TITOLO VII Del meretricio.
§40 - Delle dichiarazioni di locale di meretricio
Art. 345-352.
(461).
(461) Conseguentemente al disposto di cui all'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75, con la quale è stata abolita la regolamentazione della prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, il quale stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con essa incompatibili, gli articoli contenuti nel presente paragrafo sono da ritenere abrogati.
§41 - Della vigilanza sul meretricio
Art. 353-360.
(462).
(462) Conseguentemente al disposto di cui all'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75, con la quale è stata abolita la regolamentazione della prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, il quale stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con essa incompatibili, gli articoli contenuti nel presente paragrafo sono da ritenere abrogati.
§42 - Dell'ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli
Art. 361.
Presso il Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale ufficio ha per compito:
a) di raccogliere tutte le notizie relative allo arruolamento di persone a scopo di prostituzione (463);
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel R.D.L. 25 marzo 1923, n. 1207 (464), che riguardano stranieri;
c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di P.S. esercitino specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto ai sensi dell'art. 271 del presente regolamento;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perché siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupano del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.
(463) Con L. 20 febbraio 1958, n. 75, sono, fra l'altro state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
(464) Contenente disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli; vedi, anche, R.D. 31 ottobre 1923, n. 2749 e D.P.R. 12 luglio 1949, n. 600.