Sequestro amministrativo

Generalità

Il sequestro amministrativo trova la sua disciplina generale nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (artt. 4 e segg.)

Verbale di sequestro

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Assicurazione delle cose sequestrate

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.
Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.
Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.
La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.
Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.
Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Custodia

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.
Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.
L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 120 del codice di procedura penale.
Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
Se sono state sequestrate somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità .

Sequestro di veicoli a motore e natanti

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.
Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.
Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5.

Annotazione sull'apposito registro dei sequestri amministrativi

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8.
Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Facoltà dell'autorità competente

L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge 689/81ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente.
In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.
Quando occorra rimuovere i sigilli appositi alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e l'integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione. Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

Spese di custodia

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio l'invio della nota delle spese sostenute, per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.

Il custode

Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.
Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive modificazioni.
Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.
In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorità di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

Restituzione delle cose sequestrate

Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.
Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.
La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.

Provvedimento inoppugnabile di confisca

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.
Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

Ordine di vendita delle cose sequestrate

Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Vendita forzata.

La vendita forzosa di un bene (nella fattispecie una nave), già oggetto di sequestro giudiziario e poi dissequestrato, effettuata per liberare l'amministrazione dagli oneri attinenti alla custodia, a causa del mancato ritiro tempestivo da parte dell'avente diritto, con le procedure previste dagli art. 16 e 17 D.p.r. n. 571 del 1982, presenta gli elementi formali dell'alienazione di un bene in mano pubblica contro il pagamento di una somma di danaro destinata ad essere introitata dall'erario anche se destinata poi ad essere devoluta all'avente diritto, ed è quindi assimilabile ad un contratto attivo dello Stato, tale provvedimento, pertanto, è soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 20 del 1994 [Corte Conti sez. contr., 21 dicembre 1995, n. 165. ].

Modalità della vendita di cose sequestrate o confiscate.

La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità nelle borse-valori.
Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate.
Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Applicabilità del codice di procedura penale.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.

Altre disposizioni di legge

È fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti.

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