citato regolamento.

(466)  Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
 

Art. 366. 

Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 135 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno (467).
I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

(467)  Comma da ritenersi abrogato in quanto la materia è disciplinata dal DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28 .
 

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